Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 9606 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 9606 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10250/2023 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti.
-ricorrente-
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro p.t. e PREFETTURA di GROSSETO, in persona del Prefetto p.t., elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso l ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEO RAGIONE_SOCIALE, che li rappresenta e difende ex lege.
-resistenti-
Avverso l’ ORDINANZA del GIUDICE DI PACE di GROSSETO, nel proc. n. 1200/2022, depositata il 10/05/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
1.- Con ordinanza depositata il 27/2/2023, il Giudice di pace di Grosseto ha rigettato l’opposizione proposte ex art. 13 comma VIII T.U. 286/98 e art. 18 d.lgs. n.150/2011 da NOME COGNOME, cittadino del Marocco, avverso il decreto emesso ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.13, comma 2, lett. a, del d.lgs n.286/1998 il 20/5/2022, con cui il Prefetto di Grosseto aveva disposto l’espulsione RAGIONE_SOCIALE‘opponente dal territorio nazionale.
Avverso la predetta ordinanza il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un mezzo; il RAGIONE_SOCIALE e la Prefettura di Grosseto hanno depositato mero atto di costituzione.
É stata disposta la trattazione camerale.
CONSIDERATO CHE:
2.- Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art.13 comma 8 D.L.vo 286/1998, degli artt. 112 e 113 c.p.c., art.24 Cost., art.6 e 7 Convenzione europea dei diritti RAGIONE_SOCIALE‘uomo.
Il ricorrente deduce l’errata qualificazione giuridica RAGIONE_SOCIALE‘atto impugnato e dei suoi effetti da parte del Giudice di prime cure, nonché la violazione del diritto di difesa e ad un equo processo.
Il ricorrente lamenta che il Giudice di pace avrebbe assecondato l’automatismo espulsivo RAGIONE_SOCIALEa P.A., nonostante l’applicabilità RAGIONE_SOCIALEa previsione di cui all’art.103, comma 11, del d.l. n.34/2020 e la pendenza del ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale RAGIONE_SOCIALEa Toscana avverso il rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda di sanatoria.
Sostiene che il Giudice di pace avrebbe omesso di valutare le prove dedotte, atteso che non corrisponderebbe al vero che NOME fosse a conoscenza del rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda di sanatoria fin dal 07/12/2021, circostanza deducibile -sempre secondo il ricorrente – dai motivi di ricorso proposti al TAR.
Il motivo è infondato.
Dopo la presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione di emersione ex art. 103 d.l. 34/2020, non può essere legittimamente disposta l’espulsione del lavoratore straniero “in emersione”, salvo che lo stesso risulti pericoloso per la sicurezza RAGIONE_SOCIALEo Stato o ricorrano le condizioni descritte al comma 10 RAGIONE_SOCIALEa stessa disposizione, fino alla conclusione RAGIONE_SOCIALEa procedura (Cass. n. 26863/2022).
Tuttavia, nel caso concreto, la procedura di emersione si era conclusa fin dal 7 dicembre 2021, con atto notificato a mani RAGIONE_SOCIALEo straniero ed a lui noto, ossia ben prima del decreto di espulsione, in data 20 maggio 2022. Per tali ragioni, il Giudice di pace ha anche applicato l’art. 96 c.p.c., non specificamente impugnato in questa sede.
I motivi familiari che osterebbero all’espulsione (la presenza di uno zio in Italia) e la proposizione di un giudizio amministrativo risultano dedotti, peraltro del tutto genericamente, solo in questa sede, né il ricorrente ha provato di avere tempestivamente sottoposto queste questioni al Giudice di pace.
3.- In conclusione, il ricorso va rigettato.
Nulla spese in assenza di attività difensiva RAGIONE_SOCIALE‘intimato.
Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto (Cass. S.U. n. 23535/2019).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
-Dà atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n.115, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente , RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il giorno 18 gennaio 2024.