In un caso di compravendita immobiliare, un acquirente ha citato in giudizio il venditore per vizi occulti, nello specifico muffa e difetti alla pavimentazione. Il Tribunale di primo grado aveva respinto la domanda. La Corte di Appello ha parzialmente riformato la sentenza, riconoscendo il diritto dell'acquirente a una riduzione del prezzo solo per il difetto della pavimentazione. Quest'ultimo, esteso a quasi tutta la superficie ma non facilmente percepibile, è stato qualificato come un vizio occulto rilevante. La richiesta relativa alla muffa è stata invece respinta, in quanto ricondotta a fenomeni naturali di condensa e non a un difetto imputabile al venditore.
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