Una società controllante estera ha impugnato la dichiarazione di fallimento della sua controllata italiana, emessa dopo il rigetto di una proposta di concordato preventivo. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, stabilendo che il tribunale può e deve valutare non solo la fattibilità giuridica, ma anche la fattibilità economica del piano. L'analisi del giudice non si è spinta a una valutazione di mera convenienza, riservata ai creditori, ma ha legittimamente rilevato la manifesta inattendibilità e l'assenza di concrete possibilità di successo del piano proposto, a causa di mancanza di trasparenza, assenza di garanzie e genericità del progetto di continuità aziendale. Di conseguenza, il rigetto della proposta e la successiva dichiarazione di fallimento sono stati ritenuti corretti.
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