Una società di costruzioni, promissaria acquirente di un complesso immobiliare, non adempie al pagamento di una rata della caparra, adducendo la presenza di abusi edilizi di cui, però, era già a conoscenza. I venditori esercitano il diritto di recesso e trattengono la caparra. La Corte di Cassazione conferma la legittimità del loro operato, stabilendo che la consapevolezza degli abusi da parte dell'acquirente esclude la garanzia e che il suo inadempimento (mancato pagamento) è prevalente, giustificando il recesso e caparra da parte dei venditori.
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