Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 9500 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 9500 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/04/2024
sul ricorso 23623/2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma , presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
–
ricorrente – contro
CURATELA DEL FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di CATANIA n. 1246/2021 depositata il 07/06/2021; udita la relazione della causa svolta all’adunanza non partecipata del
23/02/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza 1246/2021 depositata il 7.6.2021, la Corte d’Appello di Catania -adita in riassunzione dal RAGIONE_SOCIALE, di seguito alla cassazione con sentenza di questa Corte 25637/2017 di una pregressa pronuncia del medesimo consesso con cui era stato accolto il gravame di RAGIONE_SOCIALE avverso la condanna di questa a risarcire il danno cagionato alla società fallita per la violazione del patto di esclusiva nella distribuzione dei prodotti a marchio Coca Cola -ha rigettato l’appello in questione sull’assunto, per quanto è qui ancora di interesse, che circa l’esistenza del patto andava rilevata l’intervenuta formazione del giudicato, vuoi perché l’esistenza di esso era stata presupposta dalla sentenza di condanna pronunciata in primo grado, che non era stata impugnata sul punto, vuoi perché l’effetto preclusivo in parola discendeva direttamente dalla richiamata sentenza di questa Corte che, nell’esaminare il relativo motivo di ricorso, aveva definitivamente accertato l’efficacia del patto anche in relazione alla fallita.
Per la cassazione di detta sentenza la soccombente si vale di sei motivi di ricorso, illustrati pure con memoria, ai quali replica la parte intimata con controricorso e ricorso incidentale inteso a veder statuita la nullità dell’impugnata decisione nella parte in cui questa aveva riconosciuto il danno risarcibile in una misura inferiore al danno patito, nonché pure la sua erroneità per aver affermato l’inutilizzabilità delle prove tardivamente dedotte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta la violazione dell’art. 384 cod. proc. civ. in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata nell’atto di registrare, per le causali dianzi riassunte, che sull’esistenza del patto di esclusiva si era prodotta l’efficacia propria della preclusione pro iudicato ; al contrario, avuto riguardo all’effettivo tenore del decisum cassatorio -che aveva in parte qua stigmatizzato la decisione oggetto di ricorso per non aver tenuto alcun conto del fatto che il rapporto fosse proseguito dopo la disdetta di esso, nonché ancora del fatto che la prosecuzione del rapporto non soffre restrizioni di tratto formale -il giudice di legittimità, senza in alcun modo valutare il merito delle risultanze in atti e dei fatti oggetto di causa, aveva rimesso al giudice del rinvio il compito di apprezzare il senso complessivo del comportamento tenuto dall’appellante; la sentenza impugnata, rilevando viceversa la formazione del giudicato, era perciò incorsa nella violazione della norma denunciata non attenendosi al compito demandatole.
2.2. Il motivo è fondato, e la sua fondatezza, comportando la cassazione della pronuncia impugnata su un punto pregiudiziale, solleva dall’esame degli altri motivi di ricorso, interloquenti o sul medesimo profilo (omissione di pronuncia sull’eccezione relativa alla violazione del patto di esclusiva) o su un profilo non integrante ragione della decisione (vizio di motivazione nel giudicare la condotta dell’appellante fonte di violazione dei principi di buona fede e correttezza) o ancora su profili aventi rilevanza subordinata (liquidazione del danno e la valutazione delle prove)
2.3. Nel merito del motivo accolto, non è d’ostacolo al suo esame il fatto che l’affermazione censurata si valga, come visto di una doppia ratio, avendo la Corte d’Appello maturato il convincimento del giudicato formatosi a proposito dell’esistenza del patto di esclusiva e della sua efficacia anche in favore della fallita sulla base del duplice
argomento che in tal senso si sarebbe implicitamente pronunciato il primo giudice, senza che il punto formasse oggetto di contestazione nel successivo prosieguo del giudizio, e sarebbe, poi, intervenuto l’espresso avallo della precedente pronuncia cassatoria di questa Corte; e che di queste rationes solo la seconda sia stata fatta oggetto di espressa impugnazione con il motivo di che trattasi, con l’effetto, dunque, ben noto alla giurisprudenza di questa Corte, di sollevare dall’esame di essa se l’altra ratio non censurata sia idonea a suffragare, comunque, la costruzione decisoria.
2.4. Crede, tuttavia, il collegio che, sebbene lo sviluppo del ragionamento decisorio sia tutt’altro che coerente -perché non è logicamente sostenibile che il giudicato possa essersi prodotto per effetto di due pronunce diverse -che l’affermazione operata in tal senso con riferimento alla statuizione del primo giudice non sia frutto di una corretta interpretazione delle risultanze processuali.
Consta, per vero, dall’illustrazione dei motivi di gravame, di cui il ricorso fa menzione a pag. 7, che, nell’impugnare la sentenza di primo grado, l’appellante ne avesse sollecitato la riforma anche a questo riguardo, deducendo in ogni caso «l’assenza di qualsivoglia pattuizione di esclusiva da parte della RAGIONE_SOCIALE a favore della RAGIONE_SOCIALE di Ragusa», con ciò dunque intendendosi chiaramente censurare il contrario divisamento implicitamente fatto proprio dal decidente del grado. Peraltro, va detto che, impugnando la decisione di primo grado, facendo segnatamente valere l’argomento che il contratto per effetto dell’intervenuta disdetta aveva cessato ogni efficacia prima che esso si rendesse applicabile anche alla fallita, l’appellante aveva anche sottoposto a censura l’argomento implicitamente valorizzato dal primo giudice, non potendo perciò formarsi il giudicato sull’efficacia di un patto se il contratto in cui
quel patto si assume presente non è produttivo di alcun effetto tra le parti.
2.5. Ciò detto -e venendo allora al giudicato cassatorio -basta leggere la motivazione sul punto enunciata dalla sentenza di rinvio per avere contezza dell’infondatezza dell’affermazione operata dalla Corte territoriale con la sentenza qui in disamina.
Premesso, infatti, che era stata reclamata dalla ricorrente la cassazione della pregressa sentenza di appello con il primo motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo, tanto ha esattamente inteso constatare la pronuncia di che trattasi, testualmente demandando al giudice della riassunzione il compito di accertare se, alla luce del fatto che il contratto avesse comunque continuato a produrre effetto tra le parti anche dopo la sua disdetta ed ancora del fatto che la sua prosecuzione non fosse soggetta a vincoli di forma, si dovesse perciò concludere che il patto di esclusiva fosse efficace anche nei confronti dell’appellata e ne giustificasse perciò la proposta domanda risarcitoria.
Nessun giudicato è dunque conseguito alla pronuncia di questa Corte, tale per cui il giudice della riassunzione si dovesse ritenere sollevato dallo scrutinio del punto: perciò il fatto che il giudice di rinvio non abbia proceduto a tale scrutinio, sull’errato presupposto che l’esame di esso fosse divenuto inoppugnabile per via del preteso giudicato, espone la decisione dal medesimo adottata al rilievo denunciato con il motivo in disamina e alla conseguente sua cassazione.
2.6. Va accolto, perciò, il primo motivo del ricorso principale, assorbiti i restanti, va cassata nei limiti del motivo accolto la decisione impugnata, e della vicenda va nuovamente investito il giudice a quo in sede di rinvio.
3.1. Quanto ai motivi del ricorso incidentale, il primo di essi, afferendo alla valutazione del danno, resta del pari assorbito dall’accoglimento del primo motivo del ricorso principale; il secondo è invece infondato atteso il giudicato prodottosi riguardo ad esso, come esattamente rilevato dalla sentenza impugnata e come attesta inequivocamente la ricognizione dei motivi di ricorso per cassazione sottoposti al vaglio di questa Corte all’atto di pronunciare la richiamata sentenza 25637/17.
3.2. L’assorbimento del primo motivo del ricorso incidentale, nonostante il rigetto del secondo motivo del medesimo ricorso, esclude la sussistenza dei presupposti per il raddoppio a carico della ricorrente incidentale del contributo unificato ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbiti i restanti motivi del ricorso principale; dichiara assorbito il primo motivo del ricorso incidentale e rigetta il secondo motivo del ricorso incidentale; cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Catania che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 23.02.2024.
Il Presidente NOME COGNOMENOME COGNOME