Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. U Num. 18648 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 18648 Anno 2024
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/07/2024
sul ricorso 24209/2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3340/2022 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 04/04/2022.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/05/2024 dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME, il quale chiede l’accoglimento del primo motivo di ricorso.
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RILEVATO CHE:
-il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 3340/2022, depositata il 4/4/2022, – in controversia proposta da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con atto introduttivo del 9/11/2020, dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, al fine di sentire accertare la responsabilità della convenuta per il mancato introito di € 395,04, iscritta a ruolo a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di un contravventore (che viaggiava reiteratamente su veicolo, adibito a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sprovvisto del titolo di viaggio), e per sentire condannare RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE, cui era stato trasmesso il ruolo) al pagamento della predetta somma, oltre le maggiorazioni del 10% per ogni semestre di ritardo, dalla notifica dell’atto irrogativo RAGIONE_SOCIALE sanzioni, ex art.27 l.689/1981, accessori, danno all’immagine, – ha confermato la decisione di primo grado del Giudice di Pace, che aveva parzialmente accolto la domanda, accertata la condotta negligente del concessionario alla riscossione nel contratto di mandato, con condanna di RAGIONE_SOCIALE al pagamento all’attrice della minor somma di € 395,04, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
-in particolare, i giudici d’appello hanno respinto il motivo di gravame di RAGIONE_SOCIALE in punto di difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito in favore della Corte dei Conti, per essere la RAGIONE_SOCIALE attrice una RAGIONE_SOCIALE « in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE » e per essere state eluse le previsioni di cui agli artt. 19 e 20 d.lgs. 112/1999, sostenendo che, in conformità a quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella pronuncia n. 11385/2016, la RAGIONE_SOCIALE attrice-appellata non poteva definirsi una una RAGIONE_SOCIALE « RAGIONE_SOCIALE », in quanto nel suo statuto
societario mancava una previsione volta ad escludere la possibilità di partecipazione al capitale anche di soci privati;
-avverso la suddetta pronuncia, la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, notificato il 6/10/2022, affidato a tre motivi, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE (che resiste con controricorso);
la ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario rispetto all’azione risarcitoria diretta dell’Ente impositore nei confronti dell’Agente della RAGIONE_SOCIALE per responsabilità per mancato tempestivo introito RAGIONE_SOCIALE pretese erariali, spettando la giurisdizione alla Corte di Conti; b) con il secondo motivo, ex art.360 n. 3 c.p.c., l’inammissibilità della suddetta azione risarcitoria, stante il mancato preventivo esperimento RAGIONE_SOCIALE procedure ex artt. 19 e 20 d.lgs. 112/1999; c) con il terzo motivo, ex art.360 n. 3 c.p.c., la violazione falsa applicazione degli artt. 19 e 20 d.lgs. 112/1999, essendo doverosa la rideterminazione del quantum debeatur nei limiti di quanto previsto dall’art.20 d.lgs. 112/1999 ;
RITENUTO CHE:
– questa Corte a Sezioni Unite, nella pronuncia, n. 5569/2023, nell’ambito di un regolamento preventivo di giurisdizione reso in relazione a giudizio pendente dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, tra le stesse parti, ha rilevato che « nella vicenda dedotta in giudizio, l’RAGIONE_SOCIALE, pur sul presupposto della riconosciutagli legittimazione a formare, unilateralmente e stragiudizialmente, i ruoli coattivi, la stessa è tenuta poi ad affidarne la fase della riscossione al competente agente contabile (v. Cass. SU n. 16014/2018 e SU n. 760/2022), affinch é questi provveda alla loro esazione sulla base RAGIONE_SOCIALE norme vigenti in materia di recupero RAGIONE_SOCIALE imposte e, quindi, per legge e non sulla scorta di un rapporto contrattuale tra la stessa RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE» , con la conseguente considerazione che l ‘azione svolta da RAGIONE_SOCIALE non può quindi qualificarsi in termini di semplice azione di risarcimento dei danni da inadempimento di un contratto di mandato, in quanto il danno patrimoniale alla RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE , partecipata, si risolve in un danno all’Ente RAGIONE_SOCIALE partecipante, essendo la prima una mera longa manus della Pubblica
Amministrazione;
– in particolare, in relazione alla circostanza che il giudizio in oggetto non era stato iniziato dal Pubblico Ministero contabile, trattandosi di un’azione risarcitoria esercitata dalla RAGIONE_SOCIALE che RAGIONE_SOCIALE il RAGIONE_SOCIALE su territorio comunale, nei confronti del suo agente contabile, per non avere tempestivamente riscosso un importo iscritto in ruoli allo stesso consegnati, azione non inquadrabile né nelle forme di un giudizio di responsabilità amministrativa-erariale, essendo di essa titolare soltanto il Pubblico Ministero contabile, né nelle forme di un giudizio di conto, non risultando che il P.M. presso la Corte dei Conti avesse instaurato nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, un giudizio per la resa del conto , queste Sezioni Unite, nella pronuncia citata n. 5569, hanno osservato che il giudizio rientrava fra gli altri giudizi « ad istanza di parte », previsti dall’art. 172, lett. d), c.g.c. in materia di contabilità pubblica, nei quali siano interessati anche persone o enti diversi dallo Stato, giudizi che concernono gli obblighi e la responsabilità di gestione di denaro e valori pubblici da parte di un dipendente, di un amministratore o, come nel caso di RAGIONE_SOCIALE, dall’agente contabile della RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE , titolare di un patrimonio RAGIONE_SOCIALE, e riguardava quindi l’ampia materia della contabilità pubblica attratta dalla giurisdizione della Corte dei Conti;
– tuttavia, la Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Regionale per la Campania, investita in varie controversie RAGIONE_SOCIALE domande risarcitorie della RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, pur affermata, a seguito dell’ordinanza n. 5569/2023 di queste Sezioni Unite, la giurisdizione contabile, ai sensi dell’arrt.103, comma 2, Cost., e la legittimazione attiva di RAGIONE_SOCIALE (respinta l’eccezione di inammissibilità dei ricorsi in riassunzione sollevata, in quella sede, da RAGIONE_SOCIALE), stante la riconducibilità del petitum alla categoria, residuale, dei giudizi ad istanza di parte di cui all’art. 172 c.g.c., ha ritenuto necessaria, in base al potere – dovere di qualificazione giuridica dei fatti e di individuazione RAGIONE_SOCIALE norme applicabili, la « ri-qualificazione » della domanda, da intendere « non in senso meramente risarcitorio » (risultando « estranee finalità tipicamente risarcitorie, rientranti nel diverso paradigma della
responsabilità amministrativa, di competenza esclusiva della Procura erariale, istituzionalmente deputata alla verifica, nel rispetto RAGIONE_SOCIALE inderogabili garanzie istruttorie previste per il presunto responsabile, dei presupposti specifici della predetta responsabilità ») ma quale azione dichiarativa relativa ad un rapporto fra i due soggetti, parametrato al carico affidato, da riscuotere e non riscosso (per presunta condotta negligente), in sostanza coincidente con i crediti non riscossi in suo nome , e dunque finalizzata all’accertamento contabile dei rapporti di « dare-avere », rientrante in quelle proponibile ex art.172, lett.d), c.g.c. (Corte dei Conti sentenza n. 39/2023 della Sez. II App; Corte dei Conti ; Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale Campania, sentenze nn. sent. n. 445/2023, in controversia però tra un Comune e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, n. 665/2023 e 706/2023; nn. 47/2024 e 48/2024, nn. 79/2024 e 80/2024, nn. 171/2024 e 172/2024, nn. 215 e 217/2024; e diverse altre);
– la Corte dei Conti ha dunque ritenuto necessaria tale ri-qualificazione della domanda affinché essa fosse riconducibile al rapporto tra concessionario ed ente impositore e non fosse sovrapponibile a quella per danno erariale, di competenza esclusiva della Procura contabile, con la previa affermazione che l’azione proposta da RAGIONE_SOCIALE « non persegue un accertamento di merito sulla sussistenza o meno degli specifici elementi strutturali della responsabilità amministrativa (danno erariale, condotta antigiuridica, nesso eziologico, elemento soggettivo del dolo o della colpa grave) », cosicché viene in rilievo un’azione « sicuramente esperibile nelle forme del giudizio ad istanza di parte ex art. 172, lett. d, c.g.c. »; -risulta pertanto necessario rinviare la causa a RAGIONE_SOCIALE per la trattazione in pubblica udienza, occorrendo un ulteriore approfondimento in merito alla questione, posta nel presente ricorso con motivo di giurisdizione, circa la sussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti rispetto ad una azione risarcitoria come quella proposta dall’RAGIONE_SOCIALE;
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a RAGIONE_SOCIALE per la trattazione in pubblica udienza. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 14 maggio 2024.