Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 9975 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 9975 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 12/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 16161-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso la RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall ‘AVV_NOTAIO, con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore ex art. 16sexies del d.l. n. 179 del 2012 conv. con modif. dalla legge n. 221 del 2012 ;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2665/2019 RAGIONE_SOCIALE Corte d ‘ appello di Bari, depositata il 13/01/2020 R.G.N. 2146/2016; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del
19/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
1. l a Corte d’appello di Bari, in accoglimento del gravame proposto da NOME COGNOME, dipendente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con mansioni di custodia del plesso regionale, ha condannato l’amministrazione regionale al pagamento RAGIONE_SOCIALE complessiva somma di euro 43.027,99 a titolo di indennità di ferie non godute e indennità per riposi settimanali
R.G.N. 16161/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 19/03/2024
CC
non goduti nel periodo dal mese di luglio 1998 a quello di dicembre 2005, oltre interessi legali;
2. p er quanto qui rileva, la Corte territoriale ha evidenziato che l’atto di appello poneva in rilievo la pregressa sentenza inter-partes n. 9359 del Tribunale di Bari in data 29 novembre 2004, che, previa disapplicazione del combinato disposto dell’art. 5, comma 2, lett. c), f) e g), e dell’art. 9, ultimo comma, del Regolamento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 29.12.1976, n. 3, recante ‘Disciplina dei servizi di portierato, custodia e vigilanza degli Uffici RAGIONE_SOCIALE periferici RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘, per violazione di legge (ar t. 36, comma 3, Cost. e 2109 cod. civ.), ha dichiarato il diritto -fra altri -del COGNOME «a far tempo dal 1° luglio 1998 di fruire delle ferie e dei riposi settimanali senza i vicoli e le limitazioni derivanti dalle norme regolamentari disapplicate».
Tanto premesso, nella sentenza impugnata si osserva che, in base ai documenti prodotti dal custode e non valutati dal primo giudice, risultava che il coordinatore del settore, con nota del 12.10.2000, aveva rammentato ai custodi che il servizio loro affidato era previsto puntualmente dal citato Regolamento, documento cui era stata riconosciuta valenza confessoria, anche in ordine all ‘ incidenza del predetto strumento normativo circa l’effettivo svolgimento RAGIONE_SOCIALE prestazione lavorativa da parte dei custodi in conformità alle prescrizioni del Regolamento stesso, disapplicato, ma solo a posteriori , per effetto del pregresso giudizio fra le parti. Pertanto, come già ritenuto nella citata sentenza n. 9359 del 2005, le valutazioni del Regolamento, specialmente valutate nel loro complesso, erano state ritenute tali da comprimere e pregiudicare in modo irrimediabile il diritto irrinunciabile dei lavoratori con la qualifica di custodi di uffici regionali al riposo settimanale e alle ferie annuali, tutelato anzitutto a livello costituzionale. La prova era, inoltre, corroborata dagli altri documenti (analiticamente riportati in sentenza), nonché – parzialmente dall’esito delle prove testimoniali.
La Corte di merito ha anche provveduto ad interpretare il pregresso giudicato, di cui alla richiamata decisione del Tribunale di Bari, con cui
era stato espresso il convincimento che il diritto dei lavoratori dovesse essere azionato in termini risarcitori: in effetti, in esito alla pregressa controversia, nella quale era stata formulata espressa riserva di avanzare richieste risarcitorie con separato giudizio, nell’odierno processo il lavoratore aveva avanzato domanda di riconoscimento dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute e dei riposi settimanali, producendo i prospetti paga (non depositati nel precedente giudizio).
Disposta CTU (svolta in base a specifico quesito, tenendo conto anche delle fruizioni e delle maggiorazioni eccepite dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nei limiti in cui tali circostanze risultavano dai fogli paga e dagli altri documenti in atti), al lavoratore è stata riconosciuta la somma nei limiti di quanto richiesto in primo grado e coltivato in appello, oltre interessi legali, con decurtazione delle spese processuali liquidate in ragione del frazionamento RAGIONE_SOCIALE domanda rispetto all’unitaria azione giudiziaria espe rita sull’ an debeatur ;
avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE articolando due motivi, cui resiste il lavoratore con controricorso; 4. il controricorrente ha depositato memoria.
Ritenuto che:
con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione delle disposizioni contenute nel Regio decreto n. 692/1923 e successivamente nel d.lgs. m. 66 del 2003 e del Regolamento Regionale n. 3 del 1976, artt. 5, lett. c), f), e g) e dell’art. 9, ultimo capoverso, in relazione all’ art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., disciplina dell’organizzazione dell’orario di lavoro, con particolare riferimento alle mansioni di custode degli uffici regionali;
1.1. la censura, nei termini formulati, è inammissibile in quanto deduce, apparentemente, una violazione o falsa applicazione di norme di legge, mentre mira, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte: Cass. Sez. U, 27/12/2019, n. 34476, e, in precedenza, già Cass. Sez. 6-3, 14 aprile 2017, n. 8758);
1.2. nella specie, si prospetta in realtà una rilettura degli atti di causa ai fini RAGIONE_SOCIALE prova RAGIONE_SOCIALE mancata fruizione delle ferie e dei riposi settimanali, ponendo, peraltro, in discussione anche il pregresso giudicato fra le parti, che ha disapplicato il Regolamento proprio pervenendo alla conclusione che, contrariamente a quanto assume la RAGIONE_SOCIALE, lo stesso fosse lesivo del diritto alle ferie ed ai riposi, secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata;
1.3. ad analoga censura di inammissibilità non si sottraggono le ulteriori doglianze sviluppate nel motivo, con le quali si intende far valere un’asserita violazione di giudicato, senza prospettar ne il pertinente vizio (in tal senso, Cass. Sez. 1, 14/08/2020, n. 17175) né, tanto meno, rispettare il principio di specificità del motivo, che richiede di illustrare compiutamente la sentenza di cui si invoca la violazione del giudicato nonché di indicare il momento e le circostanze processuali in cui gli atti relativi all’invocato giudicato esterno siano stati prodotti (così Cass. Sez. 3, 06/06/2023, n. 15846);
2. con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 24, comma 1, del C.C.N.L. del 14 settembre 2000, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., nella parte concernente il compenso da corrispondere al lavoratore, anche con riferimento al riconoscimento degli interessi legali, alla stregua del divieto di cui all’art. 22, comma 36, RAGIONE_SOCIALE legge n. 724 del 1994 (e dell’art. 16, comma 6, RAGIONE_SOCIALE legge n. 412 del 1991), che vieta per il settore pubblico la cumulabilità di interessi e rivalutazione monetaria;
2.1. anche tale censura, nei termini formulati, risulta inammissibile, perché, nuovamente, dietro l’apparente vizio di violazione di legge, intende contestare la ricostruzione in fatto e la liquidazione effettuata dal CTU, senza neppure misurarsi con il decisum , prospettando la questione -invero mai posta –RAGIONE_SOCIALE differenza fra giornata di riposo settimanale e attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, e omettendo anche di specificare come tale diversa qualificazione avrebbe inciso rispetto alle somme liquidate in favore del lavoratore;
2.2. neppure si confronta con la sentenza impugnata e risulta per questo verso inammissibile anche la doglianza relativa all’asserito la Corte d’appello
cumulo di interessi e rivalutazione, considerato che ha riconosciuto al lavoratore solo gli interessi sulla somma liquidata;
3. in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile, ciò che esime il Collegio dalla necessità di esaminare la questione -sollevata dal controricorrente in memoria –RAGIONE_SOCIALE ritualità RAGIONE_SOCIALE procura speciale conferita dal Presidente RAGIONE_SOCIALE Giunta Regionale all’AVV_NOTAIO, ratificata dalla Giunta Regionale in data 8 agosto 2023, come da produzione in atti, in ossequio al principio RAGIONE_SOCIALE ‘ ragione più liquida ‘ , in virtù di un approccio interpretativo inteso alla verifica delle soluzioni sul piano dell ‘ impatto operativo piuttosto che su quello RAGIONE_SOCIALE coerenza logico sistematica, così da sostituire il profilo di evidenza a quello dell ‘ ordine delle questioni da trattare, di cui all ‘ art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall ‘ art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base RAGIONE_SOCIALE questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata senza che sia necessario esaminare previamente le altre (così, in particolare, Cass. Sez. 6-L, 28/05/2014, n. 12002);
alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna RAGIONE_SOCIALE parte soccombente alla refusione delle spese del presente giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo per compensi professionali, oltre spese generali, esborsi e accessori di legge;
5. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, RAGIONE_SOCIALE sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese generali nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19/03/2024