La Corte di Cassazione chiarisce che in caso di risoluzione per impossibilità sopravvenuta di un contratto preliminare, dovuta a fattori esterni non imputabili alle parti, non è dovuto il risarcimento del danno. La vicenda riguardava un contratto per la cessione di quote societarie finalizzato alla realizzazione di una discarica, progetto divenuto impossibile a causa di un contenzioso tra terzi. La Suprema Corte ha stabilito che, in assenza di colpa, l'unica conseguenza della risoluzione è l'obbligo di restituire le prestazioni già ricevute, annullando la precedente condanna al risarcimento delle spese di progettazione.
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