Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20614 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 3 Num. 20614 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/07/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 11977/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, NOME, domiciliati ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrenti- contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall ‘ avvocato COGNOME NOME VNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D ‘ APPELLO di CATANIA n. 580/2021 depositata il 16/03/2021.
esecuzione forzata -estinzione a seguito di riparto -mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento su alcuni immobili pignorati – caducazione dell ‘ effetto interruttivo permanente della prescrizione per l ‘ intervenuto – esclusione
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.- NOME COGNOME adiva il Tribunale di Siracusa allegando che i signori NOME COGNOME e NOME COGNOME, creditori del suo dante causa NOME in virtù di due sentenze, una del 1999 ed una del 2003, come tali erano intervenuti nella procedura esecutiva a carico del COGNOME nel 2006, procedura che si era poi estinta il 9 novembre 2017 per carenza dell ‘ attivo.
Assumendo di essere divenuta proprietaria dei beni pignorati al NOME, avendo accettato con beneficio di inventario l ‘ eredità dello stesso, la COGNOME chiedeva si dichiarasse l ‘ illegittimità dell ‘ ipoteca iscritta su due beni immobili del medesimo dagli odierni ricorrenti nel 2018, in violazione dell ‘ articolo 2830 c.c., e la prescrizione del credito vantato dalle controparti.
– Il ricorso della COGNOME era rigettato all ‘ esito del primo grado. Il giudice di prime cure non riteneva prescritto il credito degli odierni ricorrenti.
– La COGNOME proponeva appello, reiterando l ‘ eccezione di prescrizione del credito e di illegittimità della iscrizione ipotecaria.
– La Corte d ‘ appello di Catania accoglieva l ‘ impugnazione della COGNOME dichiarando la prescrizione del diritto ad azionare il credito vantato dai signori COGNOME e COGNOME e la nullità della iscrizione ipotecaria eseguita sulla base del titolo esecutivo del ‘ 99.
– NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono ricorso per cassazione articolato in due motivi ed illustrato da memoria nei confronti di NOME COGNOME per la cassazione della sentenza n. 580 del 2021, depositata in cancelleria il 16 marzo 2021, resa dalla Corte d ‘ appello di Catania e notificata a mezzo pec in data 24 Marzo 2021, con la quale è stata integralmente riformata l ‘ ordinanza ex articolo 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Siracusa nel 2019 in
accoglimento dell ‘ appello proposto dalla COGNOME, con condanna degli odierni ricorrenti al pagamento delle spese dei due gradi.
– Resiste NOME COGNOME con controricorso.
– La causa è stata avviata alla discussione in pubblica udienza. Il Procuratore generale non ha depositato conclusioni scritte, ma ha concluso in udienza chiedendo l ‘ accoglimento del primo motivo di ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli articoli 2943 e 2945 c.c., in relazione all ‘ articolo 360, primo comma, numeri 3 e 5 c.p.c., per non avere la Corte di merito valutato correttamente la mancata estinzione del credito vantato dagli odierni ricorrenti, omettendo completamente di valutare i documenti versati in atti, che dimostrerebbero inequivocabilmente che – almeno fino al 12 gennaio 2017, data in cui è stato approvato il progetto di riparto – la prescrizione era interrotta con effetto interruttivo permanente, in violazione del principio stabilito da Cass. n. 24683 del 2018, secondo il quale nell ‘ espropriazione forzata il ricorso per intervento recante istanza di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata è equiparabile alla domanda proposta nel corso di un giudizio, idonea, a mente dell ‘ articolo 2943 secondo comma c.c., a interrompere la prescrizione dal giorno del deposito del ricorso e a sospenderne il corso fino all ‘ approvazione del progetto di distribuzione del ricavato.
Sostengono che la Corte territoriale parta da premesse corrette per pervenire poi ad errate conclusioni.
Per illustrare la fondatezza della loro tesi, ricordano la successione dei fatti processualmente rilevanti: riferiscono di essere stati creditori di COGNOME NOME, morto nel 2014, in forza di una sentenza di primo grado del ‘ 99 e della successiva sentenza confermativa di
appello del 2003 e di essere intervenuti, sula base di tali titoli nel 2006, in una procedura esecutiva in cui dieci immobili del NOME erano stati pignorati e di essere rimasti incapienti rispetto al progetto di riparto dichiarato esecutivo con ordinanza del 12 gennaio 2017.
Sulla base dei medesimi titoli avevano nel 2018 iscritto ipoteca su due immobili del NOME (gli unici due sui quali non era stata rinnovata la trascrizione del pignoramento nell ‘ ambito della procedura esecutiva e che per questo motivo non erano stati venduti).
Sostengono che il loro diritto ad agire sulla base dei titoli esecutivi menzionati non si sia prescritto, grazie all ‘ effetto interruttivo permanente della prescrizione, prodottosi dall ‘ atto di intervento del 2006 e protrattosi fino al 12 gennaio 2017, cioè fino alla dichiarazione di esecutività del progetto di riparto.
Sottolineano che il loro mancato soddisfacimento nell ‘ ambito della procedura esecutiva non è dipeso da un proprio comportamento inerziale, ma dalla insufficienza dell ‘ attivo, in quanto il ricavato delle vendite era stato sufficiente solo a soddisfare, prioritariamente, i creditori privilegiati.
Nella ricostruzione dei ricorrenti non rileverebbe ai fini della conservazione dell ‘ effetto interruttivo permanente la mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento sui beni oggetti della presente controversia, atteso che il creditore è legittimato a iscrivere ipoteca su qualsiasi bene del debitore presente e futuro.
2. – Col secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli articoli 81 e 100 c.p.c., nonché 479 e seguenti c.c., per non avere la Corte di merito compiutamente, secondo i costanti canoni giurisprudenziali, accertato l ‘ eccepita carenza di legittimazione ad agire in capo alla COGNOME, non motivando sul punto ed omettendo completamente di valutare i documenti prodotti, atti a dimostrare che la COGNOME fosse priva di legittimazione attiva, in violazione del principio di diritto affermato da Cass. n. 19303 del
2017, secondo il quale l ‘ acquisto della qualità di erede del trasmittente non implica automaticamente anche l ‘ acquisto dell ‘ eredità alla quale quest ‘ ultimo era chiamato, dovendo a questo scopo compiersi due distinti atti di accettazione.
Segnalano che nella sentenza impugnata non sia stato trattato il punto relativo alla carenza di legittimazione attiva della COGNOME, sebbene la relativa eccezione fosse stata avanzata fin dalla comparsa di costituzione di primo grado e sempre reiterata.
Nella loro ricostruzione, se la Corte d ‘ appello avesse correttamente esaminato la documentazione prodotta dai ricorrenti, non avrebbe potuto non rilevare che la COGNOME era erede di COGNOME NOME, rispetto al quale aveva effettuato l ‘ accettazione dell ‘ eredità con beneficio di inventario, che il COGNOME era chiamato all ‘ eredità del fratello NOME, premorto, e che la stessa NOME, per profittare dell ‘ eredità del defunto NOME, avrebbe dovuto compiere un distinto atto di accettazione di eredità.
3. -È preliminare l ‘ esame del secondo motivo di ricorso , avente ad oggetto la questione della dedotta carenza di legittimazione ad agire della COGNOME in quanto mera chiamata all ‘ eredità sui beni di cui alla iscrizione ipotecaria, sulla quale nulla avrebbe detto la Corte d ‘ appello omettendo di valutare i documenti versati in atti: ma il motivo è totalmente inammissibile per carenza di autosufficienza.
Gli odierni ricorrenti assumono di aver reiterato in appello l ‘ eccezione di carenza di legittimazione attiva della COGNOME. Segnalano in proposito che i due beni immobili assoggettati ad iscrizione ipotecaria erano entrati nel patrimonio del COGNOME NOME per successione al fratello premorto COGNOME NOME, successione rispetto alla quale la COGNOME non aveva effettuato una distinta accettazione. Assumono che la sua qualità di chiamata all ‘ poi di accettante con beneficio di inventario dell ‘
eredità di COGNOME NOME e eredità dello stesso non comportava automaticamente che la stessa avesse acquistato
automaticamente l ‘ eredità alla quale era chiamato il suo dante causa, in quanto sarebbe stato necessario, a questo scopo, compiere un altro, distinto atto di accettazione. Per queste ragioni gli odierni ricorrenti deducono che la COGNOME era carente di legittimazione attiva e che non era legittimata neppure a formulare l ‘ eccezione di prescrizione.
E, tuttavia, i ricorrenti non richiamano adeguatamente gli atti del giudizio di merito in cui questa eccezione sarebbe stata formulata e poi riproposta.
Nella sentenza di appello non ve n ‘ è traccia. La sentenza di appello, dove aver approfonditamente trattato il profilo della prescrizione del diritto a procedere esecutivamente, indica che un secondo motivo di appello sarebbe rimasto assorbito. L ‘ affermazione in primo luogo fa riferimento ad un motivo di appello, come tale introdotto dalla COGNOME, soccombente in primo grado e non dai ricorrenti. Il richiamo non è comunque sufficiente ad identificare a quale questione facesse riferimento il giudice dell ‘ impugnazione, né, tantomeno, ad indicare che la corte d ‘ appello intendesse riferirsi, in effetti, alla questione di legittimazione.
Il Collegio non è, quindi, in grado di verificare se la questione della legittimazione della COGNOME sia stata effettivamente riproposta o meno nel giudizio di appello.
Peraltro, il motivo di ricorso sarebbe comunque infondato.
L ‘ assunto dei ricorrenti è che, essendo i beni di cui si discute provenienti dalla eredità che a COGNOME NOME proveniva dal fratello premorto, eredità in relazione alla quale l ‘ avente causa dal NOME avrebbe dovuto formulare una distinta accettazione, la stessa non sarebbe stata legittimata a proporre l ‘ azione di nullità della iscrizione ipotecaria.
In effetti, al momento della proposizione del ricorso in primo grado la COGNOME aveva accettato con beneficio di inventario l ‘ eredità di NOME COGNOME, già NOME, e si trovava nella condizione di chiamata ex
lege alla successione del fratello di quest ‘ ultimo, NOME, intestatario originario degli immobili.
Si tratta di una condizione che la legittimava, ai sensi dell ‘ articolo 460 c.c., a proporre la domanda giudiziale volta ad ottenere la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie sui beni facenti parte della massa ereditaria da parte di presunti creditori, in quanto domanda volta alla conservazione del patrimonio ereditario alla quale la COGNOME era legittimata, ex articolo 460 c.c., pur essendo allo stato semplice chiamata. Non era necessario per la proposizione di questa domanda avere già accettato l ‘ eredità.
La legittimazione della COGNOME non può, pertanto, ulteriormente porsi in discussione.
4. -Il primo motivo di ricorso è fondato .
Esso pone la questione se l ‘ effetto interruttivo permanente della prescrizione, conseguente all ‘ intervento in una procedura esecutiva, si estingua in caso di estinzione della procedura stessa per una causa di estinzione atipica, convertendosi in effetto interruttivo meramente istantaneo, ai fini del decorso del termine decennale di prescrizione dell ‘ azione, riguardo alla posizione dell ‘ intervenuto; ma è complicato dalla peculiarità dell’estinzione solo parziale della procedura .
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso anche dalla dottrina, l ‘ intervento titolato in una procedura esecutiva determina un effetto interruttivo permanente della prescrizione del diritto ad azionare il titolo, il cui effetto si protrae finché dura la procedura esecutiva stessa (in questo senso già Cass. n. 9679 del 1997; Cass. n. 11794 del 2008; Cass. n. 26929 del 2014; Cass. n. 14602 del 2020). A fondamento teorico di questo orientamento, si è detto che nell ‘ espropriazione forzata, il ricorso per intervento, recante istanza di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata, si ritiene equiparabile alla ‘ domanda proposta nel corso di un giudizio ‘ idonea, a mente dell ‘ art. 2943, secondo comma, cod. civ., a interrompere la prescrizione dal giorno del deposito del
ricorso e a sospenderne il corso sino all ‘ approvazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita.
È altresì affermazione consolidata, ma in riferimento alla posizione del creditore procedente, quella secondo la quale, in tema di prescrizione, l ‘ effetto interruttivo permanente determinato dall ‘ atto di pignoramento si protrae, agli effetti dell ‘ art. 2945, comma 2, c.c., fino al momento in cui il processo esecutivo abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto o in parte, l ‘ attuazione coattiva del suo diritto ovvero, alternativamente, fino alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore medesimo, mentre, in caso contrario, all ‘ interruzione deve riconoscersi effetto istantaneo, a norma dell ‘ art. 2945, comma 3, c.c. (Cass. n. 12239 del 2019; Cass. n. 8217 del 2021: nella fattispecie esaminata da quest ‘ ultima sentenza, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto prescritto il credito azionato in una procedura esecutiva immobiliare, sul presupposto che, essendosi quest ‘ ultima estinta per l ‘ omessa rinnovazione della trascrizione del pignoramento ai sensi dell ‘ art. 2668 ter c.c., all ‘ atto introduttivo della stessa dovesse riconoscersi efficacia interruttiva istantanea -e non già permanente – della prescrizione).
Si è anche detto che non può attribuirsi effetto interruttivo ad attività interne alla procedura esecutiva compiute dal creditore intervenuto, quali la precisazione del credito, il deposito della nota spese e la richiesta di vendita dei beni residui pignorati (formulata nel caso in esame nel 2016 in relazione a beni per i quali non era stata rinnovata la trascrizione del pignoramento), l ‘ istanza di partecipazione alla distribuzione del ricavato della vendita dei beni pignorati, come pure non ha effetto interruttivo della prescrizione l ‘ ordinanza che dichiara esecutivo il progetto di riparto del ricavato della vendita di una parte dei beni pignorati perché è un atto
meramente esecutivo e non è un provvedimento accertativo di un diritto.
La giurisprudenza ha pacificamente associato la perdita dell ‘ efficacia interruttiva permanente della prescrizione alle ipotesi di estinzione tipica, atteso che nei casi regolati dagli articoli 629, 630 e 631 c.p.c. l ‘ estinzione è ricollegata al verificarsi di eventi riconducibili ad un ‘ inerzia consapevole del ceto creditorio, in relazione alla posizione del procedente (e non anche a quella dell ‘ intervenuto).
Parte della dottrina sostiene che sia preferibile che la situazione si atteggi diversamente quando all ‘ estinzione si faccia luogo per causa atipica, perché non si potrebbe far ricadere sul ceto creditorio la chiusura anticipata del processo in tutte le ipotesi in cui tale chiusura debba essere disposta per una delle situazioni, impreviste, riconducibili alla categoria della cosiddetta estinzione del processo per causa atipica perché queste ipotesi sarebbero tutte caratterizzate dalla non imputabilità al comportamento del creditore o comunque riconducibili al verificarsi di fatti sopravvenuti all ‘ avvio del processo esecutivo che non erano neppure prognosticamente prevedibili: alcuni autori fanno riferimento proprio all ‘ ipotesi della estinzione del processo esecutivo conseguente alla mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento, affermando che questa ipotesi di estinzione può ritenersi imputabile al creditore, ma si tratta di un evento che, pur essendo riconducibile ad un ‘ inerzia di quegli, non era prevedibile al momento dell ‘ avvio del processo.
Per quanto concerne in particolare la mancata rinnovazione della trascrizione a suo tempo eseguita da parte del creditore procedente, Cass. n. 12239 del 2019 ha ritenuto che ne consegua la perdita dell ‘ effetto interruttivo permanente della prescrizione, in quanto tale condotta inattiva del creditore procedente è riconducibile ad un comportamento inerziale dello stesso ( ‘ In tema di prescrizione, l ‘ effetto interruttivo permanente determinato dall ‘ atto di
pignoramento si protrae, agli effetti dell ‘ art. 2945, comma 2, c.c., fino al momento in cui il processo esecutivo abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto o in parte, l ‘ attuazione coattiva del suo diritto ovvero, alternativamente, fino alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore medesimo, mentre, in caso contrario, all ‘ interruzione deve riconoscersi effetto istantaneo, a norma dell ‘ art. 2945, comma 3, c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto prescritto il credito azionato in una procedura esecutiva immobiliare, sul presupposto che, essendosi quest ‘ ultima estinta per l ‘ omessa rinnovazione della trascrizione del pignoramento ai sensi dell ‘ art. 2668 ter c.c., all ‘ atto introduttivo della stessa dovesse riconoscersi efficacia interruttiva istantanea -e non già permanente – della prescrizione) ‘ ); le stesse considerazioni sono valorizzate e riprese da Cass. n. 14602 del 2020.
Si tratta quindi di valutare, alla luce delle sopra esposte considerazioni della giurisprudenza e della dottrina, se appaia condivisibile l ‘ affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, volta ad allargare la rilevanza della mancata rinnovazione della trascrizione come condotta inerziale non soltanto del creditore procedente, ma anche dell ‘ intervenuto e, quindi, se essa incida pure sull ‘ effetto interruttivo permanente della prescrizione del diritto ad agire dell ‘ intervenuto derivante dall ‘ intervento, caducandolo ab initio .
Ovvero, bisogna chiedersi se faccia carico anche al creditore meramente intervenuto assicurarsi che i beni immobili pignorati ed in tal modo assoggettati ad esecuzione forzata rimangano tali, a costo di dover monitorare la procedura e di doversi attivare in prima persona per evitare che alcuni immobili originariamente pignorati non vengano successivamente svincolati dal pignoramento, per mancata rinnovazione della trascrizione, al fine di scongiurare non soltanto che il proprio diritto rimanga insoddisfatto nella procedura
esecutiva pendente, ma anche che, con la caducazione dell ‘ effetto interruttivo permanente della prescrizione, il suo stesso diritto di agire in via esecutiva a tutela di un proprio diritto non rimanga prescritto.
Deve ritenersi che sia più coerente con il ruolo che la legge disegna all ‘ intervenuto nel processo esecutivo, non gravato dall ‘ onere di tenere un comportamento processualmente attivo, perché può giovarsi dell ‘ attività di impulso svolta dal procedente, escludere che debba pretendersi in capo all ‘ intervenuto la necessità di attivarsi in prima persona per evitare che alcuni dei beni originariamente pignorati sfuggano all ‘ assoggettamento alla procedura esecutiva, al fine di sottrarsi alla prescrizione. Ovvero, non si può ritenere che egli sia gravato dall ‘ onere di rinnovare la trascrizione del pignoramento per quei beni in relazione ai quali il procedente sceglie di non rinnovarla, non potendo qualificarsi come inerziale il suo comportamento, a fronte peraltro della mera eventualità che i beni che rimangono assoggettati al pignoramento non siano sufficienti anche a soddisfare le sue pretese.
Infatti, finché permanevano beni assoggettati alla procedura esecutiva, e dunque fino al piano di riparto parziale, nessuna inerzia era imputabile all ‘ intervenuto. Il mero, eventuale accadimento che il ricavato dalla vendita non sia stato sufficiente a soddisfarlo non è sufficiente a colorare di inerzialità tutta la condotta processuale tenuta dall ‘ intervenuto, fino a quel momento in ogni caso conforme al suo modello processuale, caducando retroattivamente l ‘ effetto interruttivo permanente della prescrizione.
Può ritenersi dunque che se, come nella specie, il procedimento esecutivo si chiude con una ordinanza di estinzione emessa benché non tutti i creditori siano stati soddisfatti, perché in relazione ad alcuni dei beni immobili originariamente pignorati non è stata rinnovata la trascrizione e sono quindi risultati sciolti dal vincolo del pignoramento, impedendo in maniera ormai definitiva, all ‘ interno di
quella procedura, la soddisfazione del creditore chirografario rimasto incapiente, l ‘ intervento da questi a suo tempo correttamente eseguito, in una procedura utilmente attivata dal procedente ed almeno in parte fruttuosa per alcuni dei creditori, conserva il suo effetto interruttivo permanente. In caso di pignoramento caduto su una pluralità di beni immobili, deve ritenersi che si sia verificata l ‘ utile conclusione di essa e che quindi l ‘ intervento (col quale il credito è stato appunto azionato) sia stato utilmente svolto, se essa giunge alla sua naturale conclusione rispetto anche ad uno solo dei beni immobili ivi compresi.
A fronte della chiusura anticipata della procedura esecutiva con distribuzione del ricavato in favore dei soli creditori privilegiati, deve ritenersi che l ‘ intervenuto, anche se solo chirografario, conservasse il diritto, non ancora prescritto, di agire esecutivamente e di tutelare il suo credito in altra sede, legittimamente procedendo alla iscrizione ipotecaria sui due beni immobili rimasti.
Il primo motivo è pertanto accolto, il secondo è rigettato. La sentenza è cassata in relazione all ‘ accoglimento del primo motivo e la causa è rinviata alla Corte d ‘ appello di Catania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, rigetta il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d ‘ appello di Catania in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione il 2