Una società edilizia, dopo aver ristrutturato un vecchio fabbricato, viene citata in giudizio da una proprietaria confinante per violazione delle norme sulle distanze. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha chiarito che qualsiasi intervento di ristrutturazione che comporti un'alterazione della sagoma o un aumento della volumetria preesistente, come una sopraelevazione, si qualifica come una "nuova costruzione". Di conseguenza, tale opera deve rispettare integralmente le distanze legali previste dal Codice Civile e dai regolamenti locali, senza possibilità di deroga. Il ricorso della società è stato quindi respinto.
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