Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 18382 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 18382 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2738/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-controricorrente e ricorrente incidentaleavverso DECRETO di CORTE D’APPELLO BARI n. 1394/2022 depositata il 18/11/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Premesso che:
NOME COGNOME ricorre, sulla scorta di tre motivi, per la cassazione del decreto in epigrafe con cui la Corte d’Appello di Bari, adita dal ricorrente con opposizione ex art. 5 -ter l. 89/2001 avverso il decreto del consigliere delegato che, riconosciuta fondata la domanda di equo indennizzo per irragionevole durata RAGIONE_SOCIALE procedura fallimentare RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in cui il ricorrente era stato ammesso a far valere un credito da lavoro dipendente nella misura di €84.903,86, tra retribuzioni e TFR, aveva liquidato un indennizzo ritenuto dal ricorrente insufficiente, ha respinto l’opposizione e confermato la liquidazione dell’indennizzo del giudice monocratico in €400,00 per ciascuno dei primi tre anni di ritardo e in € 480,00 per il quarto, quinto e sesto anno;
2.il RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso e propone ricorso incidentale basato su un motivo;
il ricorrente principale ha depositato memoria;
considerato che:
1.con il primo motivo di ricorso principale, riferito all’art. 360 co. 1 n. 3), c.p.c., viene lamentata ‘la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 bis RAGIONE_SOCIALE l. 89/2001′. Viene lamentato altresì che il provvedimento impugnato manca di motivazione.
In particolare il ricorrente deduce che la Corte di Appello ha trascurato di fare effettivo riferimento ai parametri di quantificazione dell’art. 2 bis cit. limitandosi ad un richiamo ad alcuni di essi con conseguente incomprensibilità del perché RAGIONE_SOCIALE conferma RAGIONE_SOCIALE liquidazione dell’indennizzo nella misura annua minima di legge;
con il secondo motivo di ricorso principale, riferito all’art. 360 co. 1 n. 3) e n.5), c.p.c. viene lamentata ‘la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 bis RAGIONE_SOCIALE l. 89/2001 e omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio’.
Il fatto decisivo viene individuato nella ‘natura alimentare del credito’. Si sostiene che la Corte di Appello, se avesse tenuto conto RAGIONE_SOCIALE natura alimentare del credito, ‘avrebbe diversamente deciso sulla quantificazione dell’indennizzo’;
con il terzo motivo di ricorso principale, riferito all’art. 360 co. 1, n. 3), c.p.c., viene lamentata ‘la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e del d.m. 55 del 2014, artt. 1,4, e 5 e dell’art. 2233 c.c.’. Viene lamentata altresì la ‘errata o mancata motivazione’ del provvedimento impugnato.
Viene dedotto che senza alcuna motivazione la Corte di Appello ha confermato la liquidazione delle spese operata dal giudice monocratico per la fase monitoria in soli 400 euro per compensi professionali, con scostamento notevole rispetto al parametro medio pari, in riferimento al valore RAGIONE_SOCIALE causa, di 473 euro;
con il motivo di ricorso incidentale il RAGIONE_SOCIALE, in riferimento all’art. 360 co. 1 n. 3), c.p.c., lamenta ‘la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 bis RAGIONE_SOCIALE l. 89/2001 nonché dell’art. 75 c.p.c.’. Deduce che la Corte di Appello avrebbe dovuto riformare il provvedimento del giudice monocratico in quanto facente erroneamente riferimento, come dies a quo del termine di cui all’art. 2, c. 2 bis, RAGIONE_SOCIALE l.89 del 2001, al giorno RAGIONE_SOCIALE presentazione, da parte del ricorrente, dell’istanza di ammissione al passivo -l’8 febbraio 2010 -e non, come sarebbe stato corretto, al giorno RAGIONE_SOCIALE ammissione del ricorrente al passivo, il 17 luglio 2014;
è logicamente prioritaria la questione sollevata con il motivo di ricorso incidentale.
5.1. Il motivo è infondato.
5.2. Ai fini del calcolo del termine di cui all’art. 2, comma 2-bis, RAGIONE_SOCIALE l.89 del 2001 (secondo cui si considera rispettato il termine ragionevole di durata del processo, ‘se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni’), questa Corte si è ormai stabilmente orientata nel senso che, ‘ ove il processo presupposto sia un procedimento fallimentare, la sua durata, ai fini dell’accertamento in ordine alla violazione del termine ragionevole, deve essere commisurata, per il creditore insinuato, al periodo compreso tra la proposizione RAGIONE_SOCIALE domanda di ammissione al passivo e la distribuzione finale del ricavato’. Invero, la domanda di insinuazione al passivo ‘genera la aspettativa di partecipazione al concorso nella prospettiva del migliore soddisfacimento possibile del diritto di credito fatto valere, aprendo quindi una fase processuale che non v’è alcuna ragione di considerare irrilevante, ai fini del calcolo RAGIONE_SOCIALE durata del processo, sino al momento in cui il diritto del creditore sia stato riconosciuto con la ammissione’ (v. tra molte Cass. 12861/2022 che prende le distanze da minoritario orientamento diverso -Cass. n. 21200 del 2018; Cass. n. 964 del 2019-, recuperando la continuità con le affermazioni degli anni precedenti). È stato di recente sottolineato da Cass. 324 del 5 gennaio 2024 che la conclusione a cui giunge questo orientamento è ‘l’unica coerente con il disposto di cui all’art. 94 legge fallim., secondo cui il ricorso contenente la domanda di ammissione di un credito al passivo ‘ produce di effetti RAGIONE_SOCIALE domanda giudiziale per tutto il corso del fallimento’ ed è ‘inoltre in linea con le decisioni di questa Corte che, in tema di durata ragionevole delle procedure concorsuali, segnalano la necessità di considerare la procedura unitariamente, tenendo anche conto RAGIONE_SOCIALE proliferazione di giudizi connessi o RAGIONE_SOCIALE pluralità di procedure concorsuali interdipendenti (Cass. n. 23982 del 2017; Cass. n. 9254 del 2012; Cass. n. 8668 del 2012)’.
5.3. Si osserva per completezza che il motivo contiene un riferimento all’art. 75 c.p.c. del tutto inconferente. La norma è relativa alla ‘capacità processuale’ delle parti intorno alla quale non vi è e non vi è mai stata questione;
il primo e il secondo motivo di ricorso principale possono essere esaminati assieme perché connessi.
6.1. Essi sono infondati.
L’art.2 bis RAGIONE_SOCIALE l.89/91 prevede, per quanto interessa, che ‘1. Il giudice liquida a titolo di equa riparazione, di regola, una somma di denaro non inferiore a euro 400 e non superiore a euro 800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo. La somma liquidata può essere incrementata fino al 20 per cento per gli anni successivi al terzo e fino al 40 per cento per gli anni successivi al settimo … , 2. L’indennizzo è determinato a norma dell’articolo 2056 del codice civile, tenendo conto: a) dell’esito del processo nel quale si è verificata la violazione di cui al comma 1 dell’articolo 2; b) del comportamento del giudice e delle parti; c) RAGIONE_SOCIALE natura degli interessi coinvolti; d) del valore e RAGIONE_SOCIALE rilevanza RAGIONE_SOCIALE causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali RAGIONE_SOCIALE parte’.
La Corte di Appello, al fine di motivare la conferma RAGIONE_SOCIALE quantificazione dell’indennizzo effettuata dal consigliere delegato, dopo aver ricordato che tale quantificazione era stata ritenuta dall’opponente non adeguata ‘trattandosi di credito alimentare e di notevole entità pari a €169.807,72’, ha evidenziato che nell’operare detta quantificazione il giudice delegato non aveva omesso ‘l’esame del fatto’ -con ciò evidentemente intendendo che il giudice delegato non aveva trascurato la natura e l’entità del credito-, ha poi avuto ancora riguardo al dato che secondo il ricorrente sarebbe stato trascurato laddove ha ritenuto la quantificazione coerente con la peculiarità RAGIONE_SOCIALE controversia, ha
fatto infine riferimento alla rilevante attività espletata nel corso RAGIONE_SOCIALE proceduta fallimentare e sottolineato che la misura indennitaria stabilita dal giudice monocratico, non inferiore al minimo, non poteva essere ritenuta irragionevole.
Si tratta di motivazione che, per un verso, non può dirsi apparente avuto riguardo alla affermazione di principio per cui ‘Il decreto che provvede sulla domanda di equa riparazione, in caso di violazione del termine ragionevole del processo, necessita, per esigenze di concisione e speditezza, di motivazione anche soltanto in forma sintetica, potendo il giudice limitarsi ad indicare i criteri alla base del proprio giudizio, con riguardo all’art. 2, comma 2, RAGIONE_SOCIALE l. n. 89 del 2001′ (Cass. Sez. 2 –
, ordinanza n.28109 del 05/11/2018) e per altro verso, lungi dal trascurare, valorizza i criteri, menzionati dalla norma, RAGIONE_SOCIALE natura del credito e del valore RAGIONE_SOCIALE causa.
il terzo motivo di ricorso principale è infondato.
6.1.La Corte di Appello ha confermato la liquidazione in €400,00 delle spese RAGIONE_SOCIALE fase monitoria sottolineando che tale liquidazione era ‘nel range tra il minimo -€225 – e il massimo €810 -‘, previsti dal d.m. 55/2014 (secondo la quantificazione dei parametri del tempo del monitorio). Il decreto impugnato si sottrae alla censura portata con il motivo in oggetto essendo conforme alla statuizione di questa Corte, per cui, ‘ In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale RAGIONE_SOCIALE inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica “standard” del valore RAGIONE_SOCIALE prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile
dai parametri medi’ (Cass. Sez. 6 2, ordinanza n.10343 del 01/06/2020 (Rv. 657887 – 01); 7. per quanto precede e in conclusione i tre motivi di ricorso principale e il motivo di ricorso incidentale devono essere rigettati; 8. in ragione RAGIONE_SOCIALE reciproca soccombenza le spese sono compensate;
PQM
la Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale;
compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 10/05/2024.