Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 21390 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 21390 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 30/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 6762 – 2023 R.G. proposto da:
CURATORE del fallimento (ammesso al patrocinio a spese dello Stato) di NOME COGNOME, titolare dell’omonima ditta individuale, in persona della dottoressa NOME COGNOME, rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a margine del precedente controricorso dall’avvocato NOME COGNOME NOME ed elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME.
RICORRENTE (in sede di correzione di errore materiale)
contro
COGNOME NOME -c.f. CODICE_FISCALE –
INTIMATO (in sede di correzione di errore materiale)
e
PROCURA della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di COGNOME, PROCURA GENERALE della REPUBBLICA presso la CORTE d’APPELLO di
COGNOME
INTIMATI (in sede di correzione di errore materiale)
per la correzione dell’errore materiale inficiante l ‘ordinanza n. 5480/2023 di questa Corte, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16.4.2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO E RITENUTO CHE
Con ordinanza n. 5480/2023 questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto da NOME COGNOME nei confronti, tra gli altri, del curatore del proprio fallimento ammesso, quest’ultimo, al patrocinio a spese dello Stato – avvers o la sentenza n. 28/2019, con cui la Corte d’Appello di Cagliari aveva respinto il reclamo ex art. 18 l.fall. dal medesimo NOME COGNOME spiegato avverso la sentenza n. 99/2019 del Tribunale di Cagliari.
Con la suddetta ordinanza n. 5480/2023 questa Corte ha altresì condannato NOME COGNOME a rimborsare al curatore del proprio fallimento le spese del giudizio di legittimità.
All’esito del deposito da parte del difensore del curatore del fallimento di NOME COGNOME dell’istanza di liquidazione del compenso ai sensi dell’art. 83 d.P.R. n. 115/2002 si è rilevato che l’ordinanza n. 5480/2023 di questa Corte non prevede espressamente la distrazione delle spese in favore dello Stato ai sensi dell’art. 133 del d.P.R. cit.
Il curatore del fallimento di NOME COGNOME ha pertanto formulato istanza datata 20.3.2023 di integrazione/correzione dell’errore materiale inficiante l’ordinanza n. 5480/2023 di questa Corte.
Ovvero ha chiesto aggiungersi nel dispositivo dell’ordinanza , ove è pronunciata la condanna di NOME COGNOME alla rifusione delle spese in favore
del curatore del proprio fallimento, la locuzione ‘con distrazione delle spese in favore dello Stato ex art. 133 d.P.R. n. 115/2002 ‘.
Con nota in data 27.3.2023 del presidente di questa sezione si è disposto farsi luogo ex officio alla correzione dell’ordinanza n. 5480/2023 di questa Corte.
NOME COGNOME non ha svolto difese.
Del pari non hanno svolto difese il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari ed il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Cagliari.
Con nota in data 23.10.2023 il curatore del fallimento di NOME COGNOME ha dichiarato di non voler coltivare l’istanza di correzione e vi ha rinunciato.
Con ricorso in data 6.11.2023 il curatore del fallimento di NOME COGNOME ha riproposto la pregressa istanza di correzione.
Il curatore del fallimento di NOME COGNOME ha depositato memoria.
Va disposta la correzione.
A fronte del descritto articolato iter sovviene l’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte a tenor del quale, in tema di correzione degli errori materiali, l ‘ inammissibilità o improcedibilità del ricorso ex art. 391 bis , comma 1, cod. proc. civ., non impedisce alla Corte di cassazione di correggere d ‘ ufficio le proprie statuizioni, purché sia instaurato il contraddittorio e ricorrano le condizioni per l ‘ intervento emendativo, prevalendo l ‘ esigenza di rimediare all ‘ incoerenza tra la manifestazione formale della volontà giurisdizionale ed il suo reale contenuto (cfr. Cass. sez. un. (ord.) 13.2.2023, n. 4353; nella specie, questa S.C. ha corretto l ‘ omessa statuizione relativa alla distrazione delle spese anche se il difensore aveva rinunciato all’istanza di correzione) .
11. Si dà atto, dapprima e decisivamente, che il ricorso in data 6.11.2023 risulta correttamente notificato in data 8.11.2023 a mezzo p.e.c. ad NOME COGNOME presso il suo difensore.
Si dà atto, altresì, che il dispositivo dell ‘ordinanza n. 5480/2023 di questa Corte non reca la ‘ distrazione ‘ ex art. 133 d.P.R. n. 115/2002 (‘il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato’) .
Ebbene, nulla osta alla correzione dell’ordinanza anzidetta.
Del resto, seppur con riferimento alla distrazione ex art. 93 cod. proc. civ., le sezioni unite di questa Corte hanno puntualizzato che, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese, il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali (cfr. Cass. sez. un. (ord.) 27.11.2019, n. 31033) .
Si dà atto che nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391 bis cod. proc. civ., e per la presente fattispecie, non v’ è luogo a pronuncia sulle spese processuali (cfr. Cass. sez. un. 27.6.2002, n. 9438) , principio qui ribadito in relazione alla tipologia di contraddittorio emersa.
Stante l’esito, nemmeno è soggetto a contributo unificato il procedimento di correzione di errore materiale, non ricorrendo i presupposti di cui al l’art. 13, 1° co. quater , del d.P.R. 30.5.2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte dispone correggersi l ‘ordinanza n. 5480/2023 della Prima sezione civile di questa Corte, nel senso che laddove, nel dispositivo, è scritto ‘ condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese di lite, che liquida in €.
6.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%’ , debba leggersi in aggiunta la seguente locuzione ‘, con distrazione delle spese in favore dello Stato ex art. 133 d.P.R. n. 115/2002’ ; dispone che la presente ordinanza sia attuata dal Cancelliere ai sensi ‘ordinanza dell’art.196quinquies ult. comma disp. att. c.p.c., avendo riguardo all n. 5480/2023 della prima sezione civile di questa Corte;
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte