Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 17195 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 17195 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CONDELLO NOME COGNOME
Data pubblicazione: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13667/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona dei legali rappresentanti, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (p.e.c. ), elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, via
INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta mandato in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO (p.e.c. ) e
dall’AVV_NOTAIO (p.e.c. EMAIL)
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’ appCOGNOME di Trieste n. 103/2022, pubblicata in data 22 marzo 2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 marzo 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOMENOME COGNOME
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RAGIONE_SOCIALE ricorre, con quattro motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d’appCOGNOME di Trieste n. 103/2022, che, rigettando il gravame proposto dalla ricorrente, ha confermato la sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di Udine che aveva accolto la domanda, avanzata dal RAGIONE_SOCIALE, di pagamento della somma di euro 265.209,60 pretesa a titolo di corrispettivo delle forniture di mozzarelle biologiche.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Questi i fatti esposti a sostegno del ricorso.
2.1. Il RAGIONE_SOCIALE, deducendo di avere concluso un contratto di somministrazione in data 25 giugno 2012 con la RAGIONE_SOCIALE, la evocava in giudizio chiedendone la condanna al pagamento di forniture già effettuate.
La società convenuta eccepiva, in via riconvenzionale, un controcredito risarcitorio, derivante dall’interruzione delle forniture; spiegava, in particolare, che la società fornitrice, a seguito di controlli da parte dei RAGIONE_SOCIALE, che avevano riscontrato uno sconfinamento dei
valori di aflatossina nel latte, aveva subito un sequestro, al quale era poi seguito non solo il blocco ed il ritiro di alcuni prodotti, ma anche la sospensione del bollo CE (corrispondente all’autorizzazione sanitaria all’esportazione, in difetto della quale il prodotto non poteva uscire dal territorio italiano) e di ogni altra autorizzazione, con conseguente divieto di produrre e commercializzare qualsiasi prodotto; deduceva pure di avere raggiunto un accordo bonario non scritto con l’attrice, in forza del quale le parti avevano reciprocamente riconosciuto i rispettivi debiti – crediti, compensandoli integralmente e dandosi atto che null ‘ altro era dovuto.
2.2. Il Tribunale adito accoglieva la domanda della società attrice, respingendo l’eccezione della convenuta , rilevando che le mozzarelle biologiche alle quali si riferivano le fatture azionate non erano parte dei prodotti ritirati e che la consegna e la qualità delle forniture non era stata oggetto di contestazione; aggiungeva che la società fornitrice aveva in ogni caso prontamente reagito al provvedimento di sospensione del bollo CE, ottenendone la revoca dopo appena undici giorni dalla sua adozione, sicché nessun inadempimento poteva essere imputato alla attrice.
2.3. La Corte d’appCOGNOME di Trieste ha rigettato il gravame interposto dalla soccombente.
Ha, preliminarmente, osservato che non potevano essere utilizzati ai fini della decisione i documenti, pur tempestivamente dimessi, redatti in lingua francese, ma privi di traduzione in lingua italiana asseverata. Rilevando, poi, che le forniture riguardavano solo ed esclusivamente ‘mozzarelle biologiche’ , che tra le parti non era stato pattuito un vincolo di ‘esclusività’ di acquisto, potendo dunque ‘a piacimento’ la società monegasca rivolgersi ad altri fornitori, e che il provvedimento di sospensione, che era stato assunto in Italia ‘per altri prodotti lattieri’ in ambito amministrativo e non riguardava la
tipologia di prodotto oggetto di somministrazione, era stato revocato dopo solo undici giorni, arco di tempo nel quale la somministrata non aveva fatto ordini di prodotti, ha ritenuto infondata l’eccezione d’inadempimento formulata , precisando che la parte appellata aveva pienamente adempiuto all’onere della prova di cui era gravata, avendo dimostrato di avere eseguito puntualmente le obbligazioni assunte, diversamente dall’appellante, la quale non solo non aveva adempiuto alla propria obbligazione di pagamento nei termini negoziali pattuiti, ma neppure aveva provato il preteso nocumento patito e l’asserito accordo compensativo risalente al luglio 2014, contestato dalla RAGIONE_SOCIALE, che richiedeva la forma scritta.
La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1. cod. proc civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia ‹‹ omesso esame di due fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.) ›› e lamenta che il giudice d’appCOGNOME non ha considerato il fatto che RAGIONE_SOCIALE si era obbligata, ai sensi dell’art. 5 del contratto di somministrazione, alla continuità della fornitura e che, sebbene le aflatossine fossero state trovate nel latte prodotto e non nelle mozzarelle, le autorità amministrative avevano disposto il blocco della produzione e della commercializzazione di tutti i prodotti, e non soltanto del latte.
La censura è inammissibile per violazione dell’art. 348ter, ultimo comma, cod. proc. civ., stante il rigetto dell’appCOGNOME statuito dalla Corte di merito e non avendo la parte attuale ricorrente specificato in ricorso le ragioni di fatto poste rispettivamente a fondamento della decisione di primo e di secondo grado, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 22/12/2016, n. 26774; Cass., sez. 3, 28/02/2023,
n. 5947; Cass., sez. 3, 20/09/2023, n. 26934).
Ricorre, infatti, l’ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell’art. 348ter , quarto e quinto comma, cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appCOGNOME abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass., sez. 6 – 2, 09/03/2022, n. 7724; Cass., sez. 6 -5, 05/11/2018, n. 28174; Cass., sez. 1, 22/12/2016, n. 26774).
Con il secondo motivo, prospettando la ‹‹violazione e falsa applicazione degli artt. 1559, 1565 e 1569 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) e omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.)››, la ricorrente si duole che la Corte d’appCOGNOME, pur qualificando il contratto intercorso tra le parti come somministrazione, non abbia ritenuto sussistente l’obbligo di RAGIONE_SOCIALE di dare continuità alla fornitura e abbia trascurato di considerare che non era stato possibile inviare un ordine nel giugno 2014 a causa del blocco della produzione, commercializzazione ed esportazione di tutti i prodotti di RAGIONE_SOCIALE.
2.1. Occorre premettere che, in materia di ricorso per cassazione, il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sé, ragione d’inammissibilità dell’impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di
cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass., sez. U, 06/05/2015, n. 9100; Cass., sez. 5, 11/04/2018, n. 8915; Cass., sez. 5, 05/10/2018, n. 24493; Cass., sez. 2, 23/10/2018, n. 26790; Cass., sez. L, 06/02/2024, n. 3397).
2.2. Tuttavia, la censura in esame è inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi della pronuncia, che ha, invece, escluso l’imputabilità alla controricorrente di una condotta inadempiente degli obblighi derivanti dal contratto di somministrazione, rilevando che le forniture di cui RAGIONE_SOCIALE pretendeva il pagamento, riguardanti esclusivamente mozzarelle biologiche, erano state regolarmente e tempestivamente eseguite e che in ogni caso il provvedimento di sospensione, che era stato assunto in Italia ‹‹ per altri prodotti lattieri ›› , non riguardava la tipologia di prodotti fornita alla odierna ricorrente ed era stato revocato dopo appena undici giorni dalla sua adozione, periodo durante il quale l’odierna ricorrente non aveva fatto ordini ulteriori di prodotti.
L’accertamento svolto dai giudici di merito non è stato idoneamente censurato dalla ricorrente che, anche in questa sede, si limita a reiterare doglianze già sottoposte all’esame del giudice di appCOGNOME e da questi adeguatamente vagliate, rimarcando che, in conseguenza della sospensione del bollo CE (corrispondente al l’autorizzazione sanitaria all’esportazione), era stata interdetta a RAGIONE_SOCIALE la produzione e commercializzazione di qualsiasi prodotto, come pure la esportazione, così mirando, in sostanza, ad un riesame della ricostruzione della vicenda fattuale, anche là dove deduce una presunta violazione e falsa applicazione delle disposizioni
di legge evocate.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ‹‹Nullità della sentenza o del procedimento in relazione all’art. 356 c.p.c. (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.) e violazione o falsa applicazione degli artt. 1243, 1252, 1965, 1967, 2721, 2724, 1218, 1223 e 1988 c.c. (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)››.
Partendo dall’assunto che la Corte d’appCOGNOME avrebbe, erroneamente, ritenuto che l’accordo bonario con cui le parti avevano compensato i rispettivi crediti costituisse un contratto di transazione, da provare per iscritto, e non un accordo di compensazione volontaria, non soggetto all’onere della forma scritta, censura la decisione impugnata per avere rigettato la richiesta di prova testimoniale, da essa formulata sul punto. Soggiunge che la compensazione volontaria presuppone un reciproco riconoscimento di debito e comporta, ai sensi dell’art. 1988 cod. civ., una presunzione dell’esistenza del credito, salvo prova contraria , e che, in ogni caso, aveva fornito prova documentale dei danni subiti.
3.1. La doglianza è inammissibile, perché nella sostanza è volta a sollecitare una diversa interpretazione del contratto senza tuttavia indicare i criteri ermeneutici che sarebbero stati violati dal giudice del merito.
3.2. Occorre, sul punto, ribadire che l’interpretazione delle clausole contrattuali rientra tra i compiti esclusivi del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se rispettosa dei canoni legali di ermeneutica ed assistita da congrua motivazione, potendo il sindacato di legittimità avere ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti, bensì solo l’individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico dei quali il giudice di merito si sia avvalso per assolvere la funzione a lui riservata, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto (tra le molte, Cass.,
31/03/2006, n. 7597; Cass., 01/04/2011, n. 7557; Cass., 14/02/2012, n. 2109; Cass., 29/07/2016, n. 15763). Pertanto, al fine di far valere una violazione sotto i due richiamati profili, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità (Cass., 09/10/2012, n. 17168; Cass., 11/03/2014, n. 5595; Cass., 27/02/2015, n. 3980; Cass., 19/07/2016, n. 14715).
Di conseguenza, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (Cass., 22/02/2007, n. 4178; Cass., 03/09/2010, n. 19044).
La ricorrente, pur contestando l’interpretazione fornita dal giudice d’appCOGNOME, ha totalmente omesso l’individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si è avvalso per assolvere la funzione a lui riservata, al fine di consentire di verificare se sia incorso in eventuali vizi.
Con il quarto motivo, deducendo la ‹‹ nullità della sentenza o del procedimento in relazione agli artt. 122 e 123 cod. proc. civ. (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.) ›› , la ricorrente censura la decisione gravata là dove si è affermato che i documenti redatti in lingua francese, ma privi di traduzione asseverata (doc. 12 -18), non potevano essere utilizzati ai fini della decisione. Lamenta che la Corte
dCOGNOME non avrebbe dovuto ritenere tout court inammissibili detti documenti, ma avrebbe piuttosto dovuto chiedere il deposito di una traduzione giurata degli stessi, se non in grado di comprenderne il contenuto, considerato che, preso atto della contestazione circa l’intelligibilità delle produzioni formulata da RAGIONE_SOCIALE in primo grado, aveva chiesto già dinanzi al Tribunale la nomina di un traduttore, ribadendo l’istanza anche in appCOGNOME.
4.1. La censura è inammissibile, anche se la motivazione della decisione deve essere corretta nei termini che di seguito si espongono.
4.2. Deve, in linea generale, rilevarsi che il principio dell’obbligatorietà della lingua italiana, previsto dall’art. 122 cod. proc. civ., si riferisce agli atti processuali in senso proprio e non anche ai documenti esibiti dalle parti, sicché, quando siffatti documenti risultino redatti in lingua straniera, il giudice, ai sensi dell’art. 123 cod. proc. civ., ha la facoltà, e non l’obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore, di cui può farsi a meno allorché trattasi di un testo di facile comprensibilità, sia da parte dCOGNOME stesso giudice che dei difensori (Cass., sez. 3, 12/03/2013, n. 6093; Cass., sez. 3, 29/01/2019, n. 2331).
A conferma che la produzione del documento in lingua straniera integra già, di per sé solo, una produzione istruttoria, con la quale la parte può assolvere all’onere di comprovare le proprie allegazioni, a prescindere dalla successiva ed eventuale traduzione dCOGNOME stesso scritto, questa Corte ha del resto affermato che « Non è tardiva la produzione, con la memoria di cui all’art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c., della traduzione in italiano di documenti redatti in lingua straniera tempestivamente depositati, atteso che detta traduzione non integra un nuovo mezzo di prova soggetto alle preclusioni istruttorie di cui alla norma citata, in quanto l’attitudine dimostrativa di uno scritto
discende dal contenuto che esso esprime, quale che sia l’idioma impiegato nella sua redazione, sicché è con la produzione del documento in lingua straniera che la parte assolve all’onere di comprovare le proprie allegazioni difensive, mentre la traduzione, che può essere disposta dal giudice ai sensi dell’art. 123 c.p.c. senza previsione di termini, è incombente meramente accessorio e facoltativo che si colloca al di fuori dell’area delle attività processuali finalizzate alla definizione del ” thema decidendum” e del ” thema probandum “, soggette a termini perentori» (Cass., sez. 1, 18/05/2018, n. 12365; Cass., sez. 1, 11/04/2019, n. 10206).
Pertanto, la produzione di documenti redatti in lingua straniera, e non muniti contestualmente di traduzione allegata, non è vietata dall’ordinamento processuale e non può quindi ritenersi comunque ‹‹ inutilizzabile ›› , categoria che comunque non può prescindere da un riferimento normativo, assente nel caso di specie.
Dalla ritualità della produzione istruttoria consegue che, in tema di valutazione delle prove, l’art. 122 cod. proc. civ., che prescrive l’uso della lingua italiana in tutto il processo, non esonera il giudice dall’obbligo di prendere in considerazione qualsiasi elemento probatorio decisivo, ancorché espresso in lingua diversa da quella italiana, restando affidato al suo potere discrezionale il ricorso ad un interprete a seconda che sia o meno in grado di comprenderne il significato o che in ordine ad esso sorgano contrasti tra le parti (cfr. Cass., sez. 1, 24/01/2011, n. 1608; Cass., sez. 3, 12/03/2013, n. 6093; Cass., sez. 5, 17/06/2015, n. 12515). Ed infatti questa Corte non ha ritenuto precluso, al giudice, di utilizzare eventualmente le proprie conoscenze linguistiche, avendo ad esempio affermato che «Quando si tratti di lingua universalmente nota, come il francese, e se il giudice dimostri di averne perfetta conoscenza, non occorre la nomina di un traduttore, prevista dall’art. 123 c.p.c.» (Cass., sez. 2,
06/06/1969, n. 1991). NCOGNOME stesso senso, si è detto che qualora si renda necessario procedere all’esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana, la nomina di un traduttore, ai sensi dell’art. 123 cod. proc. civ., non costituisce un dovere del giudice del merito, ma una sua facoltà discrezionale, sicché la mancata nomina del traduttore (nella specie, per essere stata la traduzione operata da tale giudice) non può formare oggetto di censura in sede di legittimità (Cass., sez. 2, 05/04/1984, n. 2217; Cass., sez. 1, 28/12/2006, n. 27593; Cass., sez. 1, 16/06/2011, n. 13249).
Con la conseguenza che la discrezionalità del giudicante, rispetto alla nomina o meno di un traduttore, dipende dalla sua possibilità, o meno, di comprendere comunque il significato del documento in lingua straniera, pur in assenza di una traduzione (Cass., sez. 3, 09/11/2020, n. 24980; Cass., sez. 5, 09/11/2022, n. 33079).
La decisione gravata, discostandosi dai principi richiamati, deve quindi essere corretta, nei termini sopra precisati, nella parte in cui afferma che i documenti in lingua francese non sono utilizzabili ai fini della decisione.
4.3. Tanto precisato, va, comunque, rammentato che, in applicazione del principio di autosufficienza del ricorso, qualora sia dedotta la omessa o viziata valutazione di documenti, deve procedersi ad un sintetico ma completo resoconto del loro contenuto, nonché alla specifica indicazione del luogo in cui ne è avvenuta la produzione, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza sulla base del solo ricorso, senza necessità di fare rinvio od accesso a fonti esterne ad esso (tra le tante, da ultimo, Cass., sez. 1, 07/03/2018, n. 5478; Cass., sez. U, 27/12/2019, n. 34469).
Tale onere non è stato assolto dalla parte ricorrente, cosicché, sotto questo profilo, il motivo si palesa inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo
in favore del RAGIONE_SOCIALE controricorrente, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 6.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore del RAGIONE_SOCIALE controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quCOGNOME previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dCOGNOME stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione