Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20623 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 20623 Anno 2024
RAGIONE_SOCIALE: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17109/2021 R.G. proposto da
NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’EMAIL), come da procura in calce al ricorso, domiciliato in ROMA, presso la
NOME COGNOME (pec: Cancelleria RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione, INDIRIZZO;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE pro tempore e RAGIONE_SOCIALE,
Oggetto: Responsabilità civile P.A. – Decesso di un giovane -Insussistenza fatto reato Direttiva 2004/80/CE.
C C 12.04.2024
Ric. n. 17109/2021
Pres A, Scrima
RAGIONE_SOCIALE
in persona del Ministro pro tempore , entrambi rappresentati e difesi dall’RAGIONE_SOCIALE, ex lege domiciliati in Roma in INDIRIZZO (pec: EMAIL);
– controricorrenti – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Roma n. 6198/2020, pubblicata il 9/12/2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2024 dalla Consigliera, DottAVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Fatti di causa
1. La Corte d’appello di Roma con sentenza n. 6198/2020 ha respinto l’impugnazione proposta da NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso la sentenza n. 6312/2017 del Tribunale di Roma che, a sua volta, aveva rigettato la domanda di risarcimento dai predetti proposta nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE, in qualità di genitori del giovane NOME COGNOME, trovato morto in data 25/03/2003 in Casalmaggiore (CR), nei pressi del fiume Po; lamentavano in particolare il mancato recepimento nei termini previsti RAGIONE_SOCIALE direttiva 2004/80/CE per non aver scoperto il responsabile dell’efferato omicidio e per non aver costretto il responsabile al risarcimento dei danni nei loro confronti e pertanto per non aver garantito il diritto alla sicurezza dei cittadini nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Per quanto ancora di rilievo, il Tribunale di Roma nel motivare il rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda, ha ritenuto che il presupposto di carattere generale, la cui sussistenza era indefettibile affinché lo RAGIONE_SOCIALE potesse essere chiamato a rispondere del proprio inadempimento secondo la citata direttiva, fosse costituito dalla avvenuta commissione di un reato intenzionale violento, essendo detta direttiva preordinata appunto a conferire alle vittime di reati intenzionali violenti, alle quali non fosse stato
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Ric. n. 17109/2021
Pres A, Scrima
AVV_NOTAIORAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO possibile conseguire il risarcimento del danno dal reo (perché impossidente o sconosciuto), il diritto a percepire dallo RAGIONE_SOCIALE membro di residenza un indennizzo equo ed adeguato. Nello specifico, lo stesso Tribunale aveva evidenziato che non vi fosse, nella specie, alcun accertamento di un fatto qualificabile alla stregua di ‘reato intenzionale violento’, circostanza quest’ultima RAGIONE_SOCIALE quale gli stessi attori erano pienamente consapevoli, avendo proposto opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dal P.M.; il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cremona aveva disposto l’archiviazione del procedimento ritenendo infondata la notitia crimini s in quanto dalla perizia medico-legale era emerso che la causa delle lesioni mortali era da rinvenirsi in una ‘precipitazione’, dovendosi escludere l’esistenza di tracce collegabili ad azioni violente da parte di terzi; a dire del primo giudice, gli attori avevano contestato tale esito procedimentale, rilevando incongruenze ed irregolarità procedurali nell’esame autoptico e riferendo in merito alla riapertura delle indagini, ma allo stato nessun reato intenzionale violento risultava accertato, idoneo a fondare la pretesa indennitaria/risarcitoria azionata.
La Corte d’appello condividendo la decisione del Tribunale ha, conseguentemente, rilevato l’inammissibilità dell’appello per carenza d’interesse, dato che l’autonoma e decisiva ratio decidendi per cui non era emerso «alcun accertamento di un fatto qualificabile come reato intenzionale violento», non era stata oggetto di uno specifico motivo di gravame in sede d’appello.
3. Avverso la sentenza d’appello, gli originari attori hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico articolato motivo d’impugnazione. Hanno resistito con comune atto di controricorso la RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
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Ric. n. 17109/2021
Pres A, Scrima
RAGIONE_SOCIALE
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di con siglio a norma dell’art. 380 bis 1 c.p.c..
il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.
Ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione
1. Con l’unico complesso motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la ‘ Violazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione alla direttiva 80/04. Artt. 2043- 2059 c.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 comma 1 n. 5) c.p.c. quanto alla motivazione omessa ovvero apparente, perplessa ed incomprensibile sul punto RAGIONE_SOCIALE carenza di interesse per certa esclusione di fatto intenzionale violento in giudicato interno, nonostante la lamentata incertezza e la carenza di indagine ‘ ; i ricorrenti denunciano in particolare che la sentenza impugnata ha errato nel ritenere sussistente la carenza di interesse nell’appello RAGIONE_SOCIALE decisione di primo grado, fondata sul presupposto che in alcun modo fosse stata accertata l’esistenza RAGIONE_SOCIALE commissione di un reato intenzionale violento -di cui era rimasto vittima il loro figlio -che potesse fondare la pretesa indennitaria dei primi. Contestano che si sia formato il giudicato interno sulla questione ‘assorbente’ circa l’accertata insussistenza del fatto di reato. Sostengono che la richiamata direttiva europea -da leggersi in unione con la decisione quadro 2001/220 GAI sulla tutela RAGIONE_SOCIALE vittima nel processo penale- impone che, ove sia impossibile verificare la sussistenza di un reato ovvero l’autore RAGIONE_SOCIALE stesso , l’indennizzo non sia precluso . Richiamano arresti RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza europea (in particolare Corte di RAGIONE_SOCIALE Grande S ezione 11/10/2016) che chiarisce come l’art. 12, par. 2 RAGIONE_SOCIALE direttiva 2004/80 debba essere interpretato nel senso che esso impone ad ogni RAGIONE_SOCIALE membro di dotarsi di un sistema di indennizzo delle vittime per ogni azione violenta commessa sul proprio territorio
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Pres A, Scrima
AVV_NOTAIO anche se non si sia arrivati per qualunque motivo alla condanna penale, interessando non la qualificazione del fatto come reato ma la sua ‘natura fondamentale’. Sollecitano la rimessione RAGIONE_SOCIALE questione interpretativa concernente la direttiva 2004/80/CE alla Corte di RAGIONE_SOCIALE dell’Unione europea a norma dell’art. 267 del TFUE nel senso dell’applicazione RAGIONE_SOCIALE medesima al caso di specie, allorquando sia rimasta priva di indagine la circostanza del decesso violento, con espressa indicazione RAGIONE_SOCIALE possibile esistenza di discriminazione a contrario in relazione agli artt. 3 RAGIONE_SOCIALE Costituzione, 14 RAGIONE_SOCIALE Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e 20 e 21 RAGIONE_SOCIALE Carta dei diritti fondamentali dell’U.E.
L’unico motivo di ricorso è inammissibile rispetto a ciascuno dei profili evidenziati per un duplice ordine di ragioni; da un lato, con la denuncia di violazione di legge, lungi dal contestare una violazione o falsa applicazione di norme, i ricorrenti tendono a richiedere a questa Corte inammissibilmente un ‘ alternativa ricostruzione del fatto; dall’altro lato , denunciando l’ omesso esame e la motivazione apparente, propongono censure inammissibili a norma dell’art. 348 ter c.p.c.
2.1. La Corte d’appello ha ritenuto che le censure proposte con l’atto di gravame e reiterate con il ricorso per cassazione, fossero «inammissibili per carenza di interesse»; al riguardo, ha espressamente condiviso quanto già ritenuto dal Tribunale che aveva infatti respinto la pretesa attorea sull’assunto che non vi fosse « ‘ alcun accertamento di un fatto reato qualificabile “reato intenzionale violento” … A oggi – comunque – non risulta accertato alcun fatto-reato qualificabile come reato intenzionale violento” che possa fondare la pretesa indennitaria/risarcitoria azionata nè comportamenti ascrivibili alle parti convenute legittimanti quelle richieste “» (pag. 5 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata).
Ha ribadito che, nel caso in esame, era mancato l’accertamento del presupposto indefettibile ai fini dell’applicabilità
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RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Direttiva n. 2004/80/CE e cioè la commissione di un reato intenzionale violento contro la persona; dando conto in proposito di quanto accertato dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cremona che, in sede di archiviazione del procedimento, aveva ritenuto infondata la notitia criminis poichè dall’istruttoria compiuta era emerso come «la causa delle lesioni mortali fosse da rinvenire in una ‘precipitazione’, con conseguente esclusione di azioni violente riconducibili a terzi», concludendo per l’estraneità del caso di specie d all’ambito applicativo RAGIONE_SOCIALE Direttiva n. 2004/80/CE (pagg. 5 e 6 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata).
2.2. Al riguardo, va sottolineato che la declaratoria di inammissibilità dell’appello pronunciata dalla Corte romana è stata adeguatamente motivata sul presupposto che la decisiva ratio decidendi affermata dal Tribunale in prime cure circa l’insussistenza del fatto di reato non fosse stata oggetto di uno specifico motivo di gravame in sede d’appello.
A fronte del ritenuto difetto di un elemento costitutivo RAGIONE_SOCIALE fattispecie , il Tribunale prima e la Corte d’appello poi hanno dunque coerentemente considerato il caso di specie estraneo all’ambito operativo RAGIONE_SOCIALE Direttiva n. 2004/80/CE ed hanno, per l’effetto, omesso di esaminare in applicazione del principio di assorbimento e RAGIONE_SOCIALE ragione più liquida il profilo relativo all’attuazione RAGIONE_SOCIALE normativa comunitaria in ambito interno, trattandosi di tematica del tutto ininfluente ai fini del decidere.
Ebbene il ricorso in esame, ancora una volta, mostra di non confrontarsi con la ratio decidendi RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata in quanto vengono semplicemente ritrascritte le conclusioni del ricorso in appello, senza esplicitare se ed in quale parte dell’atto fossero contenute delle specifiche critiche alla motivata decisione del Tribunale, fondata, come detto sulle risultanze del procedimento penale.
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RAGIONE_SOCIALE
2.3. Infine, giova ribadire che in presenza di una declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, come avvenuto nel caso in esame, la reiterata richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di RAGIONE_SOCIALE non è accoglibile in quanto viene in rilievo un difetto di rilevanza RAGIONE_SOCIALE questione, potendo infatti il giudice unionale rifiutarsi di statuire su domande in via pregiudiziale se è manifesto che l’interpretazione richiesta non ha rapporto con l’effettività o l’oggetto del giudizio principale (Cass. Sez. U., 16/04/2021 n. 10107).
In proposito vale anche evidenziare, come sottolineato dal P.M. nelle conclusioni scritte, che, comunque, la fattispecie in esame risalente all’anno 2003 si colloca fuori dall’ambito temporale di vigenza RAGIONE_SOCIALE richiamata direttiva; difatti, l’art. 18 stabiliva che ciascun RAGIONE_SOCIALE membro dovesse recepirne la disciplina entro il 1° gennaio 2006 e che potesse prevederne l’applicazione , ai sensi del comma 2, per i reati commessi dopo il 30 giugno 2005 (previsione contenuta testualmente nell’art. 6 del d. lgs. 9/11/2007 n. 204 di recepimento).
In definitiva, il ricorso è inammissibile.
Le spese vengono liquidate secondo il principio RAGIONE_SOCIALE soccombenza e i ricorrenti vanno condannati alla rifusione, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.
Per questi motivi
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti che si liquidano in complessivi Euro 3.200,00, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.
A i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a
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RAGIONE_SOCIALE I. RAGIONE_SOCIALE del citato art. 13, ove dovuto (Cass. Sez. U.
norma del comma 1bis 20 febbraio 2020 n. 4315).
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione