Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 18651 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 18651 Anno 2024
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di giurisdizione iscritto al n. 22146/2023 e al n. 160/2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO COGNOME (EMAIL);
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, tutti rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliati presso il relativo domicilio digitale (EMAIL);
resistenti –
nonché
RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO pro-tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE (EMAIL);
– resistente –
e
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– intimati –
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 23/4/2024 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
Lette le conclusioni rassegnate per iscritto dal Sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione, in persona del AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso in data 25/08/2023, proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME
hanno invocato l’annullamento del decreto ministeriale n. 8117 del 10 agosto 2023, mediante il quale il RAGIONE_SOCIALE ha disposto lo scioglimento e il contestuale commissariamento del RAGIONE_SOCIALE, nonché RAGIONE_SOCIALE relativa istruttoria e di ogni altro atto presupposto e susseguente.
Con successiva memoria in data 3/10/2023, i medesimi ricorrenti hanno presentato motivi aggiunti d’impugnazione, invocando l’annullamento: 1) del medesimo decreto ministeriale n. 8117 del 10 agosto 2023, nella parte risulta aAVV_NOTAIOato in violazione dell’art. 7, co. 20, del decreto legislativo del Capo provvisorio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561; 2) dell’Avviso di convocazione dell’assemblea elettorale per l’elezione dei componenti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, pubblicato in data 8 settembre 2023 sul sito RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; 3) RAGIONE_SOCIALE comunicazione pervenuta in data 28 settembre 2023, mediante cui i presidenti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE regionali dei RAGIONE_SOCIALE sono stati avvisati dell’avvio RAGIONE_SOCIALE procedura elettorale del 7 ottobre 2023, affidata alla società RAGIONE_SOCIALE; 4) RAGIONE_SOCIALE costituzione del seggio elettorale per il 7, 8 e 9 ottobre; 5) RAGIONE_SOCIALE relativa istruttoria e di ogni atto presupposto e susseguente.
Con una seconda memoria in data 12/10/2023, i medesimi ricorrenti hanno presentato ulteriori motivi aggiunti di impugnazione, invocando l’annullamento: 1) RAGIONE_SOCIALE nota prot. n. 9510 del 6 ottobre 2023 mediante cui la RAGIONE_SOCIALE Straordinaria ha comunicato il link di accesso alla riunione con i Commissari Straordinari per la costituzione del seggio elettorale per la prima convocazione del 7 ottobre p. v. alle ore 10.00 per procedere con l’insediamento RAGIONE_SOCIALE stesso; 2) dell’esito dell’elezione dei componenti del RAGIONE_SOCIALE pubblicato in data 9 ottobre 2023; 3) RAGIONE_SOCIALE relativa istruttoria ed ogni atto presupposto e susseguente.
Dopo essersi costituita dinanzi al giudice amministrativo, la RAGIONE_SOCIALE il 13/11/2023 ha proposto in questa sede regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi dell’art. 41 c.p.c., al fine di sentir dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla materia elettorale inerente l’elezione del RAGIONE_SOCIALE, così come contestata dai ricorrenti, avuto riguardo all’attribuzione RAGIONE_SOCIALE giurisdizione nella materia de qua alla RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 8, co. 10, del decreto legislativo del Capo provvisorio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 13 settembre 1946 n. 233.
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME si sono costituiti nel presente giudizio per regolamento di giurisdizione con controricorso, invocando, in via principale, l’inammissibilità del regolamento e, in via subordinata, la limitazione dei relativi effetti ai soli motivi aggiunti del 12/10/2023, riguardanti l’illegittimità derivata dell’esito dell’elezione dei componenti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE pubblicato in data 9/10/2023 e del verbale RAGIONE_SOCIALE operazioni elettorali.
Il RAGIONE_SOCIALE, non costituito nei termini di legge nel presente giudizio, ha depositato atto di costituzione al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione RAGIONE_SOCIALE causa ai sensi dell’art. 370, co. 1, c.p.c..
Nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede.
Con ordinanza del 18/12/2023, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, rilevata la proposizione del regolamento di giurisdizione da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ha sospeso il giudizio introAVV_NOTAIOo dinanzi a sé disponendo la
trasmissione RAGIONE_SOCIALE atti alla cancelleria RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 369 c.p.c..
Il Sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per iscritto, invocando la dichiarazione RAGIONE_SOCIALE giurisdizione del giudice amministrativo in relazione all’atto amministrativo di scioglimento e commissariamento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e la giurisdizione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per gli RAGIONE_SOCIALE le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 233 del 1946, in relazione agli atti RAGIONE_SOCIALE tornata elettorale impugnati dai ricorrenti in sede di giurisdizione amministrativa per ‘invalidità derivata’.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, da un lato, e NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, dall’altro, hanno depositato memoria.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
Con ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell’art. 41 c.p.c., la RAGIONE_SOCIALE contesta la giurisdizione del giudice amministrativo sulle questioni che i ricorrenti NOME COGNOME ed altri hanno conAVV_NOTAIOo dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, rilevando come, a seguito dell’inserimento (per effetto RAGIONE_SOCIALE legge n. 3/2018) RAGIONE_SOCIALE professione del biologo tra le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, detta professione risulta soggetta alla disciplina del decreto legislativo del Capo provvisorio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 233 del 1946, il cui art. 8, co. 10, stabilisce che ‘ Avverso la validità RAGIONE_SOCIALE operazioni elettorali è ammesso ricorso alla RAGIONE_SOCIALE ‘.
Ciò posto, avendo i ricorrenti in sede amministrativa impugnato, sia pur per la sola illegittimità derivata (con entrambi gli atti contenenti
motivi aggiunti), le operazioni elettorali svoltesi il 7, 8 e 9 ottobre 2003 per il rinnovo dei componenti del RAGIONE_SOCIALE, su tali questioni dovrà essere rilevato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, spettando tale giurisdizione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, come peraltro già attestato dallo stesso Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con la sentenza n. 9571 del 7 giugno 2023.
L ‘iniziativa giudiziaria originariamente assunta da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha ad oggetto, da un lato, l’annullamento del decreto ministeriale n. 8117 del 10 agosto 2023, mediante il quale il RAGIONE_SOCIALE ha disposto lo scioglimento e il contestuale commissariamento del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) (nonché RAGIONE_SOCIALE relativa istruttoria e di ogni altro atto presupposto e susseguente) e, dall’altro, l’insieme RAGIONE_SOCIALE atti concernenti le operazioni relative all’elezione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dall’avviso di convocazione dell’assemblea elettorale per l’elezione dei componenti del RAGIONE_SOCIALE, sino all’atto di attestazione dell’esito dell’elezione dei componenti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE pubblicato in data 9 ottobre 2023.
Ciò posto, va affermato che la giurisdizione sulla validità RAGIONE_SOCIALE atti concernenti le operazioni relative all’elezione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spetta alla RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) di cui al l’art. 17 del d.lgs. del Capo provvisorio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 233 del 1946.
Secondo l’art. 8, co. 10, di tale testo normativo, infatti, ‘ Avverso la validità RAGIONE_SOCIALE operazioni elettorali ‘ relative al RAGIONE_SOCIALE ‘ è ammesso ricorso alla RAGIONE_SOCIALE ‘ .
Con riguardo alla natura giurisdizionale (di giurisdizione speciale) RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e alla relativa conformità ai principi RAGIONE_SOCIALE Carta costituzionale del 1948 mette conto osservare come la stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 193 del 9 luglio 2014, abbia riconosciuto che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE esercita ‘funzioni di giurisdizione speciale’ (art. 15, comma 3bis , del d.l. n. 158 del 2012), in virtù di una qualificazione pacifica nella giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. U, Sentenza n. 7753 del 07/08/1998, Rv. 517834 – 01) e, svolgendo un’attività di natura giurisdizionale, ha altresì ricordato che ‘ avverso le decisioni pronunciate dalla stessa è ammesso ricorso per cassazione, ex art. 111, settimo comma, Cost. ‘ .
Con particolare riguardo alla giurisdizione di tale organismo rispetto al controllo RAGIONE_SOCIALE operazioni elettorali relative all’elezione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE varrà evidenziare come la legge n. 3 del 2018 abbia inserito la professione di biologo nell’ambito RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (cfr. il combinato disposto dell ‘ art. 4, comma 1, capoverso art. 1 e dell ‘ art. 9), prevedendo, quanto alle norme organizzative, che all ‘RAGIONE_SOCIALE trovi applicazione la disciplina di cui al d.lgs. del Capo provvisorio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 13 settembre 1946, n. 233, come novellato dalla stessa legge.
In particolare, il comma 1 dell’art. 4, nella parte sopra richiamata, novella l ‘ art. 1 del d. lgs. C.P.S. n. 233/1946, il cui comma 1, nel prevedere un’articolazione territoriale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, enumera,
accanto agli RAGIONE_SOCIALE preesistenti dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti, gli RAGIONE_SOCIALE di talune RAGIONE_SOCIALE neoistituite RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE tra cui, per quanto in questa sede rileva, gli RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE ( ‘ 1. Nelle circoscrizioni geografiche corrispondenti alle province esistenti alla data del 31 dicembre 2012 sono costituiti gli RAGIONE_SOCIALE dei medici chirurghi e RAGIONE_SOCIALE odontoiatri, dei veterinari, dei farmacisti, dei RAGIONE_SOCIALE, dei fisici, dei chimici, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE infermieristiche, RAGIONE_SOCIALE professione di ostetrica e dei tecnici sanitari di radiologia medica e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE tecniche, RAGIONE_SOCIALE riabilitazione e RAGIONE_SOCIALE prevenzione ‘).
A questi RAGIONE_SOCIALE si estendono le disposizioni di carattere generale del medesimo d.lgs. del 1946, in ragione del rinvio contenuto nel comma 12 dell ‘ art. 4 in esame ( ‘ 12. Agli RAGIONE_SOCIALE di cui al comma 9 si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 13 settembre 1946, n. 233, come modificato dal comma 1 del presente articolo ‘ ).
Conseguentemente, all ‘ art. 9 il legislatore del 2018 è intervenuto sull ‘ ordinamento dei RAGIONE_SOCIALE e ha disposto l ‘ abrogazione RAGIONE_SOCIALE articoli RAGIONE_SOCIALE legge speciale n. 396/1967 ( Ordinamento RAGIONE_SOCIALE professione di biologo ) recanti norme strettamente organizzative e di funzionamento del preesistente ente esponenziale.
Converrà incidentalmente aggiungere, al fine di dirimere i dubbi sul punto sollevati nel ‘controricorso’ RAGIONE_SOCIALE odierni resistenti (cfr. pag. 6), come la composizione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE risulti allo RAGIONE_SOCIALE pienamente integrata con l’inserimento dei componenti appartenenti all’RAGIONE_SOCIALE, avendo l’art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 2023 parzialmente modificato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 ottobre 2021, stabilendo che ‘ All’art. 1, comma 1, dopo la lettera I) sono aggiunte le seguenti
parole: “K) per l’esame RAGIONE_SOCIALE affari concernenti la professione di Biologo ‘ successivamente individuando i nominativi dei componenti effettivi e dei componenti supplenti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per gli RAGIONE_SOCIALE le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE appartenenti alla ‘ Tabella K) professione di Biologo ‘.
L ‘ inclusione temporalmente successiva dei RAGIONE_SOCIALE nell ‘ ambito RAGIONE_SOCIALE competenza giurisdizionale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non confligge con il secondo comma dell ‘ art. 102 Cost., in quanto non attribuisce al giudice speciale nuove materie; la lamentata estensione, infatti, deve ritenersi la naturale conseguenza RAGIONE_SOCIALE particolare indole RAGIONE_SOCIALE categoria RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, inevitabilmente destinata a subire gli effetti dell ‘ evoluzione sociale, culturale e scientifica, che, allo scopo di assicurare la tutela del superiore interesse RAGIONE_SOCIALE salute del singolo e RAGIONE_SOCIALE collettività, impone di allargare la platea dei soggetti, la cui attività RAGIONE_SOCIALE incide sullo stato fisico dei destinatari, ovvero sia suscettibile di compromettere l’integrità psicofisica dei destinatari, da assoggettare a una regolamentazione uniforme e a un sistema cli controlli, quanto al possesso e alla conservazione dei requisiti per l’accesso e l’esercizio RAGIONE_SOCIALE professione.
L’intervento del legislatore del 2018 non si pone quindi in contrasto con la previsione di cui all’art. 102, secondo comma, Cost., non avendo determinato alcun ampliamento del numero RAGIONE_SOCIALE materie attribuite al giudice speciale preesistente: l ‘ ampliamento del campo di azione che si è registrato è dovuto, infatti, alla ricognizione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE da ricomprendere nella categoria RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, fisiologicamente soggetta a periodiche nuove perimetrazioni in considerazione dell’emersione incessante di istanze inedite di salvaguardia del bene primario RAGIONE_SOCIALE salute, come fondamentale diritto dell’individuo e interesse RAGIONE_SOCIALE collettività (cfr. art. 32 Cost.) (sul tali
aspetti, cfr. Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sentenza n. 9571/2023).
Deve pertanto concludersi nel senso che la giurisdizione sulla validità RAGIONE_SOCIALE atti concernenti le operazioni relative all’elezione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE appartiene alla RAGIONE_SOCIALE di cui al l’art. 17 del d.lgs. del Capo provvisorio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 233 del 1946.
Un differente esito, per converso, occorrerà riservare alla questione concernente la giurisdizione sulla validità del decreto ministeriale n. 8117 del 10 agosto 2023, mediante il quale il RAGIONE_SOCIALE ha disposto lo scioglimento e il contestuale commissariamento del RAGIONE_SOCIALE (nonché RAGIONE_SOCIALE relativa istruttoria e di ogni altro atto presupposto e susseguente).
Tale provvedimento amministrativo, infatti, lungi dall ‘ afferire alla materia RAGIONE_SOCIALE operazioni relative all’elezione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, rappresenta piuttosto l’esplicazione di un potere autoritativo proprio del AVV_NOTAIO emanato nell’ambito RAGIONE_SOCIALE competenze ministeriali riguardanti il controllo del regolare funzionamento RAGIONE_SOCIALE organismi rappresentativi RAGIONE_SOCIALE singole RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in coerenza con la realizzazione dell’interesse pubblico corrispondente.
L’impugnazione di tale provvedimento, in quanto diretta a contestare le modalità di esercizio del potere autoritativo manifestatosi attraverso la relativa adozione, deve pertanto ritenersi soggetta alla giurisdizione del giudice amministrativo.
È appena il caso di rimarcare l’evidente relazione di pregiudizialità e di dipendenza tra l’impugnazione dell’atto
amministrativo mediante il quale il RAGIONE_SOCIALE ha disposto lo scioglimento e il contestuale commissariamento del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e l’impugnazione RAGIONE_SOCIALE atti relativi alle operazioni elettorali del ridetto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE conseguenti al relativo scioglimento, apparendo del tutto evidente la dipendenza dell’interesse all’impugnazione RAGIONE_SOCIALE atti relativi alle operazioni elettorali del nuovo RAGIONE_SOCIALE rispetto al preliminare esito dell’impugnazione del provvedimento di scioglimento e commissariamento RAGIONE_SOCIALE stesso RAGIONE_SOCIALE.
La RAGIONE_SOCIALE terrà conto di tale diretto nesso di pregiudizialità e di dipendenza, avendo cura di attendere, prima di procedere allo scrutinio RAGIONE_SOCIALE atti concernenti le operazioni elettorali impugnate, l’esito del preliminare giudizio relativo all’impugnazione del decreto ministeriale n. 8117 del 10 agosto 2023, mediante il quale il RAGIONE_SOCIALE ha disposto lo scioglimento e il contestuale commissariamento del RAGIONE_SOCIALE (nonché RAGIONE_SOCIALE relativa istruttoria e di ogni altro atto presupposto e susseguente).
Sulla base di tali premesse, dev’essere dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione all’atto amministrativo di scioglimento e commissariamento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e contestualmente, la giurisdizione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in relazione agli atti del procedimento elettorale impugnati dai ricorrenti in sede di giurisdizione amministrativa per ‘invalidità derivata’.
Sussistono i presupposti, avuto riguardo ai contenuti RAGIONE_SOCIALE decisione assunta, per l’integrale compensazione tra le parti RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione all’impugnazione del decreto del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE Sanità n. 8117 del 10 agosto 2023.
Dichiara la giurisdizione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in relazione all’impugnazione proposta dagli odierni controricorrenti dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio in relazione agli atti concernenti il procedimento relativo all’elezione dei componenti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite