Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 17382 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 17382 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/06/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 31349/2020 r.g. proposto da:
COGNOME, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, con cui elettivamente domicilia presso lo studio del primo ( RAGIONE_SOCIALE ) in Roma, alla INDIRIZZO.
-ricorrente e controricorrente in via incidentale -contro
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE IN CONCORDATO PREVENTIVO, con sede in RAGIONE_SOCIALE, alla INDIRIZZO, in persona del AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO COGNOME e dell’AVV_NOTAIO, nelle loro qualità, rispettivamente, di legale rappresentante e liquidatore giudiziale, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, presso il cui studio ( RAGIONE_SOCIALE ) elettivamente domicilia in Roma, alla INDIRIZZO.
-controricorrente e ricorrente incidentale –
COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali eredi, con beneficio di inventario, di NOME COGNOME, cessionario delle posizioni giuridiche attive e passive di RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, derivanti dagli accordi preliminari e dal contratto di permuta del 2003, rappresentati e difesi, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, con cui elettivamente domiciliano presso lo studio del primo in Roma, alla INDIRIZZO n. 13.
-controricorrenti e ricorrenti incidentali e
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), con sede in Roma, alla INDIRIZZO.
-intimata – avverso la sentenza, n. cron. 4374/2020, della CORTE DI APPELLO DI ROMA, pubblicata il giorno 22/09/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 06/06/2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
1. Con domanda del 31.1.2013, RAGIONE_SOCIALE (quale incorporante di RAGIONE_SOCIALE) intraprese un procedimento arbitrale nei confronti di NOME COGNOME e di RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE, per il prosieguo, breviter , anche RAGIONE_SOCIALE), formulando al nominato collegio arbitrale i seguenti quesiti: i ) accertarsi la violazione, da parte del COGNOME, sia dell’obbligo di buona fede e correttezza, sia dell’art. 1344 cod. civ., per avere questi, cedendo la partecipazione in RAGIONE_SOCIALE, ‘ di fatto ‘ ceduto il cantiere e svuotato di contenuto economico la garanzia prestata da RAGIONE_SOCIALE; ii ) accertarsi la violazione, da parte di RAGIONE_SOCIALE, dell’art. 3 della scrittura integrativa del 9 giugno 2003 e dell’obbligo di buona fede, per non avere comunicato a RAGIONE_SOCIALE l’intervenuto mutamento della propria compagine sociale che, di fatto, aveva comportato la cessione del
cantiere a terzi; iii ) accertarsi il grave inadempimento del COGNOME e di RAGIONE_SOCIALE agli obblighi assunti con il preliminare sottoscritto il 27 febbraio 2003, con particolare riferimento all’obbligo di corrispondere il prezzo delle azioni (convenzionalmente prestabili to in € 60,00 per azione), allorquando RAGIONE_SOCIALE aveva esercitato il proprio diritto di opzione; iv ) accertarsi e dichiararsi la risoluzione del preliminare, della scrittura integrativa e del contratto definitivo, condannandosi il COGNOME ed RAGIONE_SOCIALE, in solido, alla restituzione del cantiere, ovvero, in caso di impossibilità di tale restituzione, al risarcimento di tutti i danni subiti, liquidando il controvalore economico del cantiere stesso come stimato dalle parti nel contratto preliminare, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dalla data dell’atto di suo trasferimento a quella dell’effettivo pagamento, oltre all’ulteriore danno emergente e lucro cessante patito, ferma la condanna al pagamento della penale di cui a ll’art. 12 del contratto preliminare, maggiorata di interessi e rivalutazione; v ) accertata la violazione dei patti contrattuali e la violazione dell’obbligo di buona fede e l’inadempimento di cui ai quesiti nn. 1, 2 e 3, accertarsi: v-a ) l’obbligo del COGNOME e di RAGIONE_SOCIALE di provvedere al pagamento della penale suddetta, con conseguente condanna degli stessi, in solido, al pagamento dell’importo pari a € 1.000.000,00, oltre interessi legali dalla domanda all’effettivo pagamento; v-b ) l’obbligo de l COGNOME e di RAGIONE_SOCIALE di provvedere al risarcimento dei danni subiti e subendi da RAGIONE_SOCIALE, nella misura del danno emergente e del lucro cessante di cui in atti o nella diversa misura determinata in corso di causa o ritenuta di giustizia.
1.1. Costituendosi innanzi agli arbitri, RAGIONE_SOCIALE chiese: i ) dichiararsi l’incompetenza del collegio arbitrale a decidere su tutte le domande proposte nei suoi confronti per mancanza di valida sottoscrizione/inopponibilità della clausola compromissoria e comunque su tutte le domande relative al contratto definitivo; ii ) in subordine, respingersi tutte le domande formulate da RAGIONE_SOCIALE nei suoi confronti perché inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e, comunque, decadute e prescritte; iii ) in subordine, in caso di ritenuta fondatezza della domanda di restituzione del cantiere, accertarsi l’obbligo di RAGIONE_SOCIALE di rimborso delle
spese di manutenzione del cantiere medio tempore sostenute, dei miglioramenti di natura legale, autorizzatoria e commerciale e, per l’effetto, condannarsi la medesima società al risarcimento di tali somme, nonché dei costi e delle perdite connesse allo scorporo del cantiere dal complesso aziendale, con condanna altresì alla restituzione di quanto ricevuto in esecuzione del contratto definitivo; iv ) in subordine, ravvisarsi il concorso di colpa di RAGIONE_SOCIALE nella causazione del danno, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1227 cod. civ.; v ) in subordine, in caso di ritenuta fondatezza della domanda di condanna al pagamento della penale, ridurne l’entità in quanto manifestamente eccessiva; vi ) in subordine, dichiararsi il COGNOME tenuto a manlevare e tenere indenne RAGIONE_SOCIALE da ogni condanna dalla stessa subita nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e, pertanto, condannarlo a pagare alla prima ogni somma derivante dall’accoglimento totale o parziale delle domande di quest’ultima.
1.1.1. Il COGNOME, invece, chiese: i ) dichiararsi l’incompetenza e/o la carenza di giurisdizione su tutte le domande proposte nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e di quelle proposte da quest’ultima nei suoi confronti, nonché su tutte le domande relative al contratto definitivo; ii ) respingersi tutte le domande formulate da RAGIONE_SOCIALE nei suoi confronti perché inammissibili ed infondate; iii ) in subordine, valutato il comportamento di C.N.E. nel periodo 30 ottobre 2006 -31 gennaio 2013, accertarsi la scarsa importanza dell’inadempimento del COGNOME avuto riguardo all’interesse di RAGIONE_SOCIALE; iv ) in subordine, accertato il concorso del fatto colposo di RAGIONE_SOCIALE, escludersi e/o comunque ridursi il risarcimento del danno derivante dall’inadempimento all’obbligo di acquisto delle azioni RAGIONE_SOCIALE.
Con lodo del 29 giugno 2015, il collegio arbitrale: 1) dichiarò la propria competenza a decidere sulle domande formulate da RAGIONE_SOCIALE in relazione agli obblighi aventi fonte nel contratto preliminare e nella scrittura integrativa, nonché sulle domande formulate dalla medesima società con riguardo al contratto definitivo; 2) dichiarò la propria incompetenza a decidere sulla domanda proposta da RAGIONE_SOCIALE nei confronti del COGNOME; 3) accolse, per le ragioni e nei limiti contenuti nei motivi della
decisione, le domande formulate da RAGIONE_SOCIALE nella prima parte dei quesiti n. 1 e n. 2 nei confronti del COGNOME e di RAGIONE_SOCIALE e, per l’effetto, li condannò, in solido tra loro, al pagamento della complessiva somma di € 750.000,00 a favore di RAGIONE_SOCIALE, nella misura del 50% ciascuno; 4) respinse tutte le altre domande formulate da RAGIONE_SOCIALE; 5) pose a carico delle parti le spese di funzionamento del collegio arbitrale oltre che i compensi del consulente tecnico d’ufficio, come definitivame nte liquidati e nella proporzione indicata nei motivi della decisione, fermo il vincolo di solidarietà tra le stesse parti; 6) compensò integralmente tra le parti le spese di difesa; 7) dichiarò assorbita ogni ulteriore domanda, eccezione o deduzione.
Pronunciando sulle impugnazioni, principale ed incidentali, promosse contro quel lodo, rispettivamente, da RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) e dal COGNOME e da RAGIONE_SOCIALE, l’adita Corte di appello di Roma , con sentenza del 10/22 settembre 2020, n. 4374, le respinse interamente, compensando tra le parti le spese del giudizio.
3.1. In particolare, quella corte: i ) quanto alla impugnazione di RAGIONE_SOCIALE, osservò che « RAGIONE_SOCIALE si duole che il collegio arbitrale si sia così espresso: dal chiaro tenore dell’art. 3 della scrittura integrativa (l’art. 3 recita: la RAGIONE_SOCIALE si impegna a comunicare a RAGIONE_SOCIALE, con almeno 30 giorni di anticipo, qualunque cessione che interesserà, in tutto o in parte, il cantiere che sarà trasferito) non si può ricavare che le parti abbiano voluto ricomprendere in detta clausola anche la cessione delle quote di RAGIONE_SOCIALE, senza spiegare e chiarire il motivo per il quale dal presunto chiaro tenore letterale della clausola non si potrebbe invece ricavare che le parti abbiano voluto ricomprendere anche la cessione delle quote. Si tratterebbe, quindi, di una motivazione solo apparente perc hé l’affermazione non sarebbe sorretta da alcun conforto motivazionale. La censura è infondata perché frutto di una riduttiva lettura del lodo con estrapolazione soltanto della frase sopra riportata. La questione, in verità, è esaminata nel lodo da pag. 27 (paragrafo n. 6) a pag. 31 e gli arbitri hanno dato conto della evoluzione teorica della questione di diritto e cioè se la cessione del pacchetto di quote di una società a responsabilità limitata -proprietaria di un determinato patrimonio
immobiliare -equivalga al trasferimento di proprietà del medesimo patrimonio. Gli arbitri, dopo aver ripercorso gli orientamenti AVV_NOTAIOrinali e giurisprudenziali formatisi sulla questione, hanno disatteso la tesi di NOME, sulla equivalenza del trasferimento delle azioni della società con il trasferimento dei beni contenuti nel suo patrimonio. La motivazione di tale decisione è articolata (pag. 31) in più punti e non si può sostenere che si tratti di motivazione apparente, vizio che sussiste soltanto se la motivazione manchi del tutto o sia al suo interno talmente carente da non consentire la individuazione della ratio decidendi (Cass. 11301/2009). Il secondo motivo è equivalente al primo e teso a dimostrare un vizio motivazionale, inesistente per quanto appena sopra detto. Con il terzo motivo si eccepisce il vizio di nullità del lodo per violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1369, 1366 e 1375 c.c. Il motivo è infondato perché già contraddittorio in tesi (se la motivazione ha violato i canoni ermeneutici fissati dalle richiamate norme vuol dire che la motivazione stessa non è inesistente) oltre ad essere formulato in modo apodittico (la violazione consisterebbe sostanzialmente nel fatto che il collegio è giunto a conclusioni diverse da quelle sollecitate dall’appellante). Anche il quarto motivo di nullità per violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 2697 e 2727 c.c. è infondato e sostanzialmente volto ad un riesame nel merito della vicenda. Il motivo, più in particolare, riguarda la prova che nel caso in esame ricorressero alcune particolari condizioni e cioè che la cessione delle quote facesse esplicito riferimento ai beni compresi nel patrimonio sociale mediante la previsione di specifiche garanzie contrattuali ovvero che la cessione riguardasse la totalità delle quote e che il patrimonio sociale fosse costituito unicamente da tale immobile. In difetto di prova sulla ricorrenza di tali circostanze, il collegio si è attenuto all’orientamento che nega l’equivalenza sostenuta da NOME N on sembra sussistere quindi alcuna violazione di diritto sui principi che regolano l’onere probatorio in materia di inadempimento contrattuale »; ii ) con riguardo alla impugnazione incidentale del COGNOME, opinò che « Il primo motivo esposto in via incidentale riguarda la insufficienza della motivazione con riferimento al capo del lodo che ha sanzionato per violazione del principio di buona fede
la mancata informativa all’attore della cessione delle quote della RAGIONE_SOCIALE Anche in questo caso v’è una coerente e logica motivazione della decisione arbitrale e il vizio denunciato è in realtà volto più ad ottenere un riesame nel merito della vicenda che a sostenere un vizio di nullità formale del lodo. Quanto alla questione ostativa alla fase rescissoria per essere COGNOME residente in Svizzera, essa resta assorbita dal rigetto dei formulati motivi di nullità »; iii ) circa, infine, l’impugnazione inci dentale di RAGIONE_SOCIALE, ritenne che « Il motivo diretto ad eccepire la nullità del lodo in relazione alla condanna della RAGIONE_SOCIALE al risarcimento del danno patito da NOME in solido con il COGNOME è una mera riproposizione di difese, persino priva della specifica descrizione del vizio e volta ad un riesame diretto del merito della vicenda. La seconda censura sulla incompetenza degli arbitri in relazione alle domande svolte agli obblighi aventi fonte nel contratto preliminare di permuta e nella scrittura privata integrativa, è del pari infondata. La censura è di puro merito, è lo stesso appellante incidentale ad affermare che la ‘soluzione non convince’ (comparsa conclusionale pag. 32), che è cosa del tutto diversa dalla nullità del lodo ».
4. Per la cassazione di questa sentenza ha promosso ricorso NOME COGNOME, affidandosi ad otto motivi. Hanno resistito, con autonomi controricorsi, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione in concordato preventivo nonché NOME COGNOME e NOME COGNOME (quali eredi, con beneficio di inventario, di NOME COGNOME, cessionario delle posizioni giuridiche attive e passive di RAGIONE_SOCIALE già RAGIONE_SOCIALE, derivanti dagli accordi preliminari e dal contratto di permuta del 2003), proponendo pure ricorsi incidentali, la prima con nove motivi ed i secondi con due. Il COGNOME ed RAGIONE_SOCIALE, inoltre, hanno depositato distinti controricorsi ex art. 371, comma 4, cod. proc. civ., il primo avverso entrambi i ricorsi incidentali suddetti, la seconda avverso quello del RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE è rimasta solo intimata. Tutte le parti costituite, infine, hanno depositato memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.
RITENUTO CHE
In via pregiudiziale rispetto allo scrutinio dei motivi di ciascuno dei ricorsi promossi, è necessario disporre l’integrazione del contraddittorio, ex art. 331 cod. proc. civ., nei confronti degli altri eredi di NOME COGNOME (come risultanti dal suo testamento olografo del 28 dicembre 2018, pubblicato il 28 settembre 2020).
1.1. Invero: i ) il COGNOME ben avrebbe potuto spiegare intervento, in questa sede, ex art. 111 cod. proc. civ., quale cessionario (circostanza rimasta assolutamente pacifica) delle posizioni giuridiche attive e passive di RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) derivanti dagli accordi preliminari e dal contratto di permuta del 2003, stante la mancata costituzione in giudizio di quest’ultima destinataria della notificazione del ricorso principale del COGNOME ( cfr . Cass. n. 34562 del 2022 e Cass. n. 7721 del 2023, alle cui esaustive motivazioni, sui corrispondenti specifici punti, può qui farsi rinvio ex art. 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ.); ii ) NOME COGNOME e NOME COGNOME, allegando e documentando la loro qualità di eredi con beneficio di inventario di NOME COGNOME, legittimamente si sono costituti in questa sede, ex art. 110 cod. proc. civ., in luogo del de cuius . Infatti, come si legge in Cass. n. 13206 del 2012 ( cfr . in motivazione) « la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario – mediante la quale si realizza la separazione del patrimonio del defunto e la restrizione della responsabilità dell’erede intra vires hereditatis è pur sempre dichiarazione di volere accettare l’eredità, sicché l’erede beneficiato acquista i diritti caduti nella successione e diventa soggetto passivo delle relative obbligazioni. Come tale, a differenza del chiamato che non abbia ancora accettato, il quale a norma dell’art. 486 c.c., sta in giudizio in rappresentanza dell’eredità, l’erede beneficiato è legittimato in proprio a resistere e a contraddire, tant’è che l’eventuale pronuncia di condanna al pagamento dell’intero debito ereditario va emessa nei suoi confronti, salvo che, in concreto, la responsabilità andrà contenuta intra vires hereditatis nel caso in cui egli abbia fatto valere il beneficio, proponendo la relativa eccezione (Cass. civ. 19 marzo 2007, n. 6488; Cass. civ. 14 marzo 2003, n. 3791) »; iii ) secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il soggetto che proponga impugnazione
oppure vi resista nell’asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve non soltanto allegare la propria legitimatio ad causam per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, ma altresì fornire la prova -la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio nella fase della impugnazione, è rilevabile d’ufficio – delle circostanze costituenti i presupposti di legittimazione alla sua successione nel processo ex artt. 110 e 111 cod. proc. civ. ( cfr . Cass. n. 24050 del 2019, Cass. n. 25344 del 2010 e Cass. n. 22244 del 2006, tutte richiamate, in motivazione, dalle più recenti Cass. nn. 10786 e 5478 del 2024. In senso sostanzialmente conforme, si vedano anche Cass. n. 13685 del 2006, Cass. n. 15352 del 2010 e Cass. n. 1943 del 2011, alle quali pure hanno fatto riferimento le menzionate Cass. nn. 10786 e 5478 del 2024);
Va rilevato, poi, che il ricorso incidentale di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, contenuto nel loro controricorso e da intendersi promosso ex art. 334 cod. proc. civ. (attesa la data di notificazione della sentenza nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e la data di notificazione del loro controricorso), deve considerarsi pienamente ammissibile alla stregua dei principi tutti rinvenibili, da ultimo, in Cass., SU, n. 8486 del 2024 (alla cui ampia motivazione può farsi rinvio ex art. 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ.);
2.1. Detto ricorso, peraltro, non risulta essere notificato anche ad RAGIONE_SOCIALE, benché quest’ultima sia da qualificarsi litisconsorte necessaria del suo avente causa NOME COGNOME (e, quindi, per effetto della sua morte, dei relativi eredi). Sul punto, infatti, il Collegio ritiene di aderire al più recente orientamento espresso da questa Corte ( cfr ., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 11314 del 2024; Cass. nn. 17479 e 5287 del 2023), secondo cui, in tali ipotesi, è necessario disporre l’integrazione del contraddittorio ex art. 331 cod. proc. civ., sussistendo, tra cedente e cessionario, una situazione di litisconsorzio processuale (in mancanza di qualsivoglia dimostrazione dell’avvenuta estromissione , espressa o tacita, dal giudizio della menzionata società).
3. La causa, pertanto, va rinviata a nuovo ruolo al fine di consentire alle parti di eseguire gli adempienti suddetti, da effettuarsi nel termine perentorio di giorni quaranta dalla comunicazione della presente ordinanza interlocutoria.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, impregiudicata ogni ulteriore valutazione dei motivi formulati dalle parti in ciascuno dei ricorsi, principale ed incidentale, ivi promossi, letto l’art. 331 cod. proc. civ., ordina l’integrazione del contraddittorio : i ) nei confronti degli eredi di NOME COGNOME (NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME), come risultanti dal suo testamento olografo del 28 dicembre 2018, pubblicato il 28 settembre 2020; ii ) nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, mediante notificazione a quest’ultima del controricorso e ricorso a incidentale di NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Assegna alle parti il termine perentorio di giorni quaranta, dalla comunicazione della presente ordinanza interlocutoria, per i relativi adempimenti.
Rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile