Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9186 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9186 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/04/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 16345/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, pec
) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliate in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE pec ) che le rappresenta e difende
-controricorrenti-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 6065/2020 depositata il 2/12/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
NOME COGNOME ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 16345 del 2021 della Corte di appello di Roma, esponendo, per quanto ancora qui di utilità, che:
-aveva convenuto la RAGIONE_SOCIALE, poi fusa per incorporazione nella RAGIONE_SOCIALE, nonché NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, allegando di essere il gestore di una tabaccheria in locali, in parte locati dalle persone fisiche proprietarie citate, danneggiati dal crollo dei solai sovrastanti, in specie a causa delle opere eseguite nei locali ubicati al piano superiore rispetto a quello dove si svolgeva la propria attività commerciale, e in ragione dei fenomeni di fessurazione provenienti dagli ambienti dov’era in essere l’attività alberghiera della RAGIONE_SOCIALE proprietaria dell’edificio;
-si erano costituite resistendo sia la RAGIONE_SOCIALE che NOME e NOME COGNOME nonché NOME COGNOME, spiegando domande riconvenzionali rispettivamente imputando, la società, i danni occorsi alle opere modificative, in particolare dell’ingresso nei negozi, poste in essere dal deducente, e
chiedendo, le altre, la condanna al pagamento di canoni di locazione insoluti;
-il Tribunale aveva disatteso tutte le domande con compensazione integrale delle spese di lite, osservando che sia l’attore che la società proprietaria dell’edificio avevano posto in essere condotte colpose nel realizzare interventi sull’immobile tali da contribuire, nel tempo, al crollo, senza che fosse risultata dimostrata l’esclusiva responsabilità dell’uno o dell’altro soggetto, e aggiungendo che sulla domanda per i pretesi canoni già pendeva distinto giudizio presso la Corte di appello;
-la Corte di appello, adita dal deducente e dalla RAGIONE_SOCIALE, aveva rigettato per mancanza di prova l’appello incidentale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e aveva dichiarato inammissibile quello principale dell’originario attore, osservando che si era tradotto in una prolissa e affastellata disamina della consulenza tecnica officiosa esperita, senza individuare le specifiche ragioni poste dal giudice di prime cure a fondamento della statuizione aggredita, al contempo sollecitando un rinnovo delle operazioni peritali di carattere meramente esplorativo;
resistono con controricorso NOME e NOME COGNOME anche quali eredi di NOME COGNOME, deceduta, con riassunzione, nelle more del giudizio di seconde cure;
è rimasta intimata la RAGIONE_SOCIALE;
Rilevato che
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 342, cod. proc. civ., poiché la Corte di merito avrebbe errato mancando di considerare che nell’atto di appello, sebbene con censura formulata unitariamente, erano state chiaramente dedotte le ragioni di riforma della decisione di prime
cure, ricostruendo l’incongrua quanto immotivata valutazione dell’elaborato peritale nel suo complesso e alla luce delle critiche del consulente di parte, con conseguente mancata statuizione della misura delle eventuali concause individuate, pur ammettendo che fossero tali;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, 112, 115, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di pronunciarsi sulle critiche specifiche alla consulenza tecnica d’ufficio, peraltro dichiarata esplorativa in modo contraddittorio poiché dopo aver statuito l’inammissibilità dell’appello per aspecificità;
Considerato che
preliminarmente, deve rilevarsi che non risulta agli atti, anche telematici, la prova dell’effettuazione e ricezione della notifica del ricorso alla RAGIONE_SOCIALE, litisconsorte necessario processuale;
deve pertanto ordinarsi l’integrazione del contraddittorio in parola, salva produzione, ad opera della parte ricorrente, della documentazione dimostrativa della già effettuata notificazione del ricorso ;
P.Q.M.
La Corte ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, entro il termine perentorio di 40 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, salva produzione della documentazione di già effettuata e compiuta notifica del ricorso alla medesima parte. Rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 22/03/2024.