SENTENZA TRIBUNALE DI TORINO N. 5191 2025 – N. R.G. 00007437 2024 DEPOSITO MINUTA 28 11 2025 PUBBLICAZIONE 28 11 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORINO
Terza Sezione Civile
in composizione monocratica in persona del AVV_NOTAIO COGNOME
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
depositata ai sensi dell’art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G.
promossa da:
rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in RAGIONE_SOCIALE al INDIRIZZO, in forza di procura
speciale in calce dell’atto di citazione;
-PARTE ATTRICE- contro:
in proprio e quale titolare della RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (P.I. ); P.
-PARTE CONVENUTA Contumace- avente per oggetto: appalto -penale -riduzione del corrispettivo – risarcimento danni;
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE
‘ Piaccia all’Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
-accertare e dichiarare il ritardo della convenuta nell’esecuzione delle opere indicate nel contratto di appalto inter partes del 14/12/2022;
-per l’effetto, condannare parte convenuta al pagamento della somma di euro 12.600,00 oltre interessi di legge dall’atto di costituzione in mora o dell’altra ritenuta di giustizia a titolo di penale;
accertare e dichiarare, per i motivi indicati nelle premesse, il grave inadempimento di parte convenuta in relazione al contratto di appalto del 14/12/2022;
-per l’effetto, dichiarare la legittimità dell’eccezione di cui all’art. 1460 c.c. dell’attore e pertanto della sospensione dei pagamenti;
-per l’effetto, ridurre il corrispettivo dell’appalto quantificato nella somma DI EURO 30.050,00 COME ACCERTA DAL CTU, disponendo la restituzione in favore dell’attore della differenza del maggior importo già corrisposto di Euro 35.122,23, pari ad Euro 5.072,23 o nell’altra minore o maggiore ritenuta di giustizia da liquidarsi anche eventualmente in via equitativa, nonché;
-condannare parte convenuta al risarcimento del danno causato all’attore in conseguenza della non corretta esecuzione dei lavori e della mancata consegna delle dichiarazioni di conformità degli impianti, danno quantificato in totale nella somma di Euro 10.000,00 (di cui euro 4.998,61 necessari a ripristinare i vizi come da CTU) ovvero nell’altra somma minore o maggiore ritenuta di giustizia da liquidarsi eventualmente anche in via equitativa;
-condannare parte convenuta a consegnare all’attore le dichiarazioni di conformità dell’impianto idrico-sanitario;
-condannare parte convenuta ai sensi dell’art. 96 c.p.c. terzo comma al pagamento di una somma in favore dell’attrice equitativamente determinata;
con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio ‘.
1. Premessa.
1.1. Si premette che:
-ai sensi dell’art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere ‘ la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ‘ (e non più anche ‘ la concisa esposizione dello svolgimento del processo ‘);
-ai sensi dell’art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la ‘ motivazione della sentenza di cui all’art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. ‘
Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.
1.2. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 24.04.2024, il NOME ha convenuto in giudizio presso il Tribunale di Torino il NOME in proprio e quale titolare della RAGIONE_SOCIALE, chiedendo l’ accoglimento delle seguenti conclusioni:
‘ Piaccia all’Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
-accertare e dichiarare il ritardo della convenuta nell’esecuzione delle opere indicate nel contratto di appalto inter partes del 14/12/2022;
-per l’effetto, condannare parte convenuta al pagamento della somma di euro 12.600,00 oltre interessi di legge dall’atto di costituzione in mora o dell’altra ritenuta di giustizia a titolo di penale;
accertare e dichiarare, per i motivi indicati nelle premesse, il grave inadempimento di parte convenuta in relazione al contratto di appalto del 14/12/2022;
-per l’effetto, dichiarare la legittimità dell’eccezione di cui all’art. 1460 c.c. dell’attore e pertanto della sospensione dei pagamenti;
-per l’effetto, ridurre il corrispettivo dell’appalto quantificato nella somma già corrisposta di Euro 35.122,23 (IVA compresa) o nell’altra minore o maggiore ritenuta di giustizia da liquidarsi anche eventualmente in via equitativa, nonché;
-condannare parte convenuta al risarcimento del danno causato all’attore in conseguenza della non corretta esecuzione dei lavori e della mancata consegna delle dichiarazioni di conformità degli impianti, danno quantificato in totale nella somma di Euro 10.000,00 ovvero nell’altra somma minore o maggiore ritenuta di giustizia da liquidarsi eventualmente anche in via equitativa;
MOTIVI DELLA DECISIONE
-condannare parte convenuta a consegnare all’attore le dichiarazioni di conformità dell’impianto idrico-sanitario;
-condannare parte convenuta ai sensi dell’art. 96 c.p.c. terzo comma al pagamento di una somma in favore dell’attrice equitativamente determinata;
con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio ‘.
1.3. Con Decreto ex art. 171 bis c.p.c. il AVV_NOTAIO Istruttore:
-ha differito ai sensi dell’art. 171 -bis , comma 3, c.p.c., la data dell’udienza di prima comparizione delle parti e trattazione ex art. 183 c.p.c. sostituendola con ‘note scritte’, ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c., rispetto alla quale decorrono i termini indicati dall’art. 171 -ter c.p.c.
-ha disposto che ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c., l’udienza di prima comparizione delle parti e trattazione ex art. 183 c.p.c. sia sostituita dal deposito di ‘note scritte’, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
-ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 07.11.2024 per il deposito delle suddette rispettive ‘note scritte’ .
1.4. Con ordinanza del 13.11.2024 il AVV_NOTAIO Istruttore
ha dichiarato la contumacia della parte convenuta, non costituitasi nonostante la rituale notificazione della citazione;
non ha ammesso le prove dedotte dalla parte attrice;
-ha disposto una CTU nominando all’uopo l’Arch. sul presente quesito:
‘ Il CTU, nei limiti di quanto riferito dalle parti nei rispettivi atti, tenuto conto dei documenti di causa, e con espressa autorizzazione a domandare chiarimenti alle parti e ad assumere informazioni da terzi ai sensi dell’art. 194, comma 1°, c.p.c., risponda ai seguenti quesiti:
Accerti la sussistenza o meno delle circostanze dedotte dalla parte attrice nella memoria integrativa ex art. 171 ter, n. 2), c.p.c. ai capi 1) e 2);
II) Quantifichi il danno derivante dalla non corretta esecuzione dei lavori di cui al contratto di appalto del 14/12/2022 e il minor valore delle opere eseguite rispetto a quello che avrebbero avuto se realizzate a regola d’arte.
Alleghi alla relazione scritta il verbale di tutte le operazioni effettuate ‘
ha assegnato al CTU un termine fino al 20.11.2024 per il deposito telematico di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale, recante il giuramento previsto dall’art. 193, comma 1, c.p.c.;
-ha assegnato ai sensi dell’art. 201 c.p.c., alle parti termine per nominare un proprio consulente tecnico fino alla data di inizio delle operazioni peritali che sarà indicata dal CTU;
-ha disposto che il CTU trasmetta alle parti costituite (e, precisamente, ai difensori delle parti, oltre che ai rispettivi CTP) la propria relazione scritta entro il 20/02/2025 (primo termine ex art. 195, 3°comma, c.p.c.); ha fissato termine fino al 20.03.2025 entro il quale le parti devono trasmettere al CTU le proprie osservazioni sulla relazione stessa (secondo termine ex art. 195, 3° comma, c.p.c.); ha fissato termine fino al 10.10.2025 entro il quale il CTU deve depositare la relazione scritta, le osservazioni delle parti ed una sintetica valutazione sulle stesse (terzo termine ex art. 195, 3°comma, c.p.c.);
-ha autorizzato lo svolgimento delle sessioni peritali con i CTP e/o difensori delle parti anche mediante collegamenti da remoto, nel rispetto del contraddittorio;
-ha disposto ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell’udienza successiva (di disamina CTU) mediante il deposito di ‘note scritte’, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
-ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 22.05.2025 per il deposito delle suddette rispettive ‘note scritte’;
-ha riservato la pronuncia di ogni opportuno provvedimento entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte.
1.5. La parte attrice ha depositato in data 21.05.2025 le proprie ‘note scritte’ esponendo, tra le altre cose, quanto segue:
‘ Quanto al capo 2) invece il CTU non è stato in grado di dare una risposta (si veda pagina 13 dell’elaborato peritale): trattasi di circostanza di fondamentale importanza ai fine del decidere in quanto attinente alla penale richiesta dall’attore sin dal libello introduttivo e ancora prima anche in sede di mediazione.
Per tale motivo, si insiste per l’ammissione della prova testimoniale su detto capitolo di prova n. 2), come tempestivamente e ritualmente richiesta e dedotta in atti nella seconda memoria 171 ter cpc, con i testi ivi indicati. ‘
1.6. Con ordinanza del 29.05.2025 il AVV_NOTAIO:
ha ammesso la prova per testi dedotta dalla parte attrice nella memoria integrativa ex art. 171 ter , n.2), c.p.c., sul capo 2), e con i testi ivi indicati;
-ha fissato udienza per l’assunzione della suddetta prova orale avanti a se in data 18.09.2025;
ha mandato alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento.
1.7. Nel corso dell’udienza del 18.09.2025 il AVV_NOTAIO ha proceduto all’escussione dei testi sui capitoli di prova ammessi.
La parte attrice ha chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni e il AVV_NOTAIO si è riservato.
1.8. Con ordinanza in data 24.09.2025 il AVV_NOTAIO:
ha invitato le parti a precisare le conclusioni;
-ha disposto, ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell’udienza successiva di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa, ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c.;, dal deposito di ‘note scritte’, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
ha rilevato, infatti, che:
secondo l’orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, è legittimo lo svolgimento dell’udienza di discussione orale della causa in forma scritta, mediante l’assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in quanto tale procedimento – in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste – è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull’oggetto, sulla rilevanza e sull’eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull’applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. III, 19/12/2022, n. 37137, che ha affermato tale principio con riguardo allo svolgimento dell’udienza ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell’art. 83, comma 7, lett. h, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020);
inoltre, l’art. 128, comma 1, ultima parte, c.p.c. aggiunto dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, prevede espressamente che nell’udienza pubblica il giudice ‘ può altresì disporre la sostituzione dell’udienza ai sensi dell’articolo 127 -ter , salvo che una delle parti si opponga ‘;
infine, le Sezioni Unite della Cassazione, con Sentenza in data 30/06/2025 n. 17603, hanno confermato l’ammissibilità della sostituzione dell’udienza di discussione prevista dagli artt. 6 e 7 D.Lgs. n. 150/2011 dal deposito di note scritte, ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c. finanche nel processo del lavoro, tanto in primo grado quanto in appello;
nel caso di specie, la discussione attraverso il deposito di note scritte appare particolarmente opportuna, al fine di consentire:
in primo luogo, una più ampia e completa esposizione per iscritto delle rispettive difese finali, le quali non potrebbero trovare analogo spazio all’udienza fisica, per la difficoltà della relativa verbalizzazione nel limitato tempo a disposizione;
in secondo luogo, un rinvio più breve rispetto ad un’eventuale udienza fisica (tenuto conto delle esigenze organizzative dell’ufficio);
ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 17.11.2025 per il deposito delle suddette rispettive ‘note scritte’, avvertendo che il giorno di scadenza del predetto termine perentorio assegnato per il deposito delle note scritte di cui all’art 127 ter c.p.c. è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
ha riservato la pronuncia della Sentenza entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte, ai sensi dell’art. 281 -sexies, ultimo comma, c.p.c.
1.9. La parte attrice ha depositato le proprie ‘note scritte’, discutendo la causa e precisando le conclusioni così come in epigrafe.
1.10. La causa deve quindi ritenersi trattenuta in decisione dal 17.11.2025, data di scadenza assegnata per il deposito delle suddette rispettive ‘note scritte’.
2. Sulle domande di merito proposte dalla parte attrice.
2.1. Come si è detto, l’attore NOME ha chiesto, nel merito, l’accoglimento delle seguenti domande:
‘ accertare e dichiarare il ritardo della convenuta nell’esecuzione delle opere indicate nel contratto di appalto inter partes del 14/12/2022;
per l’effetto, condannare parte convenuta al pagamento della somma di euro 12.600,00 oltre interessi di legge dall’atto di costituzione in mora o dell’altra ritenuta di giustizia a titolo di penale;
accertare e dichiarare, per i motivi indicati nelle premesse, il grave inadempimento di parte convenuta in relazione al contratto di appalto del 14/12/2022;
-per l’effetto, dichiarare la legittimità dell’eccezione di cui all’art. 1460 c.c. dell’attore e pertanto della sospensione dei pagamenti;
-per l’effetto, ridurre il corrispettivo dell’appalto quantificato nella somma DI EURO 30.050,00 COME ACCERTA DAL CTU, disponendo la restituzione in favore dell’attore della differenza del maggior importo già corrisposto di Euro 35.122,23, pari ad Euro 5.072,23 o nell’altra minore o maggiore ritenuta di giustizia da liquidarsi anche eventualmente in via equitativa, nonché;
-condannare parte convenuta al risarcimento del danno causato all’attore in conseguenza della non corretta esecuzione dei lavori e della mancata consegna delle dichiarazioni di conformità degli impianti, danno quantificato in totale nella somma di Euro 10.000,00 (di cui euro 4.998,61 necessari a ripristinare i vizi come da CTU) ovvero nell’altra somma minore o maggiore ritenuta di giustizia da liquidarsi eventualmente anche in via equitativa;
-condannare parte convenuta a consegnare all’attore le dichiarazioni di conformità dell’impianto idrico-sanitario ‘.
Le suddette domande risultano fondate e meritevole di accoglimento, sia pure nei limiti e con le precisazioni di cui infra.
2.2. Invero, si deve innanzitutto osservare che risultano provate le seguenti circostanze dedotte dalla parte attrice in atto di citazione:
con contratto di appalto del 14.12.2022 il NOME COGNOME , in proprio e quale titolare della RAGIONE_SOCIALE incaricava la RAGIONE_SOCIALE di eseguire presso il suo immobile sito in Torino alla INDIRIZZO le seguenti opere: ‘ costruzione di nuovi muri in cartongesso appositamente coibentato divisorio in camera da letto’, il rifacimento di due bagni, dei rivestimenti della cucina, nuova posa in opera dei pavimenti dell’immobile, rimozione della carta da parati,
rifacimento intonaci e tinteggiatura delle pareti, posa in opera di porte interne, rifacimento dell’impianto idrico sanitario e elettrico, il tutto con le preventive necessarie demolizioni e rimozioni del materiale preesistente ‘ (cfr. docc. 1 e 2 della parte attrice);
-l’art. 10 del predetto contratto prevedeva l’inizio dei lavori entro il 12.12.2022 e la fine degli stessi entro il 24.03.2023, la penale di euro 100,00 per ogni giorno di calendario di ritardo nell’ultimazione dei lavori e un corrispettivo complessivo dell’appalto pari ad euro 31.497,00 oltre IVA;
-durante l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione il NOME corrispondeva alla RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME l’importo di euro 35.122,23 portato dalla sommatoria delle seguenti fatture emesse dalla parte convenuta (cfr. doc. 3 della parte attrice):
n. 35/2022 per l’importo di euro 10.394,01;
n. 09/2023 per l’importo di euro 14.334,21;
n. 12/2023 per l’importo di euro 10.394,01;
-la fattura n. 09NUMERO_DOCUMENTO, pari al 30% dell’importo complessivo, doveva essere di Euro 10.394,01 ma veniva successivamente integrata fino alla concorrenza di Euro 14.334,21 per la realizzazione di lavori originariamente non previsti nel contratto (cfr. doc. n. 3 della parte attrice);
-la parte convenuta emetteva una ulteriore fattura, la n. 15/2023 avente ad oggetto ‘ 4 SAL fine lavori ‘ per l’importo di euro 6.880,83, contenente una maggiorazione di euro 3.416,16 rispetto al 10% dell’importo complessivo originariamente pattuito (cfr. doc. n.4 della parte attrice) e che la parte attrice non provvedeva a saldare;
con comunicazione a mezzo PEC del 27.07.2023 la parte attrice denunciava formalmente i vizi e difetti delle opere nonché contestava il grave inadempimento e il ritardo nell’esecuzione per colpa dell’appaltatore con mancato rispetto del termine di ultimazione contrattualmente previsto, con conseguente richiesta di corresponsione, a titolo di penale per l’accorso ritardo, dell’importo di euro 12.600,00 (cfr. doc. 5 della parte attrice);
nello specifico, la parte attrice lamentava i seguenti vizi e difetti nella realizzazione delle opere:
‘ 1. In fase di rifacimento dell’impianto idraulico, è stata causata una consistente perdita d’acqua con infiltrazione ai danni dell’appartamento del piano inferiore, e conseguente intervento da parte dell’amministratore condominiale.
La realizzazione dei lavori preparatori per il ripristino dell’impianto elettrico non è stata eseguita mediante opere murarie come contrattualizzato ma mediante la realizzazione di strutture in cartongesso, con conseguente aggravio di spese a carico del Committente per euro 3.582,00.
La posa in opera della pavimentazione non è avvenuta a regola d’arte in quanto in talune parti dell’appartamento presenta una distanza di 2 cm. dal taglio piastrella al muro, con stuccatura
dozzinale.
La posa in opera del box doccia presenta difetti funzionali ed è stato eliminato senza autorizzazione il meccanismo di rallentamento della porta scorrevole.
La posa in opera delle colonne doccia presenta difetti quali: buchi piastrella non corrispondenti agli attacchi della colonna, quindi rimasti a vista; colonne doccia storte; colonne doccia non fissate stabilmente; buchi alla piastrella non corrispondenti agli attacchi del box doccia, quindi rimasti in evidenza con stuccatura dozzinale.
Errore nella fornitura di 1 box doccia con conseguente esborso aggiuntivo di 250Euro ca. per acquisto ulteriore box doccia.
Errato montaggio di 1 bidet, con conseguente impossibilità di utilizzo dello stesso.
Errato montaggio mobile lavabo.
Errore nella fornitura di 10 porte nuove con conseguente necessità di taglio artigianale e adattamento agli spazi disponibili.
Montaggio precario di 2 specchi nei 2 bagni con conseguente pericolo di distacco.
Errore nella posa delle piastrelle dei box doccia con disallineamento delle fughe.
Applicazione di 3 strisce led al cartongesso del soffitto del corridoio in luogo dei previsti led incorporati.
Mancato alloggiamento di staffa per aggancio tv su parete in cartongesso come invece previsto.
Errato montaggio maniglia porta.
Mancata coibentazione muro divisorio in cartongesso come invece concordato.
Duplicazione di costi elettricista ‘ ;
oltre all’omessa consegna delle certificazioni degli impianti, intimandone l’immediato rilascio;
in data 03.10.2023 il NOME avviava il procedimento di mediazione che si concludeva con esito negativo in quanto la parte convenuta, regolarmente convocata, non partecipava al procedimento (cfr. doc n. 6-8 della parte attrice);
nel periodo compreso tra i mesi di gennaio e marzo 2024, a causa del difettoso e precario collegamento degli impianti idraulici dei bagni dell’appartamento della parte attrice alla colonna di scarico condominiale, si sono verificati danni a carico dell’abitazione sottostante a quella del NOME , che hanno obbligato lo stesso al rifacimento parziale degli impianti e delle finiture del bagno della propria abitazione, per complessivi Euro 1.726,30 (cfr. doc n. 9-10 della parte attrice).
2.3. Come si è detto in precedenza, con Ordinanza del 13.11.2024, al fine di accertare la sussistenza delle circostanze dedotte dalla parte attrice, è stata disposta una CTU, nominando all’uopo l’Arch.
,sul presente quesito:
‘ Il CTU, nei limiti di quanto riferito dalle parti nei rispettivi atti, tenuto conto dei documenti di causa, e con espressa autorizzazione a domandare chiarimenti alle parti e ad assumere informazioni da terzi ai sensi dell’art. 194, comma 1°, c.p.c., risponda ai seguenti quesiti:
Accerti la sussistenza o meno delle circostanze dedotte dalla parte attrice nella memoria integrativa ex art. 171 ter, n. 2), c.p.c. ai capi 1) e 2);
II) Quantifichi il danno derivante dalla non corretta esecuzione dei lavori di cui al contratto di appalto del 14/12/2022 e il minor valore delle opere eseguite rispetto a quello che avrebbero avuto se realizzate a regola d’arte.
Alleghi alla relazione scritta il verbale di tutte le operazioni effettuate ‘.
Dalla relazione peritale è emerso in sintesi quanto segue:
2.3.1. Quanto al capo n. 1 della memoria integrativa ex art. 171 ter n.2) la Consulente Ing. ha ‘ provveduto a riportare punto per punto le problematiche e vizi denunciati al capo di prova 1) della seconda memoria autorizzata di cui al quesito, e il relativo esito degli accertamenti effettuati ‘, riscontrando per alcune voci effettivi vizi e problematiche incorse nell’esecuzione dei lavori, nonché, con riferimento ad altri danni lamentati dalla parte attrice, l’impossibilità di accertare tali difetti in sito poiché già ripristinati e dei quali non ne risulta agli atti documentazione fotografica o corrispondenza email che ne attesti l’accaduto (cfr. pagg. 5 -13 della perizia).
2.3.2. Quanto al capo n. 2 della memoria integrativa ex art. 171 ter , n.2) ovvero : ‘ vero che alla data del 27/07/2023 la RAGIONE_SOCIALE doveva ancora eseguire le seguenti opere: montaggio sanitari, box doccia, rifiniture e tinteggiatura, sgombero cantiere e rilascio certificazioni di legge ‘, la CTU ha rilevato che ‘ dalla documentazione versata in atti, non risulta possibile, accertare tale capo in quanto non risulta presente né documentazione fotografica dell’epoca e neppure corrispondenza mail o altro.
Risultano solo le fatture emesse dalla RAGIONE_SOCIALE (doc 3-4 att)
La descrizione della fattura n.9 del 28/02/2023 (saldata) riporta ‘2 SAL chiusura impianti (…)’ che dovrebbe far dedurre che a tale data gli impianti avrebbero dovuto essere terminati.
La descrizione della fattura n.15 del 12/07/2023 (contestata) riporta ‘4 SAL fine lavori (…)’ che dovrebbe far dedurre che a tale data tutti i lavori avrebbero dovuto essere terminati.
Quivi, tuttavia, la scrivente si rimette al giudizio del AVV_NOTAIO ‘. (cfr. pag. 13 della perizia).
Sul punto, viceversa, dall’esperita escussione testimoniale, la teste ha confermato la circostanza, affermando ‘ Confermo quanto capitolato, precisando di esserne a
conoscenza in quanto, anche nella mia qualità di collaboratrice domestica, ero spesso presente nell’immobile in questione. ‘ (cfr. verbale udienza del 18.09.2025).
Pertanto, poiché la parte attrice ha provato la circostanza che alla data del 27.07.2023 doveva ancora ultimare alcune delle lavorazioni contrattualmente previste, nello specifico
‘ montaggio sanitari, box doccia, maniglie, rifiniture e tinteggiatura, sgombero cantiere e rilascio certificazioni di legge ‘ e il conseguente ritardo, la stessa ha diritto a vedersi riconoscere la penale prevista all’art. 10 del contratto, la quale recita: ‘ I lavori avranno una durata massima di 15 settimane di calendario, avranno inizio entro il 12.12.2022 e avranno termine il 24.03.2023. Per ogni giorno di calendario di ritardo nell’ultimazione dei lavori, l’appaltatore sarà sottoposto ad una penale di Euro 100,00 per ciascun giorno, esclusi i ritardi dovuti a cause non imputabili all’impresa, come quello relativi all’approvvigionamento dei materiali non strutturali da parte del committente ‘.
Poiché i giorni di ritardo compresi tra la data del 24.03.2023 (data pattuita per la conclusione dei lavori) e quella del 27.07.2023 (data in cui è stato provato che i lavori non erano ancora stati ultimati) intercorrono 125 giorni, alla parte attrice andrà riconosciuto l’importo di euro 12.500,00 a titolo di penale , così come contrattualmente previsto.
2.3.3. Per quanto riguarda il secondo quesito, ovvero: ‘ Quantifichi il danno derivante dalla non corretta esecuzione dei lavori di cui al contratto di appalto del 14/12/2022 e il minor valore delle opere eseguite rispetto a quello che avrebbero avuto se realizzate a regola d’arte ‘, i lavori e gli interventi per il ripristino dei difetti e delle difformità accertate dal CTU sono stati elencati all’interno della tabella di cui alle pag. 14-16 della perizia e possono essere così individuati:
fornitura e apposizione di sistema di chiusura tipo scatola di derivazione a copertura dei fili a vista in uscita rilevati nella parte bassa della spalletta in cartongesso verso il pavimento;
rimozione zoccolino tra i due bagni/ rimozione stuccatura e pulizia totale per preparazione posa piastrella adeguatamente tagliata/ taglio e rifilatura di misura delle tre nuove piastrelle/riposizionamento zoccolino;
fornitura di n. 3 piastrelle mancanti;
posa piastrelle tagliate e rifatte di misura;
fornitura nuovo box doccia;
rimozione box doccia difettoso e posizionamento nuovo box doccia/sistemazione colonne doccia con ristuccatura degli attacchi e riposizionamento dei rosoni;
rimozione parete in cartongesso non coibentata;
riempimento con materiale isolante dell’intercapedine tra le due nuove lastre in cartongesso;
posa e fornitura di nuova parete divisoria in cartongesso;
tinteggiatura della nuova parete in cartongesso su entrambi i lati.
Con riferimento alla difettosa realizzazione dell’impianto idraulico che ha provocato infiltrazioni nell’appartamento sottostante sulla base della documentazione prodotta agli atti (doc. n. 9 -10 della parte attrice) e del riscontro avuto presso l’amministratore del Condominio, la CTU ne ha confermato l’esistenza ed ha individuato i seguenti interventi di ripristino:
ricerca guasto;
ripristino bagno appartamento di INDIRIZZO per riparazione perdita pianto inferiore.
2.3.4. Sempre con riferimento ai difetti riscontrati, la CTU ha poi provveduto a quantificare il danno mediante la quantificazione dei costi necessari per eliminare sia i difetti e le difformità ancora presenti e accertati durante il sopraluogo, che i difetti già ripristinati riportati negli atti di causa, accertabili e imputabili alla impresa convenuta contumace sulla base della documentazione prodotta agli atti, ‘ il tutto con riferimento a quanto stabilito e descritto nel contratto d’appalto e nella pratica autorizzativa edilizia presentata per la ristrutturazione, considerando quindi anche le difformità rispetto ai medesimi (doc 1-2 att.) ‘.
I costi complessivi necessari per eliminare i difetti accertati sono pertanto stati stimati in euro 4.998,61 (cfr. pag. 16 della perizia CTU), poi rettificati dalla stessa CTU in euro 5.257,99.
2.3.3. Quanto al minor valore delle opere eseguite rispetto a quello che avrebbero avuto se realizzate a regola d’arte, l’importo è stato calcolato sottraendo dal valore delle opere stabilito da Contratto, la quantificazione dei costi necessari per eliminare i difetti delle opere eseguite e la quantificazione del costo delle opere murarie per l’alloggiamento dei cavi del quadro elettrico non eseguite; all’importo ricavato è stato aggiunto il costo necessario per la costruzione della spalletta in cartongesso resasi necessaria in corso d’opera al posto delle opere murarie di problematica e difficoltosa esecuzione e come segue:
Valore importo opere da contratto d’appalto (doc.1 att.): + Euro 34.646,70;
Costi ripristini dei difetti e difformità accertati delle opere di cui al Contratto d’Appalto: – Euro 4.998,61;
Detrazione dell’importo quantificato a corpo per la mancata esecuzione delle opere murarie per l’alloggiamento dei cavi di derivazione del quadro elettrico: – Euro 250,00;
Costo di costruzione della spalletta in cartongesso resasi necessaria in corso d’opera al posto delle soprastanti opere murarie problematiche e difficoltose: + Euro 650,00;
per un totale del minor valore arrotondato in Euro 30.050,00, successivamente rideterminato in euro 29.790,00.
Il CTU ha pertanto concluso affermando che il danno, ‘ corrispondente alla quantificazione dei costi necessari per l’eliminazione dei difetti e/o difformità delle opere eseguite (costi dei ripristini), che si sono potute accertare (essendo in parte già ripristinate e non ritraibili da documentazione mail o fotografica che ne attesti l’accaduto), ammonta a Euro 5.257,99 ‘.
2.4. Pertanto, tenuto conto dei rilievi che precedono:
deve accertarsi e dichiararsi il ritardo della convenuta nell’esecuzione delle opere indicate nel contratto sottoscritto tra le parti in data 14.12.2022 e, per l’effetto,
-deve dichiararsi tenuta e condannarsi la parte convenuta al pagamento in favore dell’attore NOME della somma di euro 12.500,00 a titolo di penale, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale ( 24.04.2024, data della notifica dell’atto di citazione) al saldo, calcolati con il saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell’art. 1284, 4° comma, c.c.;
deve accertarsi e dichiararsi l’inadempimento della parte convenuta in relazione al contratto di appalto sottoscritto in data 14.12.2022 e per l’effetto
-deve dichiararsi la legittimità dell’eccezione di cui all’art. 1460 c.c. dell’attore NOME e, pertanto, della sospensione dei pagamenti e, inoltre
-deve ridursi il corrispettivo dell’appalto quantificato nella somma di euro 29.790,00 come accertat o dal CTU e dichiararsi tenuta e condannarsi la parte convenuta alla restituzione in favore dell’attore NOME
la somma di euro 5.332,32, pari alla differenza del maggior importo già corrisposto dallo stesso di Euro 35.122,23, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale (24.04.2024, data della notifica dell’atto di citazione) al saldo, calcolati con il saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell’art. 1284, 4° comma, c.c.;
-deve dichiararsi tenuta e condannarsi la parte convenuta al pagamento in favore dell’attore NOME dell’importo di euro 5.257,99 , a titolo di risarcimento del danno corrispondente alla quantificazione dei costi necessari per l’eliminazione dei difetti e/o difformità delle opere eseguite (costi dei ripristini) (non risultano, invece, provati né quantificati ulteriori danni);
infine, deve dichiararsi tenuta e condannarsi la parte convenuta a consegnare all’attore NOME le dichiarazioni di conformità dell’impianto idrico -sanitario (poiché in assenza degli stessi, l’immobile di proprietà del NOME non può essere adibito a struttura ad uso ricettizio).
2.5. Invece, non può essere accolta la domanda con la quale la parte attrice ha chiesto la condanna della parte convenuta per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 terzo comma c.p.c. poiché , attesa la contumacia del NOME COGNOME, non sussistono i requisiti dell’aver resistito in giudizio con dolo o colpa grave.
3. Sulle spese processuali del presente giudizio.
3.1. In virtù del principio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., la parte convenuta dev’essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte attrice le spese processuali del presente giudizio, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147).
3.2. Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall’art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche e del pregio dell’attività prestata, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione ‘da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00’
Euro 919,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 777,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 1.680,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
Euro 1.701,00 per la fase decisionale.
Si deve anche richiamare l’art. 20, comma 1 bis, del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, ai sensi del quale: ‘ 1bis. L’attività svolta dall’avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita è liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella. Nel caso in cui il procedimento di mediazione o la procedura di negoziazione assistita si concludano con un accordo tra le parti, fermo il compenso per la fase di conciliazione, i compensi per le fasi dell’attivazione e di negoziazione sono aumentati del 30 per cento. ‘
Pertanto, i compensi per tale attività vengono liquidati sulla base della Tabella 25-bis) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione ‘da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00’
Euro 441,00 per la fase dell’attivazione;
per un totale di Euro 5.518,00, oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
3.3. Per la stessa ragione, le spese di CTU, già liquidate dal AVV_NOTAIO Istruttore con separato Decreto in data 22.04.2025 e poste provvisoriamente a carico solidale delle parti, devono essere poste definitivamente a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 7437/2024 R.G. promossa dal sig. (parte attrice) contro il sig. quale titolare della RAGIONE_SOCIALE (parte convenuta ), in contumacia di quest’ultima:
Accerta e dichiara il ritardo della parte convenuta nell’esecuzione delle opere indicate nel contratto sottoscritto tra le parti in data 14.12.2022 e, per l’effetto,
Dichiara tenuta e condanna la parte convenuta al pagamento in favore dell’attore NOME
della somma di euro 12.500,00 a titolo di penale, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale ( 24.04.2024, data della notifica dell’atto di citazione) al saldo, calcolati con il saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell’art. 1284, 4° comma, c.c.
Accerta e dichiara l’inadempimento della parte convenuta in relazione al contratto di appalto sottoscritto in data 14.12.2022 e per l’effetto
Dichiara la legittimità dell’eccezione di cui all’art. 1460 c.c. dell’attore NOME e, pertanto, della sospensione dei pagamenti e, inoltre
5) Riduce il corrispettivo dell’appalto
, quantificato nella somma di euro 29.790,00 come accertato dal
CTU e dichiara tenuta e condanna la parte convenuta alla restituzione in favore dell’attore NOME della somma di euro 5.332,32 , pari alla differenza del maggior importo già corrisposto dall’attore di Euro 35.122,23, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale ( 24.04.2024, data della notifica dell’atto di citazione) al saldo, calcolati con il saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell’art. 1284, 4° comma, c.c.
Dichiara tenuta e condanna la parte convenuta al pagamento in favore dell’attore NOME
dell’importo di euro 5.257,99, a titolo di risarcimento del danno corrispondente alla quantificazione dei costi necessari per l’eliminazione dei difetti e/o difformità delle opere eseguite (costi dei ripristini).
Dichiara tenuta e condanna la parte convenuta a consegnare all’attore NOME le dichiarazioni di conformità dell’impianto idrico -sanitario.
Rigetta la domanda proposta dall’attore di condanna della parte convenuta ‘ ai sensi dell’art. 96 c.p.c. terzo comma al pagamento di una somma in favore dell’attrice equitativamente determinata ‘.
Dichiara tenuta e condanna la parte convenuta a rimborsare all’attore sig. le spese processuali del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 5.518,00 per compensi ed euro 264,00 per spese documentate (CU e marca da bollo), oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
Pone le spese di CTU, già liquidate dal AVV_NOTAIO Istruttore con separato Decreto in data 22.04.2025, definitivamente a carico della parte convenuta.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l’indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la Privacy .
Così deciso in Torino, in data 28 novembre 2025.
IL GIUDICE
Dott. NOME COGNOME