Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18520 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 18520 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13343/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore p.t., rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) giusta procura speciale allegata al ricorso
– ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE giusta procura speciale allegata al controricorso
– controricorrente –
avverso il decreto del Tribunale di Massa n. 491/2023 depositato il 15/5/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/4/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE (di seguito, per brevità, RAGIONE_SOCIALE), quale cessionaria in blocco – in forza di contratto ex art. 58 T.U.B. stipulato il 15 dicembre 2019 – dei crediti in sofferenza di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a., il 21 marzo 2021 richiedeva
l’ammissione al passivo del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE del credito di complessivi € 297.286,26 , garantito da ipoteche e da pegno, nascente dai rapporti di mutuo e di conto corrente intercorsi fra la cedente e la società poi fallita.
Il G.D. rigettava la domanda, presentata oltre l’anno dal deposito, l’11 settembre 2019, del decreto di esecutività dello stato passivo , perché il ritardo era da imputare a negligenza della cedente.
L’opposizione ex art. 98 l. fall. proposta da RAGIONE_SOCIALE contro il provvedimento di rigetto veniva accolta dal Tribunale di Massa.
Il giudice del merito accertava in fatto che, benché il curatore avesse inviato a RAGIONE_SOCIALE la comunicazione prevista dall’art. 92 l. fall. sin dal 19 giugno 2019 , l’originaria creditrice, a causa di propri problemi organizzativi interni, aveva informato RAGIONE_SOCIALE dell’intervenuto fallimento della debitrice solo l’8 marzo 2021 .
Riteneva quindi che, mentre doveva imputarsi a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di non aver presentato la domanda nel periodo intercorso fra la comunicazione ex art. 92 l. fall. e la stipula del contratto di cessione, non potesse, per contro, imputarsi ad RAGIONE_SOCIALE ( che, ai sensi dell’ art. 115, comma 2, l. fall., aveva assunto la qualità di parte processuale solo dall ‘ 8 marzo 2021, data in cui RAGIONE_SOCIALE aveva comunicato al curatore di aver ceduto il credito, e aveva presentato il ricorso ex art. 101 u. comma l.fall. dopo appena tredici giorni) il ritardo rispetto al complessivo periodo (di un anno e tre mesi) intercorso fra la cessione, lo spirare del termine decadenziale e il deposito della domanda, trattandosi di un periodo di tempo insufficiente a consentire alla cessionaria, peraltro inconsapevole dell’incompletezza della documentazione fornitale dalla cedente, di svolgere un controllo su tutte le posizioni creditorie acquisite.
Ammetteva pertanto al passivo il credito dell’opponente , parte in via ipotecaria e parte in via pignoratizia,
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, pubblicato il 15 maggio 2023, prospettando tre motivi di doglianza, ai quali RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, ex art. 380 bis .1 c.p.c., sollecitando l’accoglimento del ricorso.
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ..
Considerato che:
4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 cod. proc. civ., 101 e 115 l. fall., 2741 cod. civ., per avere il tribunale erroneamente ritenuto che l’allora opponente, per effetto della cessione del credito intercorsa, avesse acquistato la titolarità di un diritto autonomo e distinto da quello della propria dante causa, mentre, poiché la cessione comporta una mera modificazione soggettiva dell’obbligazione , il diritto spettante alla cessionaria era identico a quello già appartenente alla cedente: la domanda di COGNOME, subentrata nella medesima posizione sostanziale e processuale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, era soggetta alle medesime preclusioni e decadenze cui sarebbe stata soggetta la domanda della banca.
4.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 101, comma 4, l. fall..: il tribunale avrebbe dovuto accertare se la tardività della domanda fosse dovuta a una causa non imputabile, ovvero ascrivibile a un fattore estraneo alla volontà della parte, insuperabile con una mera condotta diligente e riconducibile al caso fortuito o alla forza maggiore, mentre ha omesso completamente una simile verifica ed ha ritenuto che il ritardo non potesse ascriversi ad RAGIONE_SOCIALE valorizzando le tempistiche necessarie alla cessionaria per svolgere un controllo sui crediti acquisiti, ancorché dipendenti dalla sua stessa condotta.
I motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono fondati.
5.1 L’art. 58 d. lgs. 385/1993 , che regola la cessione di rapporti giuridici fra banche, nello stabilire, al suo terzo comma, che i
cessione di crediti in blocco determina il subentro del cessionario al cedente nei medesimi rapporti obbligatori.
Dunque anche questo tipo di cessione di crediti, al pari di quanto avviene per quella regolata dagli artt. 1260 e ss. cod. civ., implica l’identità del diritto trasferito (nel senso che il diritto spettante al cessionario è giuridicamente lo stesso del diritto spettante al cedente) e il carattere derivativo dell’acquisto del nuovo titolare.
5.2 Da questi rilievi discende che il cessionario è successore a titolo particolare del cedente, subentra nella sua posizione sostanziale e processuale dal momento della cessione e non può, quindi, vantare maggiori diritti di quelli di cui il cedente era titolare.
Il che significa che il cessionario, azionando il medesimo credito già vantato del cedente (Cass. 21661/2018), non può che incorrere nelle medesime decadenze e preclusioni in cui sarebbe incorso quest’ultimo.
In altri termini, (tenuto conto anche del fatto che l’art. 58, comma 3, T.U.B. contempla espressamente ‘
il cessionario che presenti domanda c.d. ultratardiva di ammissione al passivo non può distinguere la sua condotta da quella del cedente, né, tanto meno, può beneficiare di un nuovo termine per proporre la domanda, senza che debbano essere presi in considerazione i ritardi nel frattempo maturati a carico del suo dante causa.
Nella specie, pertanto, il subentro di NOME nella posizione sostanziale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nel corso della maturazione del termine previsto dall’art. 101, comma 1, l. fall. comportava che la valutazione della non imputabilità del ritardo dovesse essere effettuata unitariamente e che dovesse farsi carico alla cessionaria, oltre che della propria condotta, del contegno inattivo tenuto dalla banca cedente, a dispetto della comunicazione ricevuta ex art. 92 l. fall..
Poco importa, dunque, che quest’ultima non avesse dato notizia alla cessionaria di essere stata informato dell’intervenuto fallimento della debitrice ex art. 92 l. fall., perché la comunicazione effettuata a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE produceva i suoi effetti anche nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, che era subentrata nella stessa posizione sostanziale e processuale in fieri .
5.3 Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte il requisito di ammissibilità fissato dall’art. 101, ultimo comma, l. fall. onera l’istante di provare che il ritardo nel deposito della domanda ultratardiva sia dipeso da «causa a lui non imputabile» -requisito integrato da ogni fattore estraneo alla volontà della parte (usualmente ricondotto al caso fortuito e alla forza maggiore) che rappresenti un’impossibilità assoluta, e non già un’impossibilità relativa, né una mera difficoltà -fornendo la giustificazione tanto della causa esterna impeditiva della sua attivazione tempestiva o infrannuale (e dunque del ritardo intercorso rispetto alla presa di notizia aliunde del fallimento, o al superamento dell’impedimento), quanto della causa esterna, uguale o diversa dalla prima, che ne abbia cagionato l’inerzia tra il momento della cessazione del fattore impediente e il compimento dell’atto, dovendo il soggetto interessato attivarsi in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del procedimento, oltre che delle specifiche esigenze di concentrazione e celerità dell’accertamento del passivo fallimentare (cfr., ex multis , Cass. 7064/2023, Cass. 11000/2022, 27590/2020).
La decisione impugnata non è affatto coerente con questi principi. Ciò, in primo luogo, là dove ha trascurato di considerare il comportamento tenuto dalla cedente ai fini della valutazione dell’imputabilità del ritardo, poiché la causa imputabile a quest’ultima non costituiva, in ragione della successione a titolo particolare della cessionaria del credito nella stessa posizione sostanziale e processuale, una causa esterna impeditiva dell’attivazione tempestiva o infrannuale (che deve consistere, invece, in una situazione oggettiva che prescinda dal comportamento del titolare del credito).
Peraltro, il tribunale, nel ritenere il ritardo non imputabile ad RAGIONE_SOCIALE, ha valorizzato non un fattore estraneo alla volontà della parte di , presunta difficoltà della creditrice istante ad analizzare, nel periodo intercorso fra il perfezionamento della cessione in suo favore e il deposito della domanda, la documentazione fornitale dalla cedente.
natura tale da rappresentare un’impossibilità assoluta, ma una mera 6. Il provvedimento impugnato deve pertanto essere cassato, con rinvio della causa al Tribunale di Massa in diversa composizione, il quale, nel procedere a nuovo esame, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
7.Resta assorbito il terzo motivo di ricorso, che denuncia l’omesso esame del fatto decisivo costituito dall’avvenuto invio a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dell’avviso ex art. 92 l. fall.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo; cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al Tribunale di Massa in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma in data 11 aprile 2024.