Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 9857 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 9857 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 11/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 9468-2019 proposto da:
NOME, domiciliato in Roma, rappresentato e difeso dall ‘AVV_NOTAIO, con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore ex art. 16sexies del d.l. n. 179 del 2012 conv. con modif. dalla legge n. 221 del 2012 ;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all ‘AVV_NOTAIO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 214/2018 della Corte d’appello di Ancona, depositata il 11/09/2018 R.G.N. 524/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
l a Corte d’appello di Ancona ha respinto il gravame proposto da NOME COGNOMECOGNOME medico appartenente alla categoria dei cc.dd.
‘medici condotti’, per ottenere la condanna della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Oggetto
Ex medici condotti
part-time
orizzontale
fruizione ferie
computo
R.G.N. 9468/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 19/03/2024
CC
RAGIONE_SOCIALE – al pagamento degli emolumenti connessi alla mancata completa fruizione delle ferie maturate nel periodo di lavoro intercorso dal 1° novembre 1992 al 30 giugno 2012;
2. per quel che qui rileva, la Corte territoriale ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo sulla domanda relativa al periodo lavorativo dal 1° novembre 1992 al 30 giugno 1998 e ha respinto l’appello , ritenendo condivisibile il ragionamento adottato dal primo giudice in ordine al carattere novativo della transazione intervenuta fra le parti nell’anno 1992, con instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro a decorrere dal 1° novembre 1992 ed applicazione della disposizione di cui all’art. 110 del d.P.R. n. 270 del 1987. Pertanto, poiché, in conseguenza del nuovo inquadramento, decorrente proprio dal 1° novembre 1992, l’impegno lavorativo si era ridotto a sole dieci ore settimanali, si era proporzionalmente ridotto anche il diritto alle ferie, usufruite per l’intero, senza alcun residuo risarcibile, a nulla rilevando la circostanza, pure evidenziata dal dipendente, che tale orario, seppur ridotto, fosse distribuito du rante l’intera settimana, compreso il sabato, dal momento che le ferie maturano proporzionalmente all’orario di attività lavorativa svolta, indipendentemente da come poi in concreto si articoli l’orario lavorativo ;
3. avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione AVV_NOTAIO articolando tre motivi, cui resiste la RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Ritenuto che:
1. con il primo motivo, si deduce, ex art. 360, comma primo, n. 1, cod. proc. civ., con riferimento alla parziale declinatoria della giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, che la Corte d’appello ha illegittimamente frazionato i due periodi, contraddistinti da
unitarietà della questione di merito, anche se riferita parzialmente a periodi precedenti al 30 giugno 1998;
1.1. in via preliminare, va precisato che il Collegio è delegato a trattare la questione di giurisdizione posta con il ricorso in virtù del decreto del Primo Presidente della Corte in data 10 settembre 2018, in quanto essa rientra, nell’ambito delle materie di competenza della Sezione lavoro, tra le questioni indicate nel richiamato decreto sulle quali si è consolidata la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte;
1.2. tanto premesso, il motivo è fondato, come da consolidato indirizzo, dal quale non si ravvisano motivi per discostarsi, secondo cui la sopravvivenza della giurisdizione del giudice amministrativo, regolata dall’art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, costituisce, nelle intenzioni del legislatore, ipotesi assolutamente eccezionale, sicché, per evitare il frazionamento della tutela giurisdizionale, quando il lavoratore deduce un inadempimento unitario dell’amministrazione, la protrazione della fatt ispecie oltre il discrimine temporale del 30 giugno 1998 radica la giurisdizione presso il giudice ordinario anche per il periodo anteriore a tale data, non essendo ammissibile che sul medesimo rapporto abbiano a pronunciarsi due giudici diversi, con possibilità di differenti risposte ad una stessa istanza di giustizia (così Cass. Sez. U, 22/03/2017, n. 7305; in senso conforme, fra molte, Cass. Sez. U, 10/11/2020, n. 25207);
1.3. va, dunque, affermata la giurisdizione del giudice ordinario per tutto il periodo lavorativo per il quale si controverte, anche anteriore al 30 giugno 1998;
con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma primo, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 110 d.P.R. n. 270 del 1987, 2697 cod. civ., 1965 cod. civ., 1321, 1362, 1366 cod. civ., nonché l’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, laddove è stata ritenuta la natura novativa della transazione, con costituzione
di un nuovo rapporto di lavoro, mentre invece era stato semplicemente ricostituito il rapporto in continuità con la precedente qualificazione di ex medico condotto ai sensi del d.P.R. n. 270 del 1987, senza tenere conto della sentenza n. 393 del 1992 del TAR e della delibera USL n. 802 del 1992;
2.1. la censura, nei termini formulati, è inammissibile, perché dietro l’apparente schema del vizio di violazione di legge si mira in realtà a sollecitare una rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (in tal senso, fra molte, Cass. 6-3, 14/04/2017, n. 8758).
Nella specie, il motivo tende in maniera inammissibile a prospettare una lettura della transazione divergente da quella resa da entrambi i giudici di merito, che hanno apprezzato il carattere novativo della stessa, con conseguente inammissibilità del denunziato vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. in virtù della preclusione derivante sul punto dalla cd. ‘doppia conforme’ ex art. 348 ter, comma quinto, cod. proc. civ.;
3. con il terzo motivo si prospetta, ai sensi dell’a rt. 360, comma primo, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 36, comma 3, Cost., dell’art. 110 del d.P.R. n. 270 del 1987, degli artt. 1321, 1362, 1366 cod. civ., nonché l’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, perché la Corte d’appello non ha comunque ritenuto il diritto del lavoratore a fruire delle ferie in misura piena di trentasei giornate, in ragione del fatto decisivo costituito dalla natura di part-time orizzontale del lavoro del ricorrente, essendo le dieci ore settimanali distribuite in sei giorni la settimana;
3.1. la censura è fondata nei sensi di cui in motivazione.
Va, infatti, preliminarmente ribadito il diritto alle ferie, come diritto fondamentale ed irrinunziabile del lavoratore, secondo l’orientamento di questa Corte (da ultimo Cass. Sez. L, 06/02/2024, n. 3339, e precedenti ivi citati), sviluppato in armonia con l’interpretazione del diritto dell’Unione -nello specifico dell’art.
7 della Direttiva 2003/1988/CE e dell’art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – offerta dalla Curia Europea (il rinvio è alle tre sentenze della Corte di Giustizia del 6 novembre 2018: in cause riunite C569/2016 e C570/2016; in causa C619/2016; in causa C684/2016), ribadita da ultimo con la sentenza emessa in data 18 gennaio 2024 (in C-218/2022), proprio con riferimento al diritto italiano;
3.2. per quanto rileva in ordine alla specifica questione in discussione nella presente sede, è errata l’affermazione della Corte territoriale secondo cui, anche in caso di distribuzione dell’orario di lavoro ridotto su tutta la settimana, il diritto alle ferie è proporzionalmente ridotto. Infatti, sul punto il Collegio ritiene di condividere l’opposta interpretazione già adottata da questa Corte, in virtù della quale, nel caso di part-time cd. orizzontale -i.e. quando la riduzione quantitativa della prestazione investa l’ordinario orario giornaliero di alcuni o tutti i giorni lavorativi che restano inalterati nel loro susseguirsi, in ciò differenziandosi dal part-time cosiddetto verticale, ove l ‘ intera prestazione, eseguita secondo l ‘ orario ordinario, si svolge soltanto in periodi predeterminati della settimana, del mese o dell ‘ anno -va riconosciuto il diritto a godere dello stesso numero di giornate di ferie del personale con rapporto di lavoro a tempo pieno (in tal senso già Cass. Sez. L, 18/03/2008, n. 7313, e, più di recente, in senso conforme, Cass. Sez. L, 03/07/2014, n. 15216);
3.3. nella specie, è pacifico, come emerge chiaramente nella sentenza impugnata, che l’odierno ricorrente osservasse un orario di lavoro che, sebbene ridotto, risultava distribuito durante l’intera settimana, compreso il sabato, con conseguente maturazione del diritto alle ferie riconosciuto per il personale con rapporto a tempo pieno;
4. in definitiva, vanno accolti il primo motivo, con affermazione della giurisdizione del giudice ordinario per l’intero periodo, ed il terzo motivo nei sensi di cui in motivazione, dichiarato
inammissibile il secondo mezzo, e cassata la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario anche per il periodo del rapporto antecedente al 30 giugno 1998, accoglie anche il terzo motivo nei sensi di cui in motivazione, dichiarato inammissibile il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19/03/2024