Una recente sentenza della Cassazione chiarisce i confini della responsabilità del venditore per gli atti di un intermediario. Nel caso di specie, dei promissari acquirenti avevano stipulato un contratto preliminare con un soggetto che agiva come rappresentante dei proprietari, senza però possedere una procura scritta valida. La Corte ha stabilito che, sebbene il contratto sia inefficace, i proprietari sono tenuti a risarcire i danni subiti dagli acquirenti. Questa responsabilità sorge quando la condotta dei proprietari ingenera colposamente un affidamento incolpevole nei terzi circa l'esistenza dei poteri rappresentativi. La Corte ha precisato che si tratta di una responsabilità di natura extracontrattuale, che dà diritto alla restituzione delle somme versate ma non al doppio della caparra, rimedio tipico dell'inadempimento contrattuale.
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