Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 17329 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 17329 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/06/2024
COMUNE DI TRIESTE;
-intimato- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE ROMA n. 14168/2021 depositata il 07/09/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7544/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME , rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, presso il quale risulta elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE RISCOSSIONE, PREFETTURA DI TRIESTE, rappresentata e difesa ex lege dal l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA);
– controricorrente –
nonchè contro
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 14168/2021 in una controversia in materia di sanzioni amministrative;
al ricorso resistevano con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE e la Prefettura di Trieste, mentre il Comune di Trieste rimaneva intimato;
il Collegio della sesta sezione, con ordinanza interlocutoria n. 37660 del 23.12.2022, ha rinviato il procedimento a nuovo ruolo in attesa della decisione RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite sulla sussistenza dell’obbligo di versamento del Contributo Unificato nelle ipotesi di ricorso notificato e non depositato, ovvero depositato oltre i termini stabiliti dal codice di rito;
-la trattazione del ricorso è stata rifissata davanti a questa sezione ordinaria;
effettivamente non risulta il deposito nei termini del ricorso per cassazione, atteso che dalla certificazione della Cancelleria Centrale Civile rilasciata in data 28.3.2022 risulta il mancato deposito nel termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ. del ricorso notificato il 13.12.2021;
l’omesso o tardivo deposito del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l’improcedibilità dello stesso, rilevabile anche d’ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente, posto che il principio – sancito dall’art. 156 cod. proc. civ. – di non rilevabilità della nullità di un atto in caso di raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all’inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigano apposite e separate norme (cfr. tra le varie, Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 25453 del 26/10/2017, Rv. 646817; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n.
34916 del 2021; Sez. 2, Sentenza n. 22092 del 04/09/2019, Rv. 654920; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 12894 del 24/05/2013, Rv. 626358).
-ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, con inevitabile addebito di spese alla parte soccombente;
considerato che il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato dichiarato improcedibile, per cui sussistono i presupposti processuali per il versamento -ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione , a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto (v. Sez. U, Sentenza n. 20621 del 17/07/2023; Sez. U, Sentenza n. 20627 del 2023).
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi € . 500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 29.02.2024.