Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 20633 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 20633 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 24152 -2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’RAGIONE_SOCIALE ope legis ;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, in proprio e quale erede di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME,
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, quali eredi di COGNOME NOME e, gli ultimi due, anche quali eredi di COGNOME NOME, COGNOME NOME, quale erede di COGNOME NOME
elettivamente domiciliati in Brescia, presso lo studio degli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME dai quali sono rappresentati e difesi con l’ AVV_NOTAIO
NOME COGNOME COGNOME, giusta procura allegata al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– controricorrenti –
avverso il decreto n. cron. 81/2022 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositato il 14/4/2022;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 28/11/2023 dal consigliere COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. Con decreto n. cronol. 81/2022, la Corte d’COGNOMEo di Br escia ha accolto parzialmente l’opposizione ex art. 5 ter l. 89/2001 di NOME COGNOME, in proprio e quale erede di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, quali eredi di NOME COGNOME e, gli ultimi due, anche quali eredi di NOME COGNOME, NOME COGNOME, quale erede di NOME COGNOME, proposta avverso il decreto monocratico reso in loro favore in data 30/11/2021 dal Consigliere delegato e ha riconosciuto loro un indennizzo di maggior importo per la durata irragionevole di un giudizio presupposto avente ad oggetto una negatoria servitutis .
Per quel che ancora qui rileva, la Corte d’COGNOMEo, statuendo in merito, ha rigettato preliminarmente l’eccezione di improponibilità dell’opposizione proposta dal RAGIONE_SOCIALE ex terzo comma dell’art. 5 ter l. 89/2001: gli opponenti avevano depositato il ricorso in opposizione in data 29/12/21, il giorno dopo aver notificato il decreto poi opposto, quando ormai si era determinato l’ effetto di improponibilità prevista dal terzo comma invocato.
La Corte d’COGNOMEo ha motivato il rigetto dell’eccezione perché l’opposizione è stata notificata comunque entro trenta giorni dalla
pronuncia del decreto, risultando così «pacifica la volontà di non prestare acquiescenza» (così in decreto).
Avverso questo decreto il RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo; NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME si sono difesi con controricorso.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con l’unico motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il RAGIONE_SOCIALE ha lamentato la violazione dell’art. 5 comma terzo l. 89/2001 per avere la Corte superato immotivatamente la decadenza dall’opposizione prevista dal terzo comma, conseguente alla scelta di notificare il decreto monocratico, in violazione RAGIONE_SOCIALE specifica norma che disciplina la fattispecie.
1.1. Il motivo è fondato. Questa Corte ha già precisato, ricostruendo il sistema delineato dall’articolo 55, comma 1, lettera f), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 , convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha inserito l’art. 5 ter nella legge n.89/2001, che allorquando il decreto sia stato emesso per una somma inferiore a quella domandata, il ricorrente non può riproporre la domanda, ma è posto davanti ad un’alternativa processuale e, cioè, o la notifica di ricorso e decreto con conseguente acquiescenza alla pronuncia di rigetto parziale RAGIONE_SOCIALE domanda per la parte non accolta , o l’ opposizione a norma dell’art. 5-ter, legge n. 89/2001 che gli consente di insistere nella sua originaria pretesa (Cass. Sez. 6 – 2, n. 187 del 05/01/2017).
La previsione del terzo comma costituisce una delle molteplici attuazioni del principio electa una via, non datur recursus ad alteram , nel senso che notifica del decreto o notifica dell’opposizione sono predisposti dal legislatore come mezzi che si escludono vicendevolmente e non concorrenti.
Per questo principio, il ricorrente in equa riparazione è tenuto a scegliere preventivamente se proseguire a coltivare la originaria pretesa o prestare acquiescenza al parziale riconoscimento e, una volta effettuata l’opzione, la sua azione è definitivamen te consumata.
Come riportato in decreto, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME nelle rispettive qualità hanno effettuato la notifica del ricorso e del decreto pronunciato sulla loro domanda prima di notificare l’opposizione, così producendo l’effetto dell’improponibilità dell’opposizione stessa, come previsto dal terzo comma dell’art. 5 ; si è altresì determinata proprio l’acquiescenza al decreto negata dalla Corte dCOGNOME o.
Il legislatore, infatti, non ha previsto una reversibilità RAGIONE_SOCIALE scelta affidata alla mera volontà del ricorrente in equa riparazione, ma, al contrario, ha stabilito specificamente, tipizzandolo, un effetto immediatamente preclusivo di un rimedio sull’altro (nella specie, dell’opposizione conseguente alla notifica di ricorso e decreto ) : l’atto qualificato come «revoca RAGIONE_SOCIALE notifica», pertanto, non era idoneo a produrre alcun effetto sull’improponibilità dell’opposizione che si era già verificata, per previsione di legge, in conseguenza RAGIONE_SOCIALE notifica del decreto.
Il ricorso è perciò accolto e il decreto impugnato deve essere cassato.
In applicazione del III comma dell’art. 382 cod. proc. civ., l’opposizione proposta da NOME COGNOME, in proprio e quale erede di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, quali eredi di NOME COGNOME e, gli ultimi due, anche quali eredi di NOME COGNOME, NOME COGNOME, quale erede di NOME COGNOME avverso il decreto monocratico reso in loro favore in data 30/11/2021 dal
Consigliere delegato RAGIONE_SOCIALE Corte d’COGNOMEo di Brescia è dichiarata improponibile e le spese del grado, secondo causalità, sono poste in solido a carico degli opponenti, in favore del RAGIONE_SOCIALE.
Da ll’accoglimento del ricorso consegue altresì , per soccombenza, la condanna in solido dei controricorrenti al pagamento delle spese di legittimità in favore del RAGIONE_SOCIALE, secondo la liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio il decreto impugnato n. cronol. 81/2022 RAGIONE_SOCIALE Corte d’COGNOMEo di Brescia, depositato il 14/4/2022 e condanna i controricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di opposizione in favore del RAGIONE_SOCIALE, liquidandole in Euro 3.200,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito, e delle spese del presente giudizio di legittimità in favore del RAGIONE_SOCIALE, liquidandole in Euro 2.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE seconda