Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 21302 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 21302 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 30/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 30469-2022 proposto da:
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati COGNOME NOME, NOME COGNOME, che la rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2860/2022 della CORTE D’APPELLO di ROMA, del 23/06/2022 R.G.N. 2764/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/06/2024 dal AVV_NOTAIO.
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 04/06/2024
CC
RILEVATO CHE
la Corte d’Appello di Roma ha respinto l’appello di NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale che aveva, a sua volta, respinto le domande contro RAGIONE_SOCIALE di accertamento e declaratoria dell’inadempimento agli obblighi assunti con i verbali di accordo del 30.4.2003 e del 27.2.2004, e, per l’effetto, di costituzione ai sensi dell’art. 2932 c.c. di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 19.12.2017, con condanna alla corresponsione delle retribuzioni globali di fatto da tale data, oltre domande subordinate;
in estrema sintesi, la Corte di merito ha rilevato, in fatto, che il lavoratore era stato licenziato da RAGIONE_SOCIALE il 19.12.2017 nell’ambito di procedura di mobilità, e assunto dal 4.6.2018 con contratto a tempo indeterminato da RAGIONE_SOCIALE in applicazione di Protocollo di solidarietà occupazionale e politiche attive previsto dal Contratto collettivo del settore elettrico; in diritto, ha osservato che i protocolli di intesa sottoscritti negli anni 2003 e 2004 (ai quali erano collegate le domande del lavoratore) erano stati siglati nel contesto di conversione o riconversione di due centrali nel Comune di Civitavecchia, e non erano applicabili alla vicenda per cui è causa, stanti i diversi presupposti in fatto e in diritto;
avverso la sentenza della Corte d’Appello propone ricorso per cassazione il lavoratore, cui resiste con controricorso, illustrato da memoria, la società; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza;
CONSIDERATO CHE
con unico articolato motivo, il ricorrente denuncia ( ex art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione o falsa applicazione degli accordi del 30.4.2003 e del 17.2.2004, e degli artt. 1325, 1326,1362,
1406, 1410 c.c.,112 c.p.c.; deduce che gli accordi sono stati violati da RAGIONE_SOCIALE, in quanto in essi non era previsto alcun limite temporale o termine rispetto all’efficacia degli stessi;
il motivo è inammissibile;
le doglianze del ricorrente per cassazione riguardano l’interpretazione di accordi tra RAGIONE_SOCIALE, Comune di Civitavecchia ed RAGIONE_SOCIALE (accordo del 2003) e anche RAGIONE_SOCIALE (accordo del 2004); a norma dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., il ricorso per cassazione è ammesso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro; gli accordi in esame avevano chiaramente portata locale (riguardando le centrali di Civitavecchia e il personale ivi impiegato);
per costante giurisprudenza di questa Corte, è riservata al giudice di merito l’interpretazione degli accordi aziendali, in ragione della loro efficacia limitata (diversa da quella propria degli accordi e contratti collettivi nazionali, oggetto di esegesi diretta da parte della Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 40/2006 Cass. n. 2625/2010 e successive conformi);
conseguentemente, nella parte in cui si invoca il n. 3 dell’art. 360 c.p.c. per accordi sindacali aziendali che non hanno il rango di contratti collettivi nazionali di lavoro, così come prescritto dalla disposizione richiamata, il motivo risulta inammissibile (cfr., Cass. n. 17201/2020, n. 9093/2023), a maggior ragione in ipotesi, quale quella in esame, di cd. doppia conforme di merito;
anche tenendo conto della peculiarità degli accordi in questione, atteso l’intervento di enti pubblici, rimane la non riconducibilità degli stessi alla nozione di contratti o accordi nazionali, e quindi l’inammissibilità del mero dissenso
motivazionale in tema di interpretazione di contratto (e quindi anche di atti unilaterali e atti amministrativi), posto che, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (tra le molte, Cass. n. 3964/2019, S.U. n. 20181/2019, n. 16987/2018, n. 28319/2017);
il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con regolazione secondo il regime della soccombenza delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo;
al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 4.500 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r . n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’Adunanza camerale del 4 giugno