La Corte di Cassazione ha stabilito che una scrittura privata di vendita può costituire un contratto definitivo con effetto traslativo immediato, e non un mero preliminare, anche se le parti prevedono un successivo atto notarile. Di conseguenza, tale vendita è idonea a revocare un precedente legato testamentario avente ad oggetto lo stesso immobile. La Corte ha cassato la decisione d'appello che, valorizzando la previsione di un futuro rogito e la mancata trascrizione, aveva erroneamente qualificato l'accordo come preliminare, senza considerare la chiara volontà delle parti di trasferire subito la proprietà, manifestata con l'uso di termini come 'cede e vende' e il pagamento integrale del prezzo.
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