Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 17359 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 17359 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 20069-2023 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio legale RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– resistenti con mandato –
per la correzione dell’ordinanza n. 26842/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 23/10/2018 R.G.N. 21394/2014;
R.G.N. 20069/2023
COGNOME.
Rep.
Ud. 26/03/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza di primo grado, rigettò l’opposizione proposta dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso la cartella di pagamento notificata il 19.3.2007 e recante l’importo di € 230.870,91 a titolo di contributi omessi negli anni 2001, 2002 e 2004, sanzioni interessi e spese sul rili evo che l’RAGIONE_SOCIALE avesse offerto la prova dell’esistenza del credito esibendo le denunce trimestrali di assunzione di operai a tempo determinato senza che fossero stati versati i dovuti contributi; che la cartella fosse sufficientemente specifica e chiara si da far comprendere alla società qual’ era il credito riportato che peraltro era stato preceduto dall’invio di avviso bonario; che gli importi chiesti erano vincolati nel loro ammontare e frutto di una semplice operazione matematica basata su dati noti alla parte e comunque riportati nelle denunce trimestrali presentate dalla società e dalle quali aveva tratto origine; che le stampe informatiche depositate dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE fossero idonee a dimostrare i presupposti della richiesta riportata in cartella e la società le aveva genericamente contestate deducendo l’esistenza di eventi calamitosi di cui però non aveva offerto la prova e senza dimostrare che le dichiarazioni non erano state presentate o avessero contenuto diverso.
Con ordinanza di questa Corte n. 26842 del 2018 è stato rigettato il ricorso proposto dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e la società è stata condannata a pagare le spese all’RAGIONE_SOCIALE.
Con ricorso ex art. 391 bis c.p.c., notificato il 9.10.2023, la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha chiesto la correzione dell’errore materiale in cui era incorsa la Corte di cassazione che pur dando atto del mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , che aveva depositato soltanto una procura, ha tuttavia in dispositivo condannato la società al pagamento
delle spese che sono state liquidate in € 5.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.
Nessuno si è costituito per la parte intimata nonostante la ritualità della notifica del ricorso.
RITENUTO CHE
Il ricorso è fondato.
5.1. Risulta dagli atti di causa che nel giudizio iscritto al ruolo al n. 21394 del 2014 e definito con ordinanza di questa Corte n. 26842 del 2018 l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si è limitato a depositare una delega e non ha svolto alcuna attività difensiva.
5.2. Di tale circostanza viene dato atto anche nel l’ordinanza oggetto della richiesta di correzione. Nella esposizione in fatto si riferisce che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha depositato procura apposta in calce alla copia notificata del ricorso per cassazione e, al termine della motivazione, si dispone che ‘non si deve provvedere sulle spese non avendo l’RAGIONE_SOCIALE svolto attività difensiva’.
5.3. Per mero errore materiale, perciò, nella parte dispositiva della sentenza la ricorrente è stata condannata a pagare le spese in favore della parte che, si era dato atto, non aveva svolto alcuna attività difensiva.
5.4. Ne consegue che tale errore deve essere emendato e si deve disporre che nulla è dovuto per le spese all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Nulla occorre statuire sulle spese processuali, poiché il procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 391-bis c.p.c. non configura di regola ipotesi di soccombenza, per la sua natura sostanzialmente amministrativa (Cass. Sez. U, 9438/2002, 10203/2009; Cass. 27196/2018, 26566/2023)
P.Q.M.
La Corte dispone la correzione dell ‘ ordinanza n. 26842 del 2018 nel senso che nel dispositivo, a pag. 5, la frase «condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio
di legittimità che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre ad € 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge» sia sostituita con la frase «nulla per le spese del giudizio di legittimità».
Dispone che la correzione sia annotata sull’originale del provvedimento corretto.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2024.