La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 15682/2025, ha stabilito un principio fondamentale riguardo alla cessione banche venete. Un istituto di credito che acquisisce rami d'azienda di una banca in liquidazione non subentra nelle passività relative a rapporti bancari già estinti al momento della cessione, anche se su di essi pende un contenzioso. La Corte ha chiarito che il criterio per l'inclusione di una passività non è la mera pendenza della lite, ma la sua inerenza e funzionalità all'esercizio dell'impresa bancaria dell'acquirente, come specificato nel contratto di cessione. Di conseguenza, le pretese relative a rapporti conclusi devono essere rivolte alla procedura di liquidazione e non all'istituto cessionario.
Continua »