Estinzione del Processo: Cosa Succede Quando le Parti si Accordano in Cassazione?
L’estinzione del processo rappresenta una delle modalità con cui un giudizio può concludersi prima di arrivare a una sentenza che decida nel merito della questione. Recentemente, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 11915/2024, ha fornito un chiaro esempio di come ciò possa avvenire, analizzando un caso in cui le parti hanno concordemente chiesto di porre fine al contenzioso per una sopravvenuta carenza di interesse. Esaminiamo i dettagli di questa importante decisione procedurale.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una controversia tra un’importante università italiana e un suo ex collaboratore linguistico. La disputa verteva sul trattamento economico e sull’inquadramento contrattuale del lavoratore. Dopo una decisione della Corte d’Appello sfavorevole all’ateneo, quest’ultimo ha deciso di presentare ricorso per Cassazione.
Tuttavia, prima che la Suprema Corte potesse esaminare il caso nel merito, è intervenuto un fatto nuovo: le parti hanno trovato un accordo stragiudiziale. Di conseguenza, l’università ha presentato una formale “istanza di estinzione per sopravvenuta carenza di interesse”, a cui il legale del lavoratore ha prontamente aderito.
La Valutazione sull’Estinzione del Processo
Di fronte a questa richiesta congiunta, la Corte di Cassazione si è trovata a dover qualificare giuridicamente l’atto. L’istanza di estinzione, sottoscritta anche dal difensore del controricorrente, è stata considerata equivalente a una dichiarazione di rinuncia al ricorso, formalmente accettata dalla controparte. Questo passaggio è fondamentale, poiché la rinuncia accettata è una delle cause tipiche che portano all’estinzione del processo.
La Corte ha inoltre rilevato che l’ente previdenziale, anch’esso parte del giudizio, non aveva svolto attività difensiva, risultando quindi ininfluente ai fini della decisione sulle spese processuali tra le parti principali.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Corte si basa su principi di economia processuale e sulla volontà delle parti. Se i soggetti coinvolti non hanno più interesse a una pronuncia del giudice, non ha senso che lo Stato impegni risorse per proseguire il giudizio. L’ordinanza ha chiarito tre punti cruciali:
1. Qualificazione dell’Istanza: L’istanza congiunta è stata interpretata come una rinuncia al ricorso accettata, il che ha determinato l’automatica estinzione del procedimento.
2. Regolamentazione delle Spese: Data l’adesione del controricorrente all’istanza e l’assenza di attività difensiva da parte dell’ente previdenziale, la Corte ha deciso di compensare integralmente le spese di lite. Ciò significa che ogni parte si è fatta carico dei propri costi legali, una soluzione equa vista la conclusione consensuale della vicenda.
3. Raddoppio del Contributo Unificato: La Corte ha precisato che l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto come sanzione per i ricorsi inammissibili o infondati, non si applica nei casi di estinzione del processo. Questa ipotesi, infatti, non è contemplata dalla norma (art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002), poiché il giudizio si chiude senza una valutazione sul merito del ricorso.
Conclusioni
La decisione in esame offre un’importante lezione pratica sulla gestione del contenzioso. Dimostra che le parti mantengono la facoltà di porre fine a una lite anche nella fase più alta del giudizio, quella di legittimità. L’estinzione del processo per accordo tra le parti rappresenta uno strumento efficiente per evitare ulteriori costi e tempi processuali quando la controversia ha perso la sua ragion d’essere. Infine, la pronuncia ribadisce un principio procedurale fondamentale: la sanzione del raddoppio del contributo unificato è legata all’esito negativo del ricorso nel merito e non si applica quando il processo si conclude per motivi procedurali come la rinuncia.
Cosa significa estinzione del processo?
Significa che il procedimento giudiziario si conclude prima di arrivare a una decisione sul merito della causa. In questo caso, è avvenuta perché la parte ricorrente ha rinunciato al ricorso e la controparte ha accettato tale rinuncia.
Perché la Corte ha compensato le spese legali?
La Corte ha deciso di compensare le spese, ovvero che ogni parte paghi le proprie, a causa dell’accordo raggiunto tra le parti principali (adesione all’istanza di estinzione) e della mancata attività difensiva di una terza parte coinvolta (l’I.N.P.S.).
In caso di estinzione del processo, si paga il doppio del contributo unificato?
No. La Corte ha chiarito che i presupposti per il raddoppio del contributo unificato non sussistono, poiché l’estinzione del processo è un’ipotesi non prevista dalla norma che regola tale sanzione, la quale si applica solo in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11915 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 11915 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 33184-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , in persona del Rettore pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende unitamente all ‘ AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso l ‘ Avvocatura Centrale dell ‘ Istituto, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME , NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– resistente con mandato –
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 07/03/2024
CC
avverso la sentenza n. 536/2019 della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, depositata il 7/5/2019 R.G.N. 398/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/3/2024 dal AVV_NOTAIO; rilevato parte ricorrente ha depositato motivata «istanza di estinzione per sopravvenuta carenza di interesse», sottoscritta per adesione dal difensore del controricorrente; ritenuto che l’istanza di estinzione va considerata equivalente a una dichiarazione di rinuncia al ricorso, accettata dal controricorrente, mentre l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese; ritenuto, pertanto, che il processo si è estinto e che non occorre provvedere sulle spese di lite, stanti l’adesione all’istanza della parte controricorrente e l’assenza di attività difensiva da parte dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE; dato atto, infine, che, in base all’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del D.P.R. 115 del 2002, posto che l’estinzione del processo è ipotesi non contemplata in quella disposizione;
P.Q.M.
la Corte dichiara l’estinzione del processo e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 7/3/2024.