Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 9360 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 9360 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 21589-2020 proposto da:
COGNOME, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
Oggetto
Somministrazione a termine Trasferimento di azienda Società a controllo pubblico
R.G.N. 21589/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 05/12/2023
CC
nonchè contro
FALLIMENTO DELLA RAGIONE_SOCIALE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1110/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 14/01/2020 R.G.N. 472/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/12/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO che :
con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Palermo, in sede di rinvio da questa Corte Suprema di Cassazione, nella dichiarata contumacia dell’appellata RAGIONE_SOCIALE, in parziale riforma della sentenza n. 473/2014 del Tribunale di Agrigento, rigettava la domanda proposta da COGNOME NOME, volta ad ottenere la costituzione, alle dipendenze di RAGIONE_SOCIALE, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 27 d.lgs. n. 276/2003, con conseguente condanna della cessionaria RAGIONE_SOCIALE alla riammissione in servizio;
avverso tale decisione NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;
ha resistito la RAGIONE_SOCIALE con controricorso;
il fallimento della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione è rimasto mero intimato;
CONSIDERATO che :
a seguito della fissazione dell’adunanza camerale il difensore della controricorrente ha depositato atto di accettazione, sottoscritto dal legale rappresentante della stessa società e dal suo difensore, dell’atto di rinuncia al ricorso per cassazione, pure contestualmente prodotto, e parimenti sottoscritto dalla lavoratrice e dal suo difensore costituito;
giusta l’art. 390, ult. comma, c.p.c., non essendo costituito in questa sede il fallimento della RAGIONE_SOCIALE, non appare necessaria la notifica dell’atto di rinuncia a detto mero intimato;
risultando regolari la rinuncia al ricorso e la relativa accettazione, deve essere dichiarata l’estinzione del processo ex art. 391 c.p.c.;
nulla dev’essere disposto quanto alle spese di questo giudizio di cassazione, avendo la controricorrente aderito alla suddetta rinuncia;
non sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perché la norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell’impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 5.12.2023.
La Presidente NOME COGNOME