Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 18611 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 18611 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 08/07/2024
Oggetto:
Pubblico
impiego
–
procedura
di
stabilizzazione
sospesa – Estinzione
Dott. NOME COGNOME
Presidente
–
Dott. NOME COGNOME
Consigliere rel. –
Dott. NOME COGNOME
Consigliere –
Dott. NOME COGNOME
Consigliere –
Dott. NOME COGNOME
Consigliere –
ORDINANZA
sul ricorso 4785-2018 proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso la SEDE DI RAPPRESENTANZA DELLA REGIONE CAMPANIA, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5097/2017 della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 02/08/2017 R.G.N. 116/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/04/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1. NOME COGNOME, con ricorso depositato il 9 gennaio 2013 presso il Tribunale di Torre Annunziata, ha esposto che: -aveva lavorato alle dipendenze dell’RAGIONE_SOCIALE con contratti a tempo determinato ed aveva partecipato alla procedura di stabilizzazione disposta con legge della Regione Campania n. 1/2008; -era stata inclusa nell’elenco del ruolo sanitario, profilo di fisioterapista, approvato con decreto dirigenziale n. 59/2009 pubblicato sul BURC n. 36 del 10/7/2009 nonché nella graduatoria, sempre relativa al profilo di fisioterapista, formata dall’RAGIONE_SOCIALE ed approvata con delibera del Commissario Straordinario n. 722/2010; -aveva ricevuto telegramma in data 29/7/2010 e successiva nota prot. n. 5308 del 30/7/2010 con la quale la si convocava per il 3/8/2010 per la scelta ‘della decorrenza e della sede di assegnazione’ e le si chiedeva di presentare la documentazione finalizzata alla sottoscrizione del contratto; -che era stata fissata la data per l’immissione in possesso per il giorno 1/9/2010; -aveva ricevuto successiva comunicazione della sospensione di tale immissione in possesso; -con decreti nn. 22 e 41 del Presidente della Regione Campania quale commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro del settore sanitario aveva disposto il blocco delle assunzioni.
Aveva chiesto la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella categoria collaboratore sanitario, profilo fisioterapista, previa disapplicazione e/o dichiarazione di invalidità ed inefficacia della comunicazione di sospensione della sua immissione in possesso.
Il Tribunale accoglieva la domanda sul rilievo che il divieto del commissario e i provvedimenti dell’RAGIONE_SOCIALE non potessero incidere su un diritto già perfezionato.
La Corte territoriale accoglieva l’impugnazione dell’RAGIONE_SOCIALE evidenziando che l’avvenuto inserimento in graduatoria e l’invio di un telegramma per la scelta della sede non valesse assolutamente a configurare un comportamento concludente dell’RAGIONE_SOCIALE.
Rilevava che nessun contratto era stato sottoscritto e che pertanto legittime erano le successive, difformi, determinazioni dell’RAGIONE_SOCIALE, in linea con le determinazioni commissariali.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME con tre motivi;
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso e l’RAGIONE_SOCIALE atto di adesione.
CONSIDERATO CHE
NOME COGNOME ha rinunciato al ricorso, con atto depositato il 29 marzo 2024, allegando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.
La rinuncia ha i requisiti richiesti dall’art. 390 cod. proc. civ. e di essa è stata data comunicazione alla parte controricorrente a cura della cancelleria.
L’intervenuta rinuncia al ricorso comporta, ex art. 391, comma 4, cod. proc. civ., l’estinzione del processo, senza pronuncia sulle spese, vista l’accettazione manifestata da parte controricorrente, sicché non si può dare seguito alla richiesta della RAGIONE_SOCIALE di provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
Il tenore della pronuncia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P .R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, co. 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, prevedente l’obbligo, per il ricorrente non
vittorioso, di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione, trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione (cfr. Cass. 30 settembre 2015, n. 19560; Cass. 12 ottobre 2018, n. 25485).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità; nulla per le spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis , dello stesso articolo 13.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 4 aprile 2024.