Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 9923 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 9923 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti AVV_NOTAIO e NOME COGNOME elettivamente domiciliata presso l’Area Legale Territoriale Centro di RAGIONE_SOCIALE , in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME (pec: EMAIL) e NOME COGNOME (pec:EMAIL)
-controricorrente –
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 478/2019, pubblicata il 4.2.2019.
Oggetto: competenza territoriale pagamento assegno postale
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30.11.2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE con sentenza n. 504/2017, condannava RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a pagare alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE la somma di € 9.808,43 per il pagamento da questa effettuato a favore del legittimo beneficiario a fronte del pagamento eseguito da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a soggetto non legittimato dell’assegno , risultato contraffatto.
Avverso tale decisione, RAGIONE_SOCIALE proponeva appello dinanzi alla Corte di Appello di Milano che con la sentenza qui impugnata rigettava il gravame e confermava la sentenza di I grado.
Per quanto qui di interesse la Corte ha statuito che:
la censura sulla competenza territoriale era rigettata perché l’appellante ha omesso la specifica contestazione dei criteri concorrenti;
RAGIONE_SOCIALE non aveva fornito prova adeguata sulla non imputabilità al pagamento avvenuto a persona diversa dal legittimato e di aver adempiuto agli obblighi su di essa gravanti.
RAGIONE_SOCIALE ha presentato ricorso per cassazione con tre motivi.
RAGIONE_SOCIALE ha presentato controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente deduce:
Con il primo motivo: Violazione dell’art.38 c.p.c. L’attuale ricorrente ha contestato il foro adito sotto tutti i profili, con le relative motivazioni.
1.1 La censura è infondata. In caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo a una persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall’art. 19, comma 1, ultima parte, c.p.c. (cioè dell’inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all’oggetto della domanda)
comporta l’incompletezza dell’eccezione, rilevabile d’ufficio anche in sede di regolamento di competenza, sicché l’eccezione deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito (Cass. 20597/2018, 26094/2014, 5725/2013). La ricorrente non deduce di aver contestato la competenza territoriale del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE anche sotto tale profilo -che peraltro la controricorrente afferma radicare appunto la competenza di quel tribunale, avendo in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE una sede provinciale -onde l’eccezione era incompleta.
Con il secondo motivo: Violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte d’appello accertato la colpa della banca negoziatrice sul rilievo della contraffazione dell’assegno, mentre il tribunale aveva ‘escluso, o non … dichiarato, il difettoso esame dell’assegno’; con la conseguenza che sarebbe stato necessario l’appello sul punto, che invece era mancato.
2.1 La censura è inammissibile. Essa si regge necessariamente sull’affermazione che il tribunale aveva ‘escluso’ la contraffazione (non essendo all’uopo sufficiente l’affermazione della mera mancanza di pronuncia sul punto). Sennonché tale affermazione non è corroborata da precisi riferimenti, nel ricorso per cassazione, al contenuto della sentenza di primo grado, che consentano a questa Corte di ritenere che effettivamente la sentenza di primo grado contenga tale accertamento. Il motivo di ricorso difetta dunque di autosufficienza. Il ricorso per cassazione deve esporre tutto quanto necessario a porre il giudice di legittimità in condizione di avere completa cognizione della controversia e del suo oggetto, nonché di cogliere il significato e la portata delle censure contrapposte alle argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo (Cass., n. 31082/2017; Cass., n. 1926/2015; Cass., n. 7825/2006; da ult. tra le tante Cass., n. 12191/2020; Cass., n. 10143/2020; Cass., n. 12481/2022).
Con il terzo motivo: Violazione dell’art . 112 c.p.c. -Omessa pronunzia. La Corte ha omesso di pronunziarsi sulla eccezione
concorso di colpa della banca trattaria, ai sensi dell’art. 1227, comma secondo, c.c., e non ascrivibilità causale del danno alla banca negoziatrice, ai sensi dell’art. 1223 c.c .
3.1 La censura è infondata. La Corte , rigettando l’appello, ha implicitamente respinto tutte le eccezioni sollevate dall’appellante. Ciò rende privo di base fattuale il motivo di ricorso, con il quale del resto non si sollevano questioni ulteriori, concernenti la correttezza della statuizione negativa assunta dalla Corte, essendo la censura limitata, appunto, alla sola omissione di pronunzia.
Per quanto esposto, il ricorso va rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M .
La Corte rigetta ricorso, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 3.000 per compensi e € 200 per esborsi , oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione