Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 17544 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 17544 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8547/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentate e difese da se stesse, unitamente all’ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrenti- avverso l’ ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 26321/2021 depositata il 29/09/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2024 dal Presidente NOME COGNOME.
REVOCAZIONE. ART. 391BIS C.P.C.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Benevento, NOME e NOME COGNOME allo scopo di ottenere, in un unico contesto, la risoluzione di una serie di vertenze intercorrenti tra le parti.
A sostegno della domanda espose, fra l’altro, che fra essa attrice e le due convenute, svolgenti la professione di avvocato, era stato concluso un accordo in base al quale la società aveva messo a disposizione autovetture nuove di fabbrica, sostituendole ogni due anni, con il carico dei conseguenti costi di utilizzo, mentre le COGNOME avevano assicurato alla società attrice la loro assistenza legale in una serie di giudizi che la vedevano coinvolta. Aggiunsero che, a seguito della presentazione della domanda di divorzio da parte di NOME COGNOME, socio della società attrice, nei confronti di NOME COGNOME, quest’ultima aveva assunto un atteggiamento di reazione personale, allo scopo di vessare la società RAGIONE_SOCIALE. Ne era conseguita, da parte delle COGNOME, la promozione di dieci giudizi monitori per il pagamento delle loro competenze professionali; ragione per cui la società attrice chiese che il Tribunale decidesse con una sola pronuncia sia la domanda di pagamento proposta dalla società attrice per l’utilizzo delle autovetture sia le pretese professionali delle avvocatesse COGNOME. La società attrice chiese pure, in via subordinata, l’accoglimento della domanda di ingiustificato arricchimento.
Si costituirono in giudizio le convenute, chiedendo il rigetto di tutte le domande e proponendo domanda riconvenzionale per il pagamento delle loro spettanze professionali.
Il Tribunale -dopo aver riunito il giudizio promosso dalla società RAGIONE_SOCIALE con sei giudizi di opposizione ad altrettanti decreti ingiuntivi ottenuti dalle RAGIONE_SOCIALE -rigettò la domanda della parte attrice, accolse in parte la riconvenzionale, condannò la società
attrice al pagamento della somma portata da quattro dei decreti ingiuntivi opposti e pose a suo carico le spese di lite.
La sentenza, impugnata dalla società RAGIONE_SOCIALE, è stata confermata dalla Corte d’appello di Napoli, la quale ha condannato la parte appellante alla rifusione delle ulteriori spese del grado.
La società soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello, con atto affidato a dieci motivi, e questa Corte, con l’ordinanza 29 settembre 2021, n. 26321, ha accolto il sesto e l’ottavo motivo di ricorso, ha dichiarato inammissibili gli altri ad eccezione dei motivi quinto e nono, dichiarati assorbiti, ha cassato la sentenza in relazione e ha rinviato alla stessa Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Ai limitati fini che interessano in questa sede, si rileva che l’ordinanza suindicata ha dichiarato inammissibile il terzo motivo di ricorso, avente ad oggetto, tra l’altro, la presunta violazione degli artt. 1803, 1806 e 1808 cod. civ. in tema di comodato, ed è poi passata all’esame del quarto motivo di ricorso, relativo alla domanda di indebito arricchimento, affermando che esso era stato erroneamente indicato come quinto.
Avverso l’ordinanza di questa Corte propone ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 391 -bis cod. proc. civ., la società RAGIONE_SOCIALE, con atto affidato ad un solo motivo contenente una domanda relativa all’eventuale giudizio rescissorio .
Resistono le avvocatesse NOME e NOME COGNOME con un unico controricorso.
Le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 395, n. 4), cod. proc. civ., e degli artt. 3, 24 e 111 Cost. per asserita presenza di un errore di percezione.
Dopo aver ricordato quali siano, in base alla giurisprudenza di legittimità e del Consiglio di Stato, le caratteristiche dell’errore revocatorio, la società ricorrente osserva che l’omessa lettura di uno dei motivi di ricorso per cassazione determina un errore di fatto suscettibile di essere corretto con l’impugnazione per revocazione. Nel caso di specie, l’impugnata ordinanza di questa Corte avrebbe totalmente omesso di scrutinare e di pronunciarsi sul quarto motivo di ricorso, come risulterebbe in modo evidente dal fatto che l’ordinanza impugnata è passata dal terzo al quarto motivo ritenendo che quest’ultimo fosse stato rubricato come quinto. Ricorda la parte ricorrente che nel quarto motivo si era lamentata la violazione degli artt. 1803, 1806 e 1808 cod. civ. in tema di comodato, sul rilievo che l’utilizzo gratuito delle autovetture, ritenuto giustificato dalla Corte d’appello, è cosa diversa dall’integrale esonero dai costi conseguenti al loro utilizzo. Le spese di uso, manutenzione ordinaria e riparazioni periodiche per la cura del bene dato in comodato gravano, secondo la ricorrente, a carico del comodatario; di talché l’impugnata ordinanza dovrebbe essere revocata, con accoglimento del quarto motivo di ricorso.
Giova innanzitutto premettere che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che l’impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell’ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l’esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti di causa. Ne consegue che è esperibile, ai sensi degli artt. 391bis e 395, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., la revocazione per l’errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con
motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un’errata considerazione e interpretazione dell’oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio (Sezioni Unite, sentenza 27 novembre 2019, n. 31032).
2.1. Sulla base di quest’orientamento, al quale il Collegio odierno intende dare continuità, bisogna verificare se, effettivamente, l’ordinanza impugnata sia incorsa in un’omissione di pronuncia.
La risposta è positiva.
Ed invero, nell’originario ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, odierna ricorrente, erano stati formulati, tra gli altri, un terzo motivo e poi un quarto, subordinato, per violazione (fra l’altro) anche delle norme sul contratto di comodato.
L’ordinanza n. 26321 del 2021 ha esaminato solo in parte il terzo motivo -senza rispondere, peraltro, alle prospettate violazioni di legge in tema di comodato -ed è poi passata al quarto motivo, affermando che esso era stato indicato come quinto. Nel riportare la censura contenuta in tale presunto quarto motivo, questa Corte ha descritto la censura contenuta, invece, nel quinto. Ne consegue che il quarto motivo di ricorso (formulato alla p. 42 dell’originario ricorso) non è stato realmente scrutinato, né può ritenersi che la censura in tema di comodato abbia ottenuto una risposta nell’ambito dell’esame del terzo motivo. E la prova ultima che conferma l’omissione sta nel fatto che l’originario ricorso conteneva dieci motivi, mentre l’ordinanza qui impugnata ne ha esaminati, in tutto, soltanto nove.
2.2. Una volta acclarata l’esistenza dell’omissione, bisogna stabilire se sia o meno ammissibile la revocazione proposta avverso le decisioni di questa Corte che si sono concluse con un
accoglimento parziale del ricorso; dovendosi decidere, cioè, se sia ammissibile l’impugnazione qui in esame in relazione ad una pronuncia che abbia già cassato la sentenza di merito (com’è appunto avvenuto nel caso di specie).
Anche in relazione a tale quesito la risposta è positiva.
Occorre ricordare, infatti, che questa Corte ha già esaminato il problema ed è pervenuta alla conclusione secondo cui il ricorso per revocazione delle pronunce di cassazione con rinvio deve ritenersi inammissibile soltanto se l’errore revocatorio enunciato abbia portato all’omesso esame di eccezioni, questioni o tesi difensive che possano costituire oggetto di una nuova, libera ed autonoma valutazione da parte del giudice del rinvio, ma non anche se la pronuncia di accoglimento sia fondata su di un vizio processuale dovuto ad un errore di fatto o se il fatto di cui si denuncia l’errore percettivo sia assunto come decisivo nell’enunciazione del principio di diritto, o, nell’economia della sentenza, sia stato determinante per condurre all’annullamento per vizio di motivazione (così l’ordinanza 17 maggio 2018, n. 12046, ribadita dall’ordinanza 17 marzo 2023, n. 7758).
L’ordinanza n. 12046 cit., ricostruendo e ricomponendo quello che sarebbe potuto diventare un vero e proprio contrasto di giurisprudenza, ha dato continuità all’orientamento che riteneva inammissibile la revocazione delle sentenze di accoglimento «soltanto se l’errore revocatorio denunciato abbia portato all’omesso esame di eccezioni, questioni e tesi difensive che possano costituire oggetto di una nuova, libera ed autonoma valutazione da parte del giudice di rinvio». Ed è pervenuta a questa conclusione sulla base della semplice e decisiva affermazione secondo cui non di deve discutere « superfluamente » di revocazione «se la materia su cui deve cadere l’accertamento del giudice di rinvio include (espressamente o implicitamente) la materia che si pretende essere incisa dall’errore di fatto del giudice di legittimità».
La bontà di tale approdo interpretativo risulta ulteriormente rafforzata dall’esame del caso di specie, nel quale l’ordinanza di questa Corte oggetto del giudizio di revocazione aveva sì accolto due tra i motivi di ricorso allora proposti -cassando quindi l’impugnata sentenza di merito con rinvio ma in relazione a punti affatto diversi da quelli incisi dall’impugnazione odierna. In altri termini, se oggi la revocazione fosse dichiarata inammissibile perché avente ad oggetto una decisione di cassazione con rinvio, si perverrebbe al risultato, del tutto illogico e contrario ai principi del giusto processo, di precludere ogni esame sul punto in relazione al quale sussiste il vizio revocatorio, dal momento che il giudizio di rinvio è stato disposto per altri profili.
La revocazione, dunque, deve ritenersi, anche sotto questo aspetto, ammissibile. E, per le ragioni ora illustrate, è evidente come sia irrilevante la circostanza, documentata dalle parti controricorrenti, che la Corte d’appello di Napoli si sia nel frattempo pronunciata nel giudizio di rinvio disposto dall’ordinanza di cassazione impugnata in questa sede col ricorso per revocazione (sentenza n. 1198 del 2024, depositata in memoria).
2.3. La fase rescindente del giudizio di revocazione si conclude, quindi, con l’accoglimento del motivo di ricorso, il che impone di revocare, in parte qua , l’ordinanza impugnata e di passare alla successiva fase rescissoria, esaminando il quarto motivo dell’originario ricorso, che è stato pretermesso nell’ordinanza qui impugnata.
2.4. Il motivo di ricorso, peraltro, quando non inammissibile, è comunque privo di fondamento.
Ed invero, la sentenza 24 aprile 2019, n. 2269, della Corte d’appello di Napoli, successivamente cassata dall’ordinanza di questa Corte n. 26321 del 2021, ha osservato che l’appello proposto in quella sede era fondato su sette motivi. Tra questi, l’unico che aveva una qualche attinenza con la questione posta
dall’odierna ricorrente e cioè il mancato pagamento delle somme per spese di uso, manutenzione ordinaria e riparazioni periodiche per la cura del bene dato in comodato -era il primo, dove si dice che la società RAGIONE_SOCIALE aveva lamentato il mancato riconoscimento dell’esistenza di un rapporto di noleggio tra le parti.
Nel rispondere a quel motivo di appello, la Corte napoletana ha osservato che, se da un lato il «rapporto di noleggio oneroso» poteva ritenersi sussistente, vi erano tuttavia elementi tali da far ritenere che quel contratto fosse un comodato gratuito. Quanto ad NOME COGNOME, la Corte d’appello ha precisato che ella utilizzava «vetture regolarmente acquistate», e quindi non di proprietà della società RAGIONE_SOCIALE; mentre in relazione a NOME COGNOME, all’epoca dei fatti coniuge di NOME NOME, il comodato gratuito era da ricollegare a ragioni di carattere familiare. E, proprio esaminando il problema posto dal ricorso odierno, la Corte d’appello ha ritenuto essere «comprensibile che i costi di manutenzione delle auto siano stati sopportati dal marito COGNOME NOME, atteso l’ordinario menage familiare, che non fa patrimonializzare ogni prestazione compiuta da un coniuge verso l’altro».
Appare dunque con lampante chiarezza che la questione dei costi di gestione delle vetture date in comodato -che è stata oggetto del terzo e quarto motivo dell’originario ricorso per cassazione -non costituiva altro che la riproposizione di una questione dibattuta ed esaminata in sede di appello. Il che comporta che la censura sfuggita all’esame di questa Corte tornando a proporre, senza significative novità, una serie di considerazioni già ritenute prive di fondamento -si risolveva nell’indebita sollecitazione ad ottenere in sede di legittimità un diverso e non consentito esame del merito, a fronte di una decisione d’appello ampiamente e correttamente motivata.
D’altra parte, le censure contenute nel quarto motivo di ricorso non esaminato -che la parte ricorrente ha riproposto nella sede odierna -si rivelano inconferenti rispetto alla motivazione della Corte d’appello. Se, infatti, può essere ragionevole affermare, in astratto, che l’utilizzo gratuito delle vetture è «cosa diversa dall’integrale esonero dai costi conseguenti al loro utilizzo», è altrettanto vero che tale considerazione è del tutto avulsa dal contesto concreto, nel quale la Corte napoletana ha illustrato con chiarezza le ragioni per le quali aveva ritenuto che la gratuità fosse da intendere nel senso più completo.
Ciò comporta che il quarto motivo di ricorso a suo tempo proposto debba essere rigettato.
In conclusione, il ricorso è accolto nella sua fase rescindente, con conseguente revocazione dell’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto.
Decidendo, poi, la fase rescissoria, la Corte ritiene che il quarto motivo dell’originario ricorso, non esaminato dall’ordinanza n. 26321 del 2021, sia privo di fondamento.
Per quanto riguarda la liquidazione delle spese, la Corte valuta come doverosa la compensazione, sia per la fase rescindente che per quella rescissoria. Se la prima, infatti, si è conclusa favorevolmente per l’odierna ricorrente, è pur vero che l’esito finale del giudizio rescissorio è per essa sfavorevole, il che dà conto dell’opportunità di una compensazione; né occorre regolare le spese del precedente giudizio di cassazione, perché l’ordinanza qui parzialmente revocata aveva cassato la sentenza allora impugnata, rimettendo la liquidazione delle spese al giudice di rinvio.
Sussistono tuttavia le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, revoca l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo in fase rescissoria, rigetta il quarto motivo dell’originario ricorso per cassazione. Compensa integralmente le spese del presente giudizio di cassazione.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza