La Corte di Cassazione ha chiarito che la consegna di un bene a seguito di un contratto preliminare di compravendita configura una mera detenzione immobile e non un possesso utile ai fini dell'usucapione. Nel caso specifico, un promissario acquirente, immesso nel godimento dell'immobile prima del rogito (poi non stipulato), non ha potuto usucapire il bene, poiché la sua relazione con la cosa era qualificata come detenzione in nome altrui. La Corte ha rigettato il ricorso, confermando che, in assenza di un atto di 'interversione', il detentore non può trasformare la sua condizione in possesso e, di conseguenza, non può acquisire la proprietà per usucapione.
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