Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 12931 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 12931 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore:
Data pubblicazione: 10/05/2024
della Corte di cassazione ex art.391- bis cod. proc. civ. Consigliere
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME NOME COGNOME
Consigliere Ud. 22/02/2024 CC
NOME COGNOME NOME COGNOME
Consigliere – COGNOME.
NOME COGNOME
Presidente
Consigliere
Consigliere
COGNOME.
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
Consigliere
Consigliere – COGNOME.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 08716/2023 R.G., proposto da
NOME COGNOME ; rappresentat a e difesa dall’AVV_NOTAIO (pec dichiarata: EMAIL), in virtù di procura in calce al ricorso;
-ricorrente-
nei confronti di
NOME COGNOME ; rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME (pec dichiarata: EMAIL) e NOME COGNOME (EMAIL), in virtù di procura in calce al controricorso;
-controricorrente-
per la revocazione dell ‘ ordinanza n. 04760/2023 della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, depositata il 15 febbraio 2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 febbraio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME ricorre per revocazione con un unico, articolato motivo avverso l’ordinanza di questa Corte 15 febbraio 2023 , n. 4760; resiste con controricorso NOME COGNOME;
in seguito all’abrogazione del disposto di cui all’art.391 -bis , quarto comma, cod. proc. civ. -ed avuto riguardo alla nuova formulazione dell’art. 375 cod. proc. civ. (che prevede la pubblica udienza nei casi di revocazione di cui all’art. 391 -quater cod. proc. civ., ma non anche nei casi di cui al precedente art. 391bis ) -la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale;
il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni scritte; entrambe le parti hanno depositato memorie.
Considerato che:
con l’articolato motivo di revocazione, ulteriormente illustrato con la memoria depositata in vista dell’adunanza camerale, NOME COGNOME assume che l’ordinanza n. 4760 del 2023 di questa Corte sarebbe affetta da errore di fatto, ai sensi degli artt.391bis e 395, n.4, cod. proc. civ.;
con questa ordinanza, resa nel proc. iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO, era stato rigettato il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona che aveva dichiarato la risoluzione, per suo grave inadempimento, del contratto di locazione da lui stipulato con NOME COGNOME;
q uest’ultima, costituitasi nel giudizio di legittimità con controricorso, pur risultando vittoriosa, non aveva però ottenuto il favore delle spese a carico del ricorrente soccombente, perché il controricorso era stato dichiarato inammissibile, per essere stato
notificato oltre il termine di 40 giorni dalla notifica del ricorso, avvenuta il 5 settembre 2019;
l ‘errore revocatorio, secondo la ricorrente in revocazione, sarebbe consistito proprio nel rilievo della tardività della notifica del controricorso: la Corte, infatti, avrebbe erroneamente percepito tale circostanza, ritenendo che l’atto fosse stato posto in notifica il 17 ottobre 2019 (dunque, due giorni dopo il decorso del termine di 40 giorni dalla notifica del ricorso, scaduto il 15 ottobre 2019) laddove, al contrario, nell’ultima pagina del controricorso notificato, depositato agli atti, era stata apposta la ricevuta dell’u fficiale giudiziario, in cui si dava dato atto che la notifica era stata richiesta il precedente 10 ottobre (dunque, tempestivamente), mentre la data del 17 ottobre (indicata nella penultima pagina del medesimo atto processuale) era quella di spedizione del plico a mezzo del servizio postale, come risultava anche dai due avvisi di ricevimento indirizzati alla controparte, che attestavano l’avvenuta consegna del plico al destinatario il successivo 22 ottobre 2019;
alle deduzioni della ricorrente per revocazione, il controricorrente NOME COGNOME, dopo aver sollevato una preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso per « inesistenza/nullità della notifica poiché non effettuata nel domicilio fisico ovvero digitale dei procuratori costituiti » -e dopo aver ricordato che l’originario ricorso per cassazione era stato da lui notificato in data 5 settembre 2019 (sicché il termine per la notifica del controricorso da parte di NOME COGNOME sarebbe scaduto il 15 ottobre successivo) -risponde che « nella relazione di notificazione del controricorso della sig.ra COGNOME predisposta dall’Ufficiale giudiziario risulta, invece, che quest’ultimo ha provveduto a notifica a mezzo posta in data 17 ottobre 2019 ovvero due giorni dopo lo spirare del termine processuale » e precisa che «nel controricorso – a differenza del ricorso – non risulta peraltro il timbro di atto pervenuto e/o di urgenza di notifica dell’Ufficiale Giudiziario che
indichi una data differente di consegna rispetto a quella attestata con veridicità assoluta nella relata di notifica » (p. 4 del controricorso in revocazione);
in sede di memoria illustrativa, NOME COGNOME rileva che al momento del deposito, da parte sua, del controricorso in risposta al ricorso di NOME COGNOME (nel proc. iscritto al n. RNUMERO_DOCUMENTO), erano stati depositati due originali della nota di deposito, recanti, tra l’altro , « la data di presentazione per la notifica del controricorso »: di tali note, sottoscritte dal difensore e certificate dal funzionario della cancelleria, una era stata inserita dal cancelliere nel fascicolo di parte, l’ altra in quello d’ufficio ;
ciò rilevato, la sig.ra COGNOME fa presente di avere depositato telematicamente, nel presente procedimento per revocazione, il fascicolo di parte relativo al procedimento precedente, contenente la « nota di deposito e iscrizione a ruolo » del proprio controricorso, in cui sarebbe contenuta, tra l’altro, la certificazione che esso atto era stato presentato per la notifica il 10 ottobre 2019 (pp. 2-3 della memoria illustrativa);
a queste deduzioni, il sig. COGNOME, nella propria memoria, replica che « in nessun atto e/o documento prodotto nel precedente giudizio dall’a llora resistente COGNOME risultava la data del 10 ottobre 2019 », quale data in cui il controricorso sarebbe stato portato per la notifica all’ ufficiale giudiziario ed evidenzia che « la ricorrente non richiama i documenti già prodotti nel precedente giudizio … ma deposita in questo giudizio l’originale del controricorso notificato e -tramite lo strumento ex art. 372 c.p.c. -la nota di iscrizione a ruolo »;
in allegato al fascicolo d ‘ ufficio relativo al ricorso contrassegnato con il nNUMERO_DOCUMENTO, è presente il fascicolo di parte dell’originario ricorrente, NOME COGNOME, mentre non è agli atti il fascicolo di parte dell’originaria controricorrente NOME COGNOME, che risulta essere stato ritirato dal difensore in data 21 marzo 2023, dunque
successivamente alla conclusione del detto procedimento ma prima della notifica del ricorso per revocazione;
tutto ciò considerato, il ricorso per revocazione è manifestamente inammissibile;
ai fini della revocazione della sentenza per errore di fatto, ai sensi dell’art. 395, n. 4), cod. proc. civ., occorre che si integrino i seguenti presupposti:
l’errore (c.d. di percezione) non deve consistere in un errore di giudizio ma in un errore di fatto (svista percettiva immediatamente percettibile) che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa; esso postula l’esistenza di un contrasto – risultante con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive – fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali (Cass, Sez. Un., 27/11/2019, n. 31032; Cass. 11/01/2018, n. 442; Cass. 29/10/2010, n. 22171);
l’errore deve essere essenziale e decisivo, nel senso che, in mancanza di esso, la decisione sarebbe stata di segno opposto a quella in concreto adottata (Cass. 10/06/2021, n. 16439; Cass. 29/03/2016, n. 6038; Cass. 14/11/2014, n. 24334);
c) in particolare, l’errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione della sentenza di cassazione, ex artt. 391bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che la Corte può esaminare direttamente, con propria indagine di fatto, nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d’ufficio, e deve avere carattere autonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulla sentenza di legittimità; diversamente, ove l’errore sia stato causa determinante della sentenza di merito, in relazione ad atti o documenti che sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, il
vizio della sentenza deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione (Cass. 22/10/2018, n. 26643; Cass.18/02/2014, n. 3820);
d) il fatto incontrastabilmente escluso di cui erroneamente viene supposta l’esistenza (o quello positivamente accertato di cui erroneamente viene supposta l’inesistenza) non deve aver costituito oggetto di discussione nel processo e non deve quindi riguardare un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata; ove su un fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad una discussione in corso di causa, la pronuncia del giudice non si configura, infatti, come mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa delle risultanze processuali, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio (Cass. 26/01/2022, n. 2236; Cass. 22/10/2019, n. 26890; Cass. 04/04/2019, n. 9527; Cass. 30/10/2018, n. 27622; Cass. 08/06/2018, n. 14929);
e) sotto quest’ultimo profilo, va rilevato che nella nozione di punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare rientra non solo il fatto che è stato controverso in ragione di un effettivo dibattito fra le parti, ma anche quello che, introdotto da una parte per mezzo di un atto difensivo, è divenuto per ciò solo controvertibile, così da formare comunque oggetto, implicito o esplicito, della successiva pronuncia con cui il giudice ha definito il processo; invero, un qualsiasi punto (anche se concerne una questione rilevabile d’ufficio) -una volta che sulla base di poteri esercitabili dalla parte (come la presentazione di una memoria) o dal giudice (nel corso dell’ordinaria direzione del processo o nell’esercizio dei suoi poteri di controllo officiosi) è divenuto oggetto potenziale, per la sua stessa prospettazione, di dibattito processuale e, dunque, di decisione -diviene per ciò stesso un punto controverso tra le parti (Cass. 15/03/2023, n. 7435; Cass. 25/08/2023, n. 25283);
nella fattispecie, il fatto che sarebbe stato erroneamente supposto dalla sentenza impugnata (ovverosia, la ritardata notifica del
contro
ricorso -stimata dal Collegio come avvenuta, per il notificante, in data 17 ottobre 2019, anziché in data 10 ottobre 2019 -che ha determinato la declaratoria di inammissibilità dello stesso e la mancata condanna del ricorrente soccombente al rimborso delle spese sostenute dalla controricorrente vittoriosa), ha costituito un punto controverso nel senso sopra precisato, per essere stato introdotto nel giudizio a quo dalla parte ricorrente, che aveva eccepito la detta inammissibilità per tardività della notifica in sede di memoria illustrativa, così suscitando, sul punto, la statuizione oggi censurata per errore di fatto;
si conferma, dunque, la manifesta inammissibilità del ricorso per revocazione;
ove l’illustrata ragione di inammissibilità non ne avesse impedito la delibazione nel merito, il ricorso per revocazione sarebbe stato comunque infondato;
come si è detto, con detto ricorso NOME COGNOME ha depositato telematicamente il fascicolo di parte relativo al procedimento precedente, contenente -oltre ad una copia del detto controricorso in cui risulta appost o un timbro dell’RAGIONE_SOCIALE UNEP di Ancona recante la data del 10 ottobre 2019 quale ‘data richiesta’ -anche una « nota di deposito e iscrizione a ruolo », in cui è contenuta, tra l’altro, l ‘annotazione che esso atto era stato presentato per la notifica il 10 ottobre 2019;
questa circostanza, però, non è dirimente: come si è detto, infatti, il fascicolo di parte risulta essere stato ritirato dal difensore in data 21 marzo 2023 (dopo la conclusione del giudizio a quo ) e rimasto nella sua disponibilità prima della notifica del ricorso per revocazione;
non vi è, quindi, alcuna certezza sulla corrispondenza del suo contenuto attuale (ove pure si identifichi con esso il fascicolo depositato telematicamente) a quello originario;
in altre parole, l’attestazione dell’avvenuto deposito fa stato fino a quando il fascicolo sia rimasto nell’esclusiva disponibilità della
cancelleria di questa Corte, rispondendo solo a questa condizione il cancelliere della corrispondenza del contenuto elencato nella nota agli specifici atti in concreto ed effettivamente prodotti nel fascicolo cui la nota accede; una volta rientrato il fascicolo nella disponibilità della parte, quell’attestazione non può più ritenersi sufficiente, se non è integrata da altri inequivoci ed immodificabili elementi esterni, già portati a conoscenza della controparte e della Corte;
ove, dunque, fosse possibile la delibazione nel merito del ricorso per revocazione (da dichiararsi invece inammissibile per le ragioni sopra illustrate), dovrebbe escludersi la prova appagante che il Collegio fosse incorso nell’errore di fatto che gli viene imputato, poiché , una volta ritirato il fascicolo di parte del ricorrente o del controricorrente, un documento può provarsi essere stato in quel fascicolo esistente al momento della decisione della Corte di cassazione soltanto se tale esistenza risulti da altri elementi non rientranti nella disponibilità materiale della parte che avrebbe interesse a dimostrarla (cfr., in termini, Cass. 21/05/2015, n. 10517);
in definitiva, il ricorso per revocazione va dichiarato inammissibile;
le spese del giudizio di revocazione seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo;
a i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di revocazione, che liquida in euro 3.200,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art.13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione