La Corte di Cassazione ha stabilito che il credito derivante dalla revoca di un beneficio pubblico concesso a un'impresa è di natura concorsuale e va ammesso al passivo fallimentare, anche se il provvedimento formale di revoca interviene dopo la dichiarazione di fallimento. La Corte ha chiarito che il fatto costitutivo del credito non è l'atto di revoca, che ha natura meramente dichiarativa, ma il verificarsi dei presupposti per la restituzione (ad esempio, la mancata destinazione dei fondi), che sono anteriori al fallimento. Di conseguenza, il credito sorge 'ex lege' al momento dell'erogazione del beneficio, e la revoca funge solo da condizione per poter agire per il recupero. Questa interpretazione rafforza la posizione dell'ente erogatore nei confronti della massa dei creditori.
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