Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 17347 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 17347 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/06/2024
O R D I N A N Z A
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro, rappresentato e difeso ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, domiciliato presso i suoi uffici in Roma, INDIRIZZO.
Ricorrente
contro
Giudice NOME e Giudice NOME , rappresentati e difesi per procura alle liti in calce al contro ricorso dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliati presso lo RAGIONE_SOCIALE in Nocera Inferiore, INDIRIZZO.
Controricorrenti
e
Giudice NOME .
Intimata avverso il decreto n. 2382/2022 RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Salerno, depositato il 19. 7. 2022.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta dal consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 5. 4. 2024.
Fatti di causa e ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione
Con decreto n. 2382 del 19. 7. 2022 la Corte d’Appello di Salerno, decidendo sull’opposizione proposta ai sensi dell’art. 5 ter legge n. 89 del 2001, condannò il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore di Giudice NOME, Giudice NOME e Giudice NOME RAGIONE_SOCIALE somma di euro 3.780,00 ciascuno, a titolo di equo indennizzo in relazione ad un giudizio penale iniziato con la costituzione di parte civile il 28. 6. 2000 e conclusosi, dopo un giudizio di rinvio, in cassazione con sentenza del 26. 3. 2013 ed un successivo giudizio civile per la liquidazione del danno, iniziato il 13. 5. 2005 e definito in primo grado con sentenza del 15. 9. 2020.
La Corte territoriale motivò la decisione rilevando che il giudizio penale, terminato con la condanna generica degli imputati al risarcimento del danno in favore degli attuali ricorrenti, ed il successivo giudizio civile da questi promosso per la sua liquidazione dovevano considerarsi un unico procedimento ai fini del diritto all’equ o indennizzo vantato in giudizio, con l’effetto che il termine semestrale per la proposizione RAGIONE_SOCIALE relativa domanda decorreva dalla definizione del giudizio civile ed era stato nella specie rispettato. Aggiunse che, ai fini del computo RAGIONE_SOCIALE eccessiva durata del giudizio civile, essendo esso una prosecuzione RAGIONE_SOCIALE domanda avanzata in sede penale, doveva ritenersi che la durata ragionevole dovesse essere pari ad un anno.
Per la cassazione di questo decreto, con atto notificato il 20. 2. 2023, ha proposto ricorso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, affidato a tre motivi.
Giudice NOME e Giudice NOME hanno notificato controricorso, mentre Giudice NOME non ha svolto attività difensiva.
Con il primo motivo di ricorso il RAGIONE_SOCIALE, denunciando violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, legge n. 89 del 2001, censura il capo RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata che ha considerato come unitariamente, ai fini RAGIONE_SOCIALE domanda di equo indennizzo avanzata ai sensi RAGIONE_SOCIALE legge n. 89 del 2001, il giudizio penale e quello civile. Si assume al riguardo che la Corte di appello ha seguito un principio affermato in giurisprudenza, ma lo ha applicato in modo rigido ed assoluto, senza considerare che la pretesa di essere risarciti dal danno
cagionato da un reato può essere esercitata direttamente dinanzi al giudice civile e non necessita alla parte di costituirsi nel giudizio penale, che pertanto appare il frutto di una sua libera scelta. Ne discende che quando il danneggiato, in luogo di agire direttamente dinanzi al giudice civile, si costituisce nel giudizio penale, egli accetta l’eventualità che il processo possa protrarsi per una maggiore durata.
Sotto altro profilo si adduce che la Corte di merito abbia trascurato di esaminare il comportamento RAGIONE_SOCIALE parte civile nel giudizio penale, verificando se essa avesse proposto una mera richiesta di condanna generica degli imputati al risarcimento del danno o comunque, in caso di richiesta determinata, avesse avanzato congrue istanze di prova al fine di provare l’entità del pregiudizio lamentato. Nel caso di specie, si precisa, gli esponenti erano rimasti inerti nel giudizio penale e solo in sede civile avevano articolato prova testimoniale ai fini RAGIONE_SOCIALE quantificazione del danno.
Il mezzo è infondato.
La decisione RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Salerno appare conforme al principio più volte affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di ragionevole durata del processo, allorquando venga proposta l’azione civile nel giudizio penale e tale giudizio si concluda con una sentenza di affermazione RAGIONE_SOCIALE penale responsabilità dell’imputato e di condanna generica RAGIONE_SOCIALE stesso (o del responsabile civile) al risarcimento del danno da liquidarsi in sede civile, il successivo giudizio civile che venga introdotto per la determinazione in concreto del danno non costituisce un autonomo giudizio, con l’effetto che i due giudizi, con riferimento alla loro durata, devono essere sottoposti a una valutazione unitaria. Ciò per l’evidente ragione che la pretesa sostanziale azionata dalla parte civile nel giudizio penale e successivamente dalla parte stessa nel giudizio civile è identica e che tale diritto, per ottenere concreta soddisfazione, ha richiesto la proposizione, dopo il giudizio penale, di un’azione in sede civile per la liquidazione del danno ( Cass. n. 22356 del 2023; Cass. n. 4436 del 2015; Cass. n. 4477 del 2007 ). Del tutto recessiva è pertanto l’argomentazione del ricorrente che la costituzione di parte civile nel giudizio penale in luogo dell’azione davanti al giudice civile costituisca una libera scelta del danneggiato,
non potendosi da ciò trarre alcuna conseguenza a carico RAGIONE_SOCIALE parte stessa se il processo penale ha una durata eccessiva, la quale evidentemente trova causa in carenze organizzative e non può essere certo ricondotta a ll’esercizio di un diritto soggettivo riconosciuto dall’ordinamento.
Parte ricorrente , tuttavia, contesta anche l’applicazione in concreto di tale orientamento da parte del giudice di merito, colpevole, a suo avviso, di non avere verificato con attenzione il contegno processuale degli esponenti nel giudizio penale, al fine di valutare se essi avessero coltivato l’azione civile in sede penale in modo da consentire al giudice di non fermarsi ad una sentenza di condanna generica degli imputati al risarcimento del danno, ma di provvedere egli stesso alla sua quantificazione, rendendo in tal modo non necessaria l’instaurazione del successivo giudizio in sede civile.
La critica non merita di essere accolta, risultando formulata in modo astratto e generico, senza specificare in particolare quali carenze siano addebitabili alla parte civile, indicando gli atti processuali da cui esse risulterebbero evidenziate. Lo stesso ricorso, del resto, riconosce che la parte nel giudizio penale aveva formulato domanda specifica di condanna degli imputati al pagamento di una somma determinata, rimettendosi in subordine ad una determinazione di giustizia. Invero la circostanza che il giudice penale pronunci sentenza di condanna generica degli imputati al risarcimento del danno in favore RAGIONE_SOCIALE parte civile non segnala di per sé alcuna inerzia d i quest’ultima, essendo la relativa pronuncia rimessa ad una valutazione del giudice di merito , ai sensi dell’art. 539 c.p.p..
Il motivo è pertanto infondato.
Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4, legge n. 89 del 2001, assumendo che l’errore commesso dalla Corte di appello nel qualificare il giudizio penale e quello civile come procedimento unitario, l’ha anche por tata ad escludere che i ricorrenti fossero incorsi in decadenza, per inosservanza del termine di sei mesi stabilito dalla disposizione citata, che avrebbe dovuto invece essere dichiarata con riferimento al giudizio penale, conclusosi definitivamente nel 2013.
Il motivo va respinto a seguito del rigetto del motivo precedente, al cui accoglimento appare logicamente subordinato.
Il terzo motivo di ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, comma 2 bis, legge n. 89 del 2001, assumendo che la decisione impugnata è comunque erronea nella parte in cui ha ritenuto che il giudizio civile successivamente intrapreso dagli esponenti dovesse avere una durata ragionevole non superiore ad un anno, in luogo dei tre anni previsti dalla disposizione citata.
Anche questo motivo è infondato.
Una volta ritenuto, infatti, che il giudizio civile sulla liquidazione del danno in favore RAGIONE_SOCIALE parte civile costituita nel processo penale, a seguito di condanna generica, costituisca prosecuzione di quello originario iniziato con l’assunzione RAGIONE_SOCIALE qualità di parte civile, la conseguenza è che, la durata ordinaria del processo civile deve, di regola, essere calcolata in un anno, come quella di ogni fase successiva al primo ed al secondo grado di giudizio ( Cass. n. 10534 del 2022 ).
Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore del procuratore dei controricorrenti, dichiaratosi antistatario, delle spese di giudizio, che liquida in euro 1.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 aprile 2024.