Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10037 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10037 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/04/2024
Oggetto: Regolamento di competenza -Provvedimento del giudice dell’esecuzione Impugnabilità solo ex art. 617 cod. proc. civ. -Sussistenza -Regolamento di competenza – Inammissibilità.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 02721/2022 R.G., proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore ; rappresentata e difesa dall ‘AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME (EMAIL), in virtù di procura speciale depositata con il ricorso per regolamento di competenza;
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore ; rappresentata e difesa dall ‘AVV_NOTAIO COGNOME (EMAIL), in virtù di procura in calce alla scrittura difensiva ex art.47, ultimo comma, cod. proc. civ.;
-resistente-
per regolamento di competenza avverso l ‘ordinanza di vendita pronunciata dal Giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Padova, depositata il 18 maggio
C.C. 25/01/2024
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
Pres. COGNOME
Est. COGNOME
2021;
udita la relazione della causa, svolta nella Camera di consiglio del 25 gennaio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto che il ricorso per regolamento di competenza sia dichiarato inammissibile.
Rilevato che:
La società RAGIONE_SOCIALE, quale debitrice esecutata in un procedimento di esecuzione immobiliare, iniziato nei suoi confronti dalla società RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE, a sua volta mandataria di RAGIONE_SOCIALE, sul presupposto del suo inadempimento alle obbligazioni derivanti da un mutuo fondiario, ha impugnato, con regolamento di competenza, l’ordinanza di vendita dell’immobile pignorato emessa dal g iudice dell’esecuzione del Tribunale di Padova, depositata il 18 maggio 2021;
RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), a sua volta mandataria di RAGIONE_SOCIALE, ha resistito con scrittura difensiva, ex art. 47, ultimo comma, cod. proc. civ. , invocando anche la condanna della ricorrente ai sensi dell’art.96 , terzo comma, cod. proc. civ.;
sul ricorso, la Sesta Sezione Civile, Sottosezione Prima, di questa Corte ha richiesto le conclusioni scritte al Pubblico Ministero, il quale ha domandato la declaratoria di inammissibilità del regolamento di competenza;
all’esito del deposito di tali conclusioni, la Sesta Sezione Civile , Sottosezione Prima, di questa Corte ha fissato la trattazione ai sensi dell’ora sostituito art. 380ter cod. proc. civ. per l’adunanza camerale del 14 dicembre 2022;
in vista di quell’adunanza, la parte resistente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ., allegando certificato di morte in data 7 giugno 2022 del difensore della società ricorrente, AVV_NOTAIO;
C.C. 25/01/2024
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
Pres. COGNOME
Est. COGNOME
all’esito dell’adunanza camerale del 14 dicembre 2022, la Sesta Sezione Civile, Sottosezione Prima, di questa Corte ha pronunciato l’ordinanza interlocutoria n. 2831 del 2023, con la quale, rilevato che il ricorso ineriva alla materia tabellare di questa Sezione, ha rimesso il fascicolo al Primo Presidente per le conseguenti determinazioni circa l’asseg nazione;
assegnato il ricorso a questa Sezione e fissata l’adun anza camerale del 12 luglio 2023, all’esito di essa è stata e messa l’ordinanza interlocutoria n.27564/2023, con cui è stato disposto il rinvio a nuovo ruolo, mandando la Cancelleria per la comunicazione dell ‘ ordinanza medesima personalmente alla parte ricorrente, RAGIONE_SOCIALE, presso la sede della società, con invito a nominare un nuovo difensore, in applicazione del principio enunciato da Cass., Sez. Un., 13/01/2006, n. 477 e Cass., Sez. Un., 23/01/2006, n. 1206, in ordine alle fattispecie di ud ienza pubblica, ma senz’altro estensibile, attenendo al diritto fondamentale di difesa e al contraddittorio, anche alle ipotesi di adunanza camerale;
la cancelleria di questa Sezione, peraltro, ha dato atto di non aver potuto comunicare l’ordinanza interlocutoria n. 27564/2023 alla RAGIONE_SOCIALE, presso la sede della società, in INDIRIZZO, in quanto, come risulta anche dalla relata di notifica stilata dall’Ufficiale Giudiziario e allegata agli atti, ‘ in loco la società sarebbe sconosciuta ‘ .
Considerato che:
1. alla luce del resoconto della cancelleria e della relata di notifica negativa stilata dall’ufficiale giudiziario e verificato che non risulta dagli atti l’eventuale indirizzo PEC della società RAGIONE_SOCIALE -il ricorso va delibato nel merito;
in primo luogo, infatti, deve escludersi che all’esito della comunicazione effettuata tempestivamente dalla controparte, del susseguente provvedimento interlocutorio emesso da questa Corte e del tentativo di notifica effettuato presso la sede della società, possa ritenersi sussistente un apprezzabile pregiudizio al diritto di difesa della parte a causa del decesso del
C.C. 25/01/2024
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
Pres. COGNOME
Est. COGNOME
difensore tra il momento del deposito del ricorso e quello della celebrazione dell’adunanza camerale, non essendo prevista nel giudizio di legittimità (dominato dall’impulso d’ ufficio e nel quale non trova applicazione l’istituto dell ‘ interruzione) la possibilità di svolgere ricerche ulteriori, al fine di reperire informazioni non desumibili dagli atti di causa;
in secondo luogo, deve altresì escludersi l’evenienza che la decisione sul ricorso resti sospesa a tempo indeterminato, in considerazione della necessità di non pregiudicare il non meno rilevante interesse alla ragionevole durata del processo, specie quando, come nella circostanza, la prospettazione delle ragioni difensive sia già stata sostanzialmente esaurita per essere affidata per intero al ricorso, mentre l’attività impedita dal decesso del difensore, circoscritta al deposito di una eventuale memoria, avrebbe avuto solo funzione illustrativa di quelle ragioni;
2. ciò posto -e passando appunto al merito del ricorso -, deve osservarsi che con un unico, articolato motivo, la società RAGIONE_SOCIALE, da un lato, assume c he l’ordinanza di vendita impugnata sarebbe ‘contaminata’ dalla nullità del contratto di conto corrente bancario su cui erano ‘appoggiate’ le rate a scadere del mutuo asseritamente inadempiuto, caratterizzato, oltre che da altre anomalie, da annotazioni a debito effettuate con l’applicazione di un Tasso Effettivo Globale (TEG) superiore al limite calcolato in base alla legge n. 108 del 1996, con conseguente possibile nullità delle clausole determinative degli interessi, ex art.1418 e 1815, secondo comma, cod. civ., e con conseguente necessità di procedere al ricalcolo del saldo apparente elaborato dalla banca procedente; dall’altro lato, pone in evidenza la circostanza che essa debitrice aveva impugnato, dinanzi al Tribunale delle Imprese di Venezia, ai sensi dell’ art. 2379, primo comma, cod. civ., le deliberazioni assembleari di approvazione dei bilanci degli ultimi tre esercizi della stessa banca procedente;
sotto il primo profilo, la RAGIONE_SOCIALE osserva che il ‘segmento’ di controversia concernente il superamento del tasso soglia TEG postulerebbe il sindacato sull’esercizio del potere -dovere di vigilanza interna
C.C. 25/01/2024
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
Pres. COGNOME
Est. COGNOME
affidata all’RAGIONE_SOCIALE della banca, in ordine all’elaborazione del saldo apparente del rapporto di conto corrente bancario, nel rispetto della normativa di legge ed in base alle rilevazioni trimestrali divulgate dalla RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE; questa attività, attenendo ai rapporti societari, radicherebbe, limitatamente alla fase di opposizione coinvolgente le attività societarie intern e alla banca e compiute dall’RAGIONE_SOCIALE, la competenza funzionale della Sezione specializzata in materia di imprese;
sotto il secondo profilo, la ricorrente deduce che l’accertamento, sebbene incidenter tantum , del superamento del tasso soglia TEG del rapporto di conto corrente sarebbe stato già chiesto, in via logicamente pregiudiziale, al Tribunale delle Imprese di Venezia con l’impugnazione delle deliberazioni assembleari di approvazione dei bilanci, asseritamente fondate su poste di bilancio che individuano la base imponibile ai fini ILOR determinate da somme spurie e affette da nullità ex art. 1418, primo comma, cod. civ.; pertanto, la declaratoria della competenza funzionale della sezione specializzata per il ‘segmento’ del giudizio di opposizione esecutiva coinvolgente il sindacato sulle attività societarie interne della banca procedente, funzionali all’elaborazione del saldo del rapporto di conto corrente di appoggio delle rate del mutuo asseritamente inadempiuto, consentirebbe anche di prevenire eventuali accertamenti contrastanti;
il ricorso è manifestamente inammissibile;
3.1. va anzitutto ricordato, in generale, che il mezzo di impugnazione costituito dal regolamento di competenza, postula necessariamente che il provvedimento impugnato rechi una pronuncia sulla competenza, da sola (nel qual caso esso è soggetto a regolamento di competenza necessario: art.42 cod. proc. civ.) o unitamente a quella sul merito della causa (nel qual caso il provvedimento è soggetto al regolamento di competenza facoltativo o agli ordinari mezzi di gravame secondo che venga impugnata solo la pronuncia sulla competenza oppure anche quella sul merito: art. 43 cod. proc. civ.);
la presenza di una statuizione, anche implicita, sulla competenza è, dunque, il presupposto necessario dell’ esperibilità del mezzo di impugnazione
C.C. 25/01/2024
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
Pres. COGNOME
Est. COGNOME
in esame; pertanto, come esattamente osservato dal Pubblico Ministero, l’ ordinanza di vendita, emessa dal giudice dell’esecuzione immobiliare del Tribunale di Padova in data 18 maggio 2021, non poteva essere impugnata con regolamento di competenza già per il fatto che essa -limitandosi a disporre la vendita del compendio pignorato -non conteneva, neppure implicitamente, alcuna statuizione sulla competenza;
3.2. va poi osservato, più in particolare, che i provvedimenti del giudice dell’esecuzione non possono essere direttamente impugnati con regolamento di competenza, neppure nell’ ipotesi in cui contengano una statuizione -negativa o affermativa -della competenza del giudice medesimo;
questi provvedimenti, infatti, sono impugnabili dalle parti esclusivamente con l ‘ opposizione di cui all ‘ art. 617 cod. proc. civ., sicché il controllo della competenza sull ‘ esecuzione si estrinseca, non già direttamente sul provvedimento del giudice dell ‘ esecuzione negativo della propria competenza o affermativo della stessa, bensì attraverso l ‘ impugnazione, con il regolamento di competenza, della sentenza di accoglimento o di rigetto della opposizione agli atti esecutivi;
questa sentenza, benché non impugnabile (art.618, ultimo comma, cod. proc. civ.), è comunque soggetta a regolamento di competenza ai sensi degli artt. 42 ss. cod. proc. civ. (art.187 disp. att. cod. proc. civ.; cfr. Cass. 04/04/2001, n. 4989; Cass. 30/08/2004, n.17444; Cass. 26/07/2011, n. 16292; Cass. 11/10/2016, n. 20486; Cass. 13/09/2017, n. 21185; Cass.03/12/2021, n. 38368);
pertanto, nel caso di specie, per contestare la statuizione sulla competenza eventualmente contenuta nell’ ordinanza di vendita impugnata, la debitrice avrebbe dovuto impugnarla con opposizione agli atti esecutivi ed avrebbe poi potuto gravare con regolamento di competenza l ‘eventuale sentenza di rigetto dell’opposizione ;
il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE va, in definitiva, dichiarato inammissibile;
C.C. 25/01/2024
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
Pres. COGNOME
Est. COGNOME
5. le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
6. ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, ove dovuto (Cass., Sez. Un., 20/02/2020, n.4315);
Per Questi Motivi
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della società resistente, che si liquidano in complessivi Euro 3.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge;
ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile