Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 17201 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 17201 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 29421/2020 r.g. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso , dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio elettivamente domicilia in Genova, alla INDIRIZZO.
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ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (quale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE), con sede in Verona, al INDIRIZZO, in persona della procuratrice dottAVV_NOTAIO, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta a margine del controricorso, da ll’ AVV_NOTAIO, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla INDIRIZZO.
–
contro
ricorrente – avverso la sentenza, n. cron. 799/2020, della CORTE DI APPELLO DI GENOVA, pubblicata in data 24/08/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 31/05/2024 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME, quali fideiussori di RAGIONE_SOCIALE (già titolare di alcuni conti correnti presso la BIPOP CARIRE e la RAGIONE_SOCIALE di Roma, oltre che di un finanziamento concessole dalla prima), proposero tempestivo gravame avverso la sentenza del Tribunale di Genova del 6 novembre 2016, n. 3208, che, previa revoca del decreto ingiuntivo n. 1474/2010, emesso dal medesimo tribunale, anche nei loro confronti, su richiesta di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.p.a. ( medio tempore succeduta, nei medesimi rapporti, ai suddetti istituti di credito), li aveva condannati, in solido e nei limiti delle prestate fideiussioni, a pagare ad RAGIONE_SOCIALE la somma di € 189.783,57, oltre interessi e spese.
1.1. L’adita Corte di appello di Genova respinse tale impugnazione con sentenza del 24 agosto 2020, n. 799, pronunciata nel contraddittorio con RAGIONE_SOCIALE
1.1.1. Per quanto qui ancora di interesse, quella corte: i ) ritenne che, stante la natura di litisconsorzio facoltativo del rapporto esistente tra la società debitrice principale (RAGIONE_SOCIALE) ed i suoi fideiussori, correttamente il tribunale aveva escluso che l’evento interruttivo che aveva colpito la prima potesse propagarsi al rapporto della creditrice con questi ultimi, sicché aveva dichiarato la interruzione del giudizio solo nei confronti della menzionata società; ii ) osservò che la documentazione in atti, benché mancante di alcuni prospetti scalari, aveva comunque consentito al nominato c.t.u. di procedere alla quantificazione del credito invocato dall’attrice; iii ) condivise l’interpretazione fornita dal primo giudice, « secondo cui occorre avere riguardo, ai fini dell’applicabilità della normativa del Codice del Consumo richiamata dagli appellanti, alla posizione del debitore, alla quale deve essere ricondotta anche quella dei fideiussori, in virtù dell’accessorietà della garanzia fideiussoria . Nel caso che ci occupa, il debitore principale, RAGIONE_SOCIALE, è
una società, non un consumatore; la qualità del debitore (professionista) attrae quella del fideiussore, con conseguente inapplicabilità della normativa del Codice del Consumo ai fideiussori della RAGIONE_SOCIALE, odierni appellanti ed applicazione dell’art. 29 67 c.c. in tema di onere della prova »; iv ) rimarcò che « La c.t.u. esperita in primo grado ha ricostruito i rapporti dare-avere tra le parti ed il Tribunale ha espunto gli interessi per i periodi nei quali il c.t.u. aveva accertato il superamento del tasso soglia, rideterminando il credito della banca. Il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo che era stato emesso per la somma di € 207.581,98 e condannato gli odierni appellanti al pagamento della minor somma di € 189.783,57. La violazione dell’art. 118 TUB non è mai stata menzionata negli scritti difensivi in primo grado; in ogni caso, la gravata sentenza rilevava che non risulta che la società RAGIONE_SOCIALE avesse sottoscritto un contratto contenente la clausola relativa alla facoltà della banca di modificare le condizioni economiche e non economiche, le modalità di comunicazione dei mutamenti ed il diritto di recesso del cliente. La motivazione del primo giudice deve ritenersi condivisibile, in assenza di contestazioni e di argomenti contrari da parte degli odierni appellanti, che hanno operato solo un generico riferimento ai contratti sottoscritti tra le parti, venendo meno all’onere probatorio ex art. 2967 c.c. e considerato che i tassi contrari alla legge sono stati esattamente calcolati dalla CTU e le relative somme detratte dal totale dovuto ».
Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso il solo NOME COGNOME, affidandosi a sette motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.. Ha resistito, con controricorso, RAGIONE_SOCIALE s.p.a., tramite la propria procuratrice RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE, a sua volta già RAGIONE_SOCIALE).
RAGIONI DELLA DECISIONE
I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi:
« Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in riferimento all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c. », atteso che, nel caso di specie, « appare del tutto lacunosa la fase istruttoria, nonostante la reiterata richiesta
di espletare una nuova consulenza o un supplemento e/o integrazione della stessa, volta a chiarire in modo indiscutibile i rapporti economici fra le parti oltre a completare il materiale acquisito agli atti palesemente insufficiente . La Corte territoriale ha ritenuto, infatti, di poter supplire alla mancanza dei prospetti scalari e dei dettagli delle liquidazioni degli interessi trimestrali per il periodo 1 aprile31 dicembre 2008, di cui l’odierno ricorrente aveva richiesto l’esibizione in entrambi i g radi di giudizio, tramite i conteggi del c.t.u. nominato in sede di primo grado . Orbene, sta di fatto che il procedimento induttivo del c.t.u., sfornito dei precisi elementi contabili, è stato condotto in maniera ovviamente deduttiva: le determinazioni stesse emerse dall’elaborato, proprio per tale sua natura deduttiva, non possono ritenersi precise ed accurate . Si osserva, peraltro, che, in materia di istruzione probatoria, il Giudice di secondo grado ha, altresì violato e/o falsamente applicato le norme citate non avendo dettagliatamente valutato le prove agli atti ai fini decisori e/o non avendo fondato il proprio provvedimento su tutte le prove e sui documenti e sulle argomentazioni dedotte e/o richieste dalle parti »;
II) « Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. », contestandosi l’affermazione della corte ligure secondo cui l’odierno ricorrente sarebbe venuto meno al proprio onere probatorio giacché, « egli avrebbe operato solo un generico riferimento ai contratti sottoscritti dalle parti ». Si deduce che la medesima corte « addebita agli allora appellanti una presunta omissione dal punto di vista probatorio che, in realtà, non risulta assolutamente sussistere e ciò per due motivi . In primis, giacché il procedimento de quo si fonda, sostanzialmente, sull’analisi dei diversi contratti intercorsi fra le parti; documenti, questi, prodotti in sede monitoria e menzionati dal ricorrente in ogni suo atto difensivo a fondamento delle proprie tesi . Senza contare che l’esponen te, in sede di appello, nelle relative conclusioni, riteneva doveroso richiedere in via istruttoria la produzione in giudizio, da parte dell’allora appellata, anche dei prospetti scalari e dei dettagli delle liquidazioni degli interessi trimestrali per
il periodo 1 aprile-31 dicembre 2008, domandando, quindi, un supplemento di perizia al fine di verificare eventuali discrasie nei conteggi già indicati nella c.t.u. di primo grado . A ciò deve aggiungersi che controparte mai ha eccepito un difetto di on ere probatorio a carico dell’odierno ricorrente, risultando, pertanto, tale censura della Corte di appello di Genova gratuita e infondata »;
III) « Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1341 e 1815 c.c. e 118 t.u.b. e degli artt. 33, comma 1, e 36, commi 1 e 2, del codice del consumo (d.lgs. n. 206/2005), in combinato disposto, in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. », censurandosi l’affermazione della corte territoriale secondo cui « la gravata sentenza rilevava che non risulta che la società RAGIONE_SOCIALE avesse sottoscritto un contratto contenente la clausola relativa alla facoltà della banca di modificare le condizioni economiche e non economiche, le modalità di comunicazione dei mutamenti ed il diritto di recesso del cliente ». Si deduce che, da tale assunto, « emergono due lampanti considerazioni: la prima è che la Corte di Appello di Genova, ancora una volta, non ha esperito alcuna attività di analisi dei contratti oggetto di contenzioso, limitandosi a dare valore dogmatico all’assunto della sentenza di primo grado; se così fosse, verrebbe svilito il giudizio di impugnazione . Il ricorrente ritiene che fosse obbligo del giudice di secondo grado quantomeno rianalizzare i contratti oggetto del presente giudizio, cosa che evidentemente non è stato. La seconda conseguenza è che il risultato del combinato disposto di tutte le norme indicate nel presente motivo di impugnazione e di una loro lettura coordinata porta ad una immodificabilità (se non concordata fra le parti) del tasso di interesse applicato da controparte al ricorrente nei vari rapporti bancari intercorsi. Orbene, occorre inoltre rilevare come il giudice di secondo grado, violando e/o falsamente applicando tutte le norme a fondamento del motivo di impugnazione, abbia di fatto inadeguatamente considerato le risultanze peritali, dalle quali si evince come la banca avesse applicato indebitamente modifiche alle condizioni economiche e alle modalità dei mutamenti, tanto che, come sappiamo, le sentenze di merito hanno ridotto
la somma presuntivamente dovuta dalla società RAGIONE_SOCIALE e dai fidejussori, proprio in considerazione di una delle illegittime modifiche dei tassi di interesse non dovuti. Sempre sul punto, la violazione e/o falsa applicazione delle norme di cui al presente motivo si manifesta nel momento in cui la Corte di Appello giustifica la presunta genericità del riferimento alla vessatorietà delle clausole sulla scorta della non mancanza di contestazione e argomenti contrari. Si dà il caso come il ricorrente, in ogni suo scritto difensivo, abbia sempre sollevato eccezioni e/o contestazioni tanto in sede processuale quanto in sede peritale in relazione alla natura illegittima dei contratti »;
IV) « Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1955, 1957 c.c., 115 c.p.c. e 55 legge fallimentare, in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. ». Si sostiene che i giudici di appello « non hanno in alcun modo tenuto in considerazione i dettami delle norme di cui sopra né le pronunce di Codesta Ecc.ma Corte di cassazione. . È certo che la Corte di Appello di Genova, per non violare le citate norme così come applicate da Codesta Ecc.ma Corte, avrebbe dovuto d’ufficio rilevare questa macroscopica falla nel comportamento dell’istituto di credito, e come tale dichiarare estinta la fidejussione per cui è causa. Quanto sopra, trova asilo nel fatto che successivamente alla dichiarazione di fallimento non risulta depositata agli atti da parte dell’appellata alcuna domanda di insinuazione al passivo nei termini sopra citati »;
V) « Omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. », ascrivendosi alla corte distrettuale di avere « assolutamente trascurato di valutare, come avrebbe dovuto, nel merito (eventualmente anche ordinanze una nuova perizia e/o un’integrazione della stessa) le risultanze della c.t.u. posta a base delle decisioni gravate »;
VI) « Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, comma 1, lett. a), e 46, comma 1, del codice del consumo (d.lgs. n. 206/2005) in combinato disposto tra loro, in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. », contestandosi alla corte territoriale di avere condiviso l’interpretazione delle
richiamate norme fornita dal primo giudice secondo cui occorre avere riguardo, ai fini dell’applicabilità della normativa del Codice del Consumo, alla posizione del debitore, alla quale deve essere ricondotta anche quella dei fidejussori in virtù della accessorietà della garanzia fidejussoria, di tal che la posizione della Far, essendo una società (e, in quanto tale, non qualificabile come consumatore) attrarrebbe quella del fideiussore, con conseguente inapplicabilità della normativa relativa al Codice del Consumo anche ai fidejussori stessi. Si assume, invece, che « il criterio di accessorietà sopra citato possa attenere e trovare corretta applicazione in riferimento a collegamenti sul piano oggettivo, ma non anche a quelli di ordine soggettivo »;
VII) « Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 103, 299 c.p.c. in combinato disposto, in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. ». Si censura l’affermazione della corte distrettuale secondo cui, nel caso di trattazione unitaria o di riunione di più procedimenti, qualora si verifichi un evento interruttivo che coinvolge una delle parti, l’interruzione opererebbe solo in riferimento al soggetto colpito dall’evento. Si assume che « tale valutazione appare illogica, in quanto parte della giurisprudenza tanto di legittimità quanto di merito afferma il contrario ».
Il primo dei suddetti motivi, pur volendosene sottacere l’evidente carenza di autosufficienza laddove richiama le risultanze della espletata c.t.u. senza minimamente trascriverne almeno le parti essenziali, è inammissibile ex art. 360bis .1 cod. proc. civ..
2.1. Il ricorrente, invero, incorre nell’equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale (tali essendo gli art. 115 e 116 cod. proc. civ. richiamati nella rubrica del sesto motivo) dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall’erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, -come chiarito, ancora recentemente da Cass. n. 5375 del 2024 ( cfr. in motivazione, dove si richiamano, in senso analogo, Cass. nn. 35782, 16303, 11299 e 28385 del 2023. Nello stesso senso vedasi anche la più recente Cass. n. 11069 del 2024) -un’autonoma questione di malgoverno dell’art. 115 cod. proc. civ. può porsi solo allorché il
ricorrente alleghi che il giudice di merito abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d’ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge ( cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pure precisato che « è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c. »). La violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., invece, è configurabile esclusivamente allorquando il giudice di merito abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pur puntualizzato che, « ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione »; Cass. n. 11069 del 2024; Cass. n. 27000 del 2016).
2.1.1. Del resto, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell’art. 132, n. 4, e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse ( cfr . Cass. 24434 del 2016).
2.1.2. In definitiva, la valutazione degli elementi istruttori costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione ( cfr. Cass. n. 11176 del 2017, in motivazione). Né potendo trasformarsi il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo,
censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative ( cfr . Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass. n. 8758 del 2017; Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. nn. 32026 e 40493 del 2021; Cass. nn. 1822, 2195, 3250, 5490, 9352, 13408, 5237, 21424, 30435, 35041 e 35870 del 2022; Cass. nn. 1015, 7993, 11299, 13787, 14595, 17578, 27522, 30878 e 35782 del 2023; Cass. nn. 4582, 4979, 5043, 6257, 9429 e 10712 del 2024).
2.1.3. Resta solo da dire che, giusta Cass. n. 21525 del 2019, « Rientra nel potere discrezionale del giudice di merito accogliere o rigettare l’istanza di riconvocazione del consulente d’ufficio per chiarimenti o per un supplemento di consulenza, senza che l’eventuale provvedimento negativo possa essere censurato, in sede di legittimità, deducendo la carenza di motivazione espressa al riguardo, quando dal complesso delle ragioni svolte in sentenza, in base ad elementi di convincimento tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e valutate con un giudizio immune da vizi logici e giuridici, risulti l’irrilevanza o la superfluità dell’indagine richiesta, non sussistendo la necessità, ai fini della completezza della motivazione, che il giudice dia conto delle contrarie motivazioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, si hanno per disattese perché incompatibili con le argomentazioni poste a base della motivazione ».
Il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile ex art. 360bis. 1 cod. proc. civ..
3.1. Esso, infatti, anche volendosi soprassedere sull’evidente sua carenza di autosufficienza laddove richiama documentazione (contratti intercorsi tra le parti) senza minimamente indicarne il contenuto e/o trascriverne almeno le parti essenziali, mostra di non tenere in alcun conto la costante, e qui condivisa, giurisprudenza di questa Corte secondo cui un’autonoma questione di malgoverno del precetto di cui all’art. 2697 cod. civ. si pone esclusivamente ove il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma (giusta la scomposizione della fattispecie basata sulla differenza fra fatti costitutivi ed
eccezioni), non anche quando, a seguito di un’eventuale incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia ritenuto assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. ( cfr ., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 10794 del 2024; Cass. n. 9021 del 2023; Cass. n. 11963 del 2022; Cass. nn. 17313 e 1634 del 2020; Cass. nn. 26769 e 13395 del 2018; Cass. n. 26366 del 2017; Cass nn. 19064 e 2395 del 2006), nella specie nemmeno prospettato (e comunque da rapportarsi -se del caso – al testo novellato di cui alla citata norma, introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 24 agosto 2020).
3.1.1. Resta solo da dire che, come condivisibilmente sancito da Cass. n. 16028 del 2023, « Il principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., se solleva la parte dall’onere di provare il fatto non specificamente contestato dal convenuto costituito, non esclude tuttavia che il giudice, ove dalle prove comunque acquisite emerga la smentita di quel fatto o una sua diversa ricostruzione, possa pervenire ad un diverso accertamento ».
Il terzo motivo di ricorso è pure inammissibile.
4.1. Anch’esso, innanzitutto, è caratterizzato da assoluta genericità nella misura in cui richiama documentazione (contratti intercorsi tra le parti o clausole degli stessi) senza minimamente indicarne il contenuto e/o trascriverne almeno le parti essenziali.
4.2. Inoltre, la doglianza nemmeno si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata secondo cui ( cfr . pag. 6) « la violazione dell’art. 118 TUB non è mai stata menzionata negli scritti difensivi in primo grado ». Essa, dunque, dimentica che, come si è già detto nel precedente § 2.1.2. di questa motivazione, la valutazione degli elementi istruttori costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, non potendo trasformarsi il giudizio di
legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito ( cfr. l’ampia rassegna giurisprudenziale riportata alla fine di detto paragrafo).
Il quarto motivo di ricorso è inammissibile perché prospetta una questione di cui non vi è menzione alcuna nella sentenza oggi impugnata.
5.1. Orbene, come ancora recentemente ribadito da Cass. nn. 2607, 5038 e 6127 del 2024, per giurisprudenza pacifica di questa Corte ( cfr., ex aliis , anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 25909 del 2021, Cass. nn. 5131 e 9434 del 2023; Cass. n. 2607 del 2024), qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso. I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d’ufficio ( cfr . Cass. n. 32804 del 2019; Cass. n. 2038 del 2019; Cass. nn. 20694 e 15430 del 2018; Cass. n. 23675 del 2013). In quest’ottica, la parte ricorrente ha l’onere – nella specie rimasto assolutamente inadempiuto -di riportare, a pena d’inammissibilità, dettagliatamente in ricorso gli esatti termini della questione posta in primo e secondo grado ( cfr. Cass. n. 9765 del 2005; Cass. n. 12025 del 2000). Nel giudizio di cassazione, infatti, è preclusa alle parti la prospettazione di nuovi questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito ( cfr . Cass. n. 19164 del 2007; Cass. n. 17041 del 2013; Cass. n. 25319 del 2017; Cass. n. 20712 del 2018)».
Il quinto motivo di ricorso è inammissibile per una duplice ragione.
6.1. Innanzitutto, perché, avuto riguardo alla regola di cui all’art. 348 -ter , ultimo comma, cod. proc. civ., abrogato dal d.lgs. n. 149 del 2022 ma qui applicabile ratione temporis (giusta l’art. 35 del menzionato d.lgs. e posto
che il giudizio di appello venne instaurato dall’odierno ricorrente con citazione notificata il 3 maggio 2016, come emerge dallo svolgimento del processo descritto nella sentenza oggi impugnata. Cfr. Cass. n. 11439 del 2018), la quale esclude la possibilità di ricorrere per cassazione ai sensi del numero 5 dell’art. 360, comma 1, dello stesso codice, nell’ipotesi in cui la sentenza di appello impugnata rechi l’integrale conferma della decisione di pri mo grado (cd. ‘ doppia conforme ‘), questa Corte ha da temp o chiarito che il presupposto di applicabilità della norma risiede nella cd. ‘ doppia conforme ‘ in facto (Cass. n. 7724 del 2002 ha precisato, inoltre, che « Ricorre l’ipotesi di ‘doppia conforme’, ai sensi dell’art. 348 -ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice »), sicché il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo, ha l’onere di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse ( cfr . Cass. n. 5436 del 2024; Cass. nn. 35782, 26934 e 5947 del 2023; Cass. n. 20994 del 2019; Cass. n. 26774 del 2016; Cass. n. 26860 del 2014): onere rimasto, invece, assolutamente inadempiuto stando alle argomentazioni concretamente rinvenibili nella doglianza de qua.
6.2. In secondo luogo, perché l’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. -nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis , risultando impugnata una sentenza resa il 24 agosto 2020) -riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso
accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni (quali sarebbero quelle rinvenibili in una consulenza tecnica di ufficio), sicché sono inammissibili le censure che, come nella specie, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo ( cfr., ex aliis , anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 6127 e 2607 del 2024; Cass., SU, n. 23650 del 2022; Cass. nn. 9351, 2195 e 595 del 2022; Cass. nn. 4477 e 395 del 2021; Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass., SU, n. 16303 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015).
Il sesto motivo di ricorso non merita accoglimento, benché debba procedersi, tuttavia, alla correzione, in parte qua , della sentenza impugnata.
7.1. In particolare, non può trovare seguito l’affermazione della corte distrettuale (come già, precedentemente, del tribunale), secondo cui « occorre avere riguardo, ai fini dell’applicabilità della normativa del Codice del Consumo richiamata dagli appellanti, alla posizione del debitore, alla quale deve essere ricondotta anche quella dei fideiussori, in virtù dell’accessorietà della garanzia fi deiussoria . Nel caso che ci occupa, il debitore principale, RAGIONE_SOCIALE, è una società, non un consumatore; la qualità del debitore (professionista) attrae quella del fideiussore, con conseguente inapplicabilità della normativa del Codice del Consumo ai fideiussori della RAGIONE_SOCIALE, odierni appellanti ed applicazione dell’art. 2967 c.c. in tema di onere della prova ».
7.1.1. Invero, come si legge in Cass., SU, n. 5868 del 2023, « La Corte di giustizia UE, intervenuta sulla nozione di consumatore ai fini dell’applicazione della direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti con i consumatori, ha esaminato la qualifica del fideiussore. Superando l’automatismo precedentemente affermato fra qualifica del debitore principale e qualifica del garante, la Corte afferma che, ‘nel caso di una persona fisica che abbia garantito l’adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell’ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali
l’amministrazione di quest’ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata’. Onde, alla luce di tali premesse, la Corte ha stabilito che ‘Gli articoli 1, paragrafo 1, e 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che tale direttiva può essere applicata a un contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione stipulato tra una persona fisica e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, quando tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società’ (Corte di giustizia UE 9 novembre 2015, C-74/15, Tarcau; 14 settembre 2016, C-534/15, COGNOME). Ne deriva che il fideiussore, persona fisica, non è un professionista ‘di riflesso’, non essendo quindi tale solo perché lo sia il debitore garantito. Questa Corte ha dunque in varie occasioni preso già atto delle citate decisioni della Corte di giustizia europea (v. Cass. n. 742 del 2020; Cass. n. 32225 del 2018) ».
7.2. Il Collegio condivide tale orientamento in quanto le finalità della disciplina consumeristica sarebbero frustrate ove dovesse ritenersi, in sé, che il garante di un professionista sia, per definizione, a sua volta qualificato come non consumatore.
7.2.1. Ciò, tuttavia, non consente comunque di accogliere il motivo, il quale si rivela caratterizzato da assoluta genericità, dal momento che non indica quali tra le clausole del contratto di fideiussione sottoscritto dal COGNOME dovrebbero essere, eventualmente, assoggettate alla invocata disciplina del Codice del consumo, né, riporta, almeno sinteticamente, il contenuto delle stesse.
7.2.2. La doglianza neppure contiene elementi, positivi e concreti, che consentano di stabilire le ragioni per cui il fideiussore abbia contrattato, in particolare se a fini ricompresi nella sua sfera privata o dalla stessa esulanti,
incorrendo, dunque, anche sotto questo profilo, in un evidente difetto di autosufficienza.
Il settimo motivo di ricorso, infine, è infondato.
8.1. In proposito, infatti, è sufficiente ricordare che, come ancora può leggersi in Cass. n. 8123 del 2020, « nelle ipotesi di litisconsorzio facoltativo, è ammessa l’interruzione parziale del procedimento, operante solo nei confronti del procedimento di cui è parte il soggetto colpito dall’evento interruttivo. Secondo le Sezioni Unite di questa Corte, “allorché il soggetto che perde la capacità processuale è parte di tutti i procedimenti riuniti o unitariamente trattati ovvero di una causa pregiudiziale alle altre oggetto di vari giudizi, tutto il processo si interromperà, con valutazione sul punto rimessa al Giudice del merito”. Spetta, dunque, a quest’ultimo – ed è pertanto incensurabile dinanzi a questa Corte – la valutazione delle situazioni che sono ritenute d’ostacolo alla soluzione della scindibilità dell’interruzione, avendo queste un rilievo di mero fatto e non di diritto (Cass., Sez. U., sentenza n. 15142 del 5/7/2007). . Ed invero, in situazioni assimilabili a quella in esame, le Sezioni Unite, a partire dal 2007, hanno affermato il principio di diritto per cui ‘ nel caso di trattazione unitaria o di riunione di più procedimenti relativi a cause connesse e scindibili che comporta di regola un litisconsorzio facoltativo tra le parti dei singoli procedimenti confluiti in un unico processo, qualora si verifichi un evento interruttivo che riguardi una delle parti di una o più cause connesse, l’interruzione opera di regola solo in riferimento al procedimento di cui è parte il soggetto colpito dall’evento. In tale eventualità, non è necessaria o automatica la contestuale separazione del processo interrotto dagli altri riuniti o trattati unitariamente, che non devono subire una stasi temporanea, salvo sempre il potere attribuito al giudice dall’art. 103, comma 2, cod. proc. civ., per il quale, in caso di mancata tempestiva riassunzione ovvero quando questa o la ripresa del procedimento interrotto siano avvenute nei termini di cui all’art. 305 cod. proc. civ., ma vi sia stata, nelle more della quiescenza da interruzione, attività istruttoria rilevante anche per la causa de qua, detto giudice potrà disporre la separazione dagli
altri procedimenti di quello colpito dall’evento interruttivo, per il quale sarà necessario, e potranno eventualmente rinnovarsi tutti gli atti assunti senza la partecipazione della parte colpita dall’evento interruttivo ‘ (Cass., Sez. U., sentenza n. 15142 del 5/7/2007). Come anche chiarito dal Giudice delle Leggi, l’interruzione è ‘finalizzata esclusivamente alla tutela della parte colpita dall’evento, la quale, anche se costituita, potrebbe essere pregiudicata nel suo diritto di azione o di difesa, dalla prosecuzione del processo’ (C. cost. 18 giugno 2003, n. 249) ed ha, quindi, la funzione di consentire alla parte, nonostante sia stata colpita da un evento che ne pregiudica, per così dire l’integrità, di difendersi in giudizio, usufruendo di tutti i poteri e facoltà che la legge le riconosce (C. cost. 26 gennaio 2005, n. 109). Difatti, la normativa prevede una interruzione automatica del processo nel quale una parte sia stata colpita dalla perdita della capacità di stare in giudizio, che ne determina stasi o quiescenza temporanea, non solo per impedire il compimento di atti istruttori inopponibili a detta parte priva della capacità di difendersi, ma pure per evitare preclusioni o decadenze in suo danno (così anche C. cost., 12 dicembre 1967, n. 139). Si veda, a tal proposito, anche la giurisprudenza di questa Corte sull’autonomia delle cause derivate da obbligazioni in solido ( ex multis, Cass. 16 novembre 2006 n. 24425, 20 luglio 2006 n. 15954, 31 gennaio 2006 n. 2133). E, nel dettaglio, la configurabilità del litisconsorzio facoltativo nelle ipotesi in cui sia stato richiesto l’adempimento dell’obbligazione dall’unico creditore con un solo decreto ingiuntivo a più debitori in solido (nello stesso senso, cfr. la giurisprudenza da Cass. 4 marzo 1998 n. 2406 a Cass. 4 dicembre 2006 n. 26852). Tutto quanto sopra osservato, conduce ad affermare che, quando l’evento interruttivo riguarda una sola delle parti del procedimento, la stasi processuale derivatane ha come unica finalità quella di tutelare colui che perde la capacità di stare in giudizio in conseguenza di tale evento e, dunque, solo su di lui incombe un effettivo onere di riassunzione. Le altre parti, su cui tale evento non si propaga, non avendo alcun obbligo di riassumere un procedimento che nei loro confronti
non è in fase di stasi, hanno il diritto di vedere accertata giudizialmente senza ingiustificate interruzioni o dilazioni – la loro pretesa ».
8.2. In sintesi, applicando il suddetto principio, deve ritenersi che l’effetto interruttivo ex art. 43 l.fall. ha rilievo solo sulla posizione processuale del creditore e del debitore fallito. Infatti, nel processo in cui siano state introdotte più ” domande ” -ex artt. da 103 a 106 cod. proc. civ. – per giurisprudenza costante ( cfr . Cass. n. 9960 del 2017; Cass., SU, n. 9686 del 2013; Cass., SU, n. 15142 del 2007), l’effetto interruttivo non si propaga alle domande delle parti che non hanno perso la capacità di stare in giudizio.
8.2.1. Nella specie, dunque, non può dubitarsi dell’autonomia e scindibilità della domanda concernente la posizione dei fideiussori avverso il decreto ingiuntivo. Difatti, questi ultimi sono stati colpiti dal provvedimento monitorio in quanto obbligati in via solidale con il debitore principale ed hanno fondato la loro opposizione sulla contestazione anche dell’obbligazione fideiussoria che riguarda unicamente il loro rapporto nei confronti del creditore. Sicché, ben può ritenersi che il rapporto processuale tra creditore, debitore principale e fideiussori sia di litisconsorzio facoltativo già solo considerando che il creditore avrebbe potuto ingiungere ai debitori separati atti e il debitore, d’altro canto, avrebbe potuto proporre separata opposizione. Può ritenersi, allora, che il rapporto processuale si è mantenuto facoltativo, nonostante l’unitarietà dell’atto di opposizione e la condivisione di alcuni motivi di opposizione: da una parte, risultano comunque scindibili i procedimenti tra creditore e debitore principale, e tra creditore e fideiussori; dall’altra, risultano parimenti scindibili le pretese proposte in sede di opposizione.
9. In conclusione, quindi, l’odierno ricorso di NOME COGNOME deve essere respinto, restando a suo carico le spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi controricorrente, altresì dandosi atto, -in assenza di ogni discrezionalità al riguardo ( cfr . Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 -che, stante il tenore della pronuncia
adottata, sussistono, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del medesimo ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre « spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento ».
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso di NOME COGNOME e lo condanna al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi controricorrente, liquidate in complessivi € 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera del medesimo ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile