Una società costruttrice rivendicava la proprietà esclusiva di un'area esterna ad un condominio, chiedendone il rilascio. La Corte di Cassazione, confermando le decisioni precedenti, ha rigettato il ricorso. Pur riconoscendo la proprietà in capo alla società, ha affermato l'esistenza di un vincolo di destinazione a parcheggio sull'area, derivante da una norma imperativa. Tale vincolo limita la proprietà del costruttore, garantendo un diritto reale di uso ai condomini, la cui estensione dovrà essere determinata in un separato giudizio. La Corte ha chiarito che l'azione della società era un'actio negatoria servitutis, respinta proprio per la sussistenza di tale vincolo legale.
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