Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18530 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 18530 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 08/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 12394 – 2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE –P_IVA -in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata , con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Latina, al INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME , che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.
RICORRENTE
contro
CURATORE del fallimento della ‘ RAGIONE_SOCIALE, in persona del dottor NOME COGNOME.
INTIMATO
e
RAGIONE_SOCIALE – RISCOSSIONE, in persona del direttore pro tempore .
INTIMATA
PROCURATORE GENERALE presso la Corte d’Appello di Roma.
INTIMATO
avverso la sentenza n. 1965/2020 della Corte d’Appello di Roma, udita la relazione nella camera di consiglio del 3 luglio 2024 del AVV_NOTAIO COGNOME,
RILEVATO CHE
Con istanza depositata il 28.5.2018 al Tribunale di Latina il Pubblico Ministero chiedeva dichiararsi il fallimento della ‘ RAGIONE_SOCIALE
Con ricorso depositato il 6.6.2018 al Tribunale di Latina l’RAGIONE_SOCIALE
–RAGIONE_SOCIALE del pari chiedeva dichiararsi il fallimento della ‘RAGIONE_SOCIALE
La ‘ RAGIONE_SOCIALE con ricorso ex art. 161, 6° co., l.fall. depositato il 2.7.2018 domandava al Tribunale di Latina l’ammissione al concordato preventivo ‘con riserva’.
Con decreto del 5.7.2018 il tribunale assegnava alla ‘RAGIONE_SOCIALE‘ termine di sessanta giorni ai fini della presentazione della proposta e del piano.
A seguito di istanza di proroga del termine già accordato il tribunale fissava l’ udienza del 30.10.2018 ex art. 162, 2° co., l.fall.
Con ricorso ex art. 161, 1° co., l.fall. depositato il 30.10.2018 la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ d omandava l’ammissione al concordato preventivo e a tal fine depositava la proposta, il piano e l’ulteriore documentazione ed espressamente rinunciava alla pregressa domanda di concordato ‘con riserva’ (cfr. ricorso, pag. 7) .
Segnatamente la proposta ex art. 161, 1° co., l.fall. contemplava l’assunzione dei debiti, essenzialmente erariali, della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ da parte della ‘RAGIONE_SOCIALE , società conduttrice dell’immobile destinato alla produzione, quale corrispettivo, oltre che dell’acquisto dei beni strumentali e RAGIONE_SOCIALE rimanenze di
magazzino, altresì dell’acquisto della piena ed esclusiva proprietà del l’anzidetto cespite immobiliare spettante alla ‘RAGIONE_SOCIALE‘ in proprietà superficiaria , acquisto, quest’ultimo, destinato a perfezionarsi per effetto della rinuncia da parte dei coniugi NOME COGNOME ed NOME COGNOME alla retrocessione dei terreni su cui era stato concesso il diritto di superficie, rinuncia, a sua volta, da operarsi al compimento del ventennio a far data dal 18.11.2002, dì di stipulazione della cessione del diritto di superficie (cfr. ricorso, pag. 8) .
Con decreto in data 11.12.2018 il tribunale dichiarava inammissibile la proposta di concordato depositata il 30.10.2018; con sentenza n. 109/2018 dichiarava il fallimento della ‘ RAGIONE_SOCIALE
Reputava, peraltro, il tribunale, con il decreto dell’11.12.2018 , quanto segue: che l’attestatore, in sede di valutazione RAGIONE_SOCIALE poste attive del patrimonio della debitrice, si era limitato a richiamare il tenore RAGIONE_SOCIALE stime predisposte dai tecnici incaricati dalla stessa società debitrice e non aveva dato conto né RAGIONE_SOCIALE verifiche che aveva direttamente eseguito né RAGIONE_SOCIALE ragioni per le quali le risultanze RAGIONE_SOCIALE medesime stime erano da condividere (cfr. ricorso, pag. 12) ;
che l’attestatore, in sede di valutazione RAGIONE_SOCIALE poste passive del patrimonio della debitrice, non aveva esplicitato le ragioni per le quali non fossero stati contemplati l’avviso di rettifica e liquidazione notificato il 4.6.2018, concernente l’imposta di registro per l’importo di euro 62.874,30 , e l’avviso di accertamento dell’1.8.2018, concernente l’imposta sul reddito RAGIONE_SOCIALE società (I.RE.S.) per l’importo di euro 11.503,00 (cfr. ricorso, pag. 13) ;
che le surriferite carenze informative precludevano il riscontro della concreta attitudine della proposta ad assicurare ai chirografari la soglia minima di soddisfazione di cui al 4° co. dell’art. 160 l.fall. (cfr. ricorso, pag. 13) .
La ‘ RAGIONE_SOCIALE proponeva reclamo ex art. 18 l.fall.
Resisteva l’RAGIONE_SOCIALE.
Non si costituiva il curatore del fallimento della ‘RAGIONE_SOCIALE‘.
Non interveniva il P.M.
7. Con sentenza n. 1965/2020 la Corte d’Appello di Roma rigettava il reclamo. Evidenziava la corte in ordine al primo motivo di reclamo -con cui la ‘COGNOME‘ aveva addotto che il tribunale non aveva considerato che la relazione del professionista consentiva ai creditori di ‘cogliere la completezza dei dati forniti, comprendendo i criteri di giudizio seguiti dall’attestatore’ , e dunque di intendere la convenienza della soluzione concordataria (cfr. sentenza impugnata, pag. 4) – che il tribunale aveva inteso censurare la qualità degli accertamenti svolti dall’esperto , ovvero che il professionista ‘si fosse limitato ad una presa d’atto della verifica dei dati compiuta da altri professionisti, in mancanza di una verifica autonomamente svolta’ (cfr. sentenza impugnata, pag. 5) .
Evidenziava quindi, la corte, che il motivo di reclamo non appariva idoneo a incrinare il rilievo motivazionale del tribunale (cfr. sentenza impugnata, pag. 5) .
Evidenziava la corte in ordine al secondo motivo di reclamo – con cui, a censura della sentenza dichiarativa di fallimento, ove si era assunto che la debitrice non aveva offerto elementi concreti da cui desumere che potesse ricevere a breve la necessaria provvista finanziaria, la ‘COGNOME‘ aveva addotto che viceversa la ‘COGNOME RAGIONE_SOCIALE‘, terza assuntrice del concordato , si era proposta di accollarsi l’intero spettro RAGIONE_SOCIALE posizioni debitorie (cfr. sentenza impugnata, pag. 4) -che la censura appariva inidonea a sovvertire gli assunti motivazionali del primo giudice circa la ricezione della provvista finanziaria necessaria per far fronte agli impegni obbligatori, o ssia ‘ la debitrice non offerto elementi comprovanti l’acquisizione di un finanziamento (in proprio favore o della terza assuntrice) da parte di un istituto di credito’ (cfr. sentenza impugnata, pag. 6) .
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la ‘RAGIONE_SOCIALE ; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione.
Il curatore del fallimento d ella ‘RAGIONE_SOCIALE
non ha svolto difese.
Del pari non ha svolto difese l’RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione de ll’ art. 112 cod. proc. civ. in relazione al combinato degli artt. 160, 1° co., lett. a), e 161 l.fall.
Deduce che la Corte di Roma è incorsa nella medesima formalistica valutazione cui ha fatto luogo il tribunale, ossia ha reputata inidonea la relazione del professionista per la mera qualità degli accertamenti non già per l’erroneità contenutistica RAGIONE_SOCIALE conclusioni espresse (cfr. ricorso, pag. 24) .
Deduce quindi che la corte d’appello ha fatto luogo ad una inesatta lettura dei rilievi di inammissibilità della proposta concordataria formulati dal tribunale (cfr. ricorso, pag. 25) .
Il motivo è inammissibile.
Per un verso, esso si risolve nella riproposizione (‘di fatto converge nella medesima valutazione formalistica dell’attestazione (…)’: così ricorso, pag. 24) della stessa ragione di doglianza già portata al vaglio della corte d’appello e dalla corte d’appello scrutinata (‘deduce la RAGIONE_SOCIALE che tale negativa valutazione sarebbe essen zialmente formalistica’: così sentenza impugnata, pag. 4) .
Cosicché sovviene l’elaborazione di questa Corte a tenor della quale con i motivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell ‘ appello, senza considerare le ragioni offerte da quest ‘ ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al
giudizio espresso dalla sentenza impugnata, che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un ‘ non motivo ‘ , come tale inammissibile ex art. 366, 1° co., n. 4, c.p.c. (cfr. Cass. (ord.) 24.9.2018, n. 22478; Cass. sez. lav. 25.8.2000, n. 11098).
Per altro verso, il motivo non censura la ‘ ratio in parte qua decidendi ‘ ( cfr. Cass. (ord.) 10.8.2017, n. 19989, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la ‘ratio decidendi’ posta a fondamento della pronuncia impugnata; Cass. (ord.) 24.2.2020, n. 4905; Cass. 17.7.2007, n. 15952; Cass. 23.3.2005, n. 6219; Cass. 25.2.2004, n. 3741 ).
La Corte di Roma ha spiegato che il Tribunale di Latina aveva opinato nel senso che il professionista attestatore si era limitato a prendere atto della verifica dei dati compiuta dai professionisti incaricati dalla ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e che il motivo di reclamo non valeva a scalfire tale assunto.
Evidentemente il primo motivo di ricorso neppure vale a scalfire l’appena riferito passaggio motivazionale.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 160, 1° co., l.fall.
Deduce che l’art. 160 l. fall. non impone affatto né all’imprenditore né al terzo accollante di offrire la garanzia di finanziamenti da parte di istituti di credito ( cfr. ricorso, pag. 26 ).
Deduce che ciò che doveva essere documentato era il perfezionamento dell’accordo di accollo tra essa ricorrente e la ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ (cfr. ricorso, pag. 26) e che la possibilità di un finanziamento a favore dell’accollante era stata
prospettata onde corroborare la fattibilità della proposta di concordato (cfr. ricorso, pagg. 27 – 28) .
14. Anche il secondo motivo è inammissibile.
Questa Corte spiega che rientra nell’ alveo del giudizio di fattibilità demandato al tribunale la valutazione dell’effettiva realizzabilità della causa concreta della proposta concordataria, peraltro attraverso la previsione di una soddisfazione in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti (cfr. Cass. (ord.) 24.8.2018, n. 21175; Cass. (ord.) 28.4.2021, n. 11216, secondo cui, in tema di concordato preventivo, per poter ammettere il debitore alla relativa procedura, il tribunale è tenuto ad una verifica diretta del presupposto di fattibilità del piano; Cass. 25.9.2013, n. 21901, ove si specifica che il riscontro della realizzabilità della causa concreta va effettuato in tutte le fasi in cui si articola la procedura) .
Ebbene, allorché ha assunto -in sede di reiezione del secondo motivo di reclamo – che la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ non aveva offerto elementi a comprova dell’erogazione di finanziamenti in suo favore ovvero in favore dell’assuntrice, la Corte di Roma ha evidentemente, in tal guisa, opinato per l’inattitudine della proposta di concordato a realizzare concretamente la finalità programmata, dunque per la sostanziale irrealizzabilità della causa concreta della proposta concordataria.
E, b en vero, la motivazione dell’impugnato dictum è, pur in parte qua agitur , immune da qualsivoglia forma di ‘anomalia motivazionale’ rilevante nel segno della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 RAGIONE_SOCIALE sezioni unite di questa Corte.
Innegabilmente, in maniera concisa -ed in termini aggiuntivi rispetto ai precedenti rilievi in ordine all’inattendibilità della relazione del professionista attestatore – la corte distrettuale ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo , viepiù che l’insufficienza della
motivazione non è annoverabile tra le f igure di ‘anomalia motivazionale’ rilevanti alla luce della già menzionata pronuncia RAGIONE_SOCIALE sezioni unite.
Il curatore del fallimento d ella ‘RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE non hanno svolto difese.
Nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
dichiara inammissibile il ricorso;
a i sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte