Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 9372 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 9372 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 19980-2022 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliata in INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 377/2022 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 11/04/2022 R.G.N. 79/2022;
R.G.N. 19980/2022
COGNOME.
Rep.
Ud. 24/01/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2024 dal Consigliere AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della sentenza n. 74/2021 del Tribunale di Sondrio, ritenuta la nullità di tale sentenza limitatamente al capo inerente le spese, condannava l’appellante NOME COGNOME al pagamento delle spese di primo grado, come liquidate, in favore dell’appellata RAGIONE_SOCIALE; confermava nel resto la stessa decisione e condannava la COGNOME al pagamento delle spese di secondo grado come liquidate.
La Corte territoriale, pur considerando fondato il motivo d’appello della lavoratrice circa la decadenza della stessa dall’impugnativa del licenziamento a lei intimato ex art. 6 L. 604/1966 (decadenza ritenuta dal primo giudice su analoga eccezione della datrice di lavoro convenuta), disattendeva, per contro, il secondo ed il terzo motivo della stessa appellante, licenziata dalla RAGIONE_SOCIALE giusta lettera ricevuta il 7.12.2020, a seguito di precedente contestazione disciplinare del 9.11.2020, con la quale le era stato addebitato di essersi resa responsabile di illecito acquisto, importazione, detenzione, cessione, spedizione in transito di ingenti quantità di stupefacenti, in concorso con altri, operando in Italia e Spagna; il tutto come meglio descritto quanto alle condotte, ai tempi e alle modalità nell’informativa che la datrice di lavoro aveva ricevuto ex art. 129 disp. att. c.p.p. dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sondrio in data 3.11.2020.
2.1. In particolare, la Corte, oltre a reputare tempestiva la contestazione disciplinare, valutati nel complesso tutti gli elementi oggettivi e soggettivi della vicenda, riteneva che le condotte contestate alla lavoratrice così accertate, oltre ad avere rilievo penale, erano contrarie alle norme dell’etica comune e del comune vivere civile e che erano in grado nella fattispecie di scuotere irrimediabilmente la fiducia del datore di lavoro.
2.2. Infine, riteneva fondato nei limiti esposti il quarto motivo d’appello circa le spese processuali di primo grado, in termini di nullità del relativo capo (per contrasto tra motivazione e dispositivo), ma condannava la lavoratrice al pagamento delle stesse spese come liquidate, oltre a quelle di secondo grado.
Avverso tale decisione, COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
L’intimata ha resistito con controricorso.
Il Consigliere delegato ex art. 380 bis c.p.c. novellato, con atto depositato il 26.4.2023, ha proposto la definizione del ricorso per cassazione nel senso della sua improcedibilità.
Con atto spedito telematicamente il 3.6.2023, il difensore della ricorrente ha chiesto di disporre la decisione del ricorso.
La Prima Presidente di questa Corte Suprema, a seguito di nota del Presidente titolare della Sezione Lavoro, con proprio provvedimento in data 26.6.2023, autorizzava in via d’urgenza la ricorrente ‘al deposito cartaceo della sola memoria, salva e impregiudicata ogni e qualsiasi verifica, da parte del Collegio della Corte, in ordine alle effettiva sussistenza della allegata impossibilità di deposito PCT, richiedendosi a tal fine, sin d’ora,
una relazione tecnica del RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che nella cennata proposta in data 26.4.2023 si è rilevato che ‘il ricorso per cassazione è stato notificato in data 9 agosto 2022 e depositato in cancelleria in data 30 agosto 2022, cadente di martedì, e quindi oltre il termine pere ntorio stabilito a pena di improcedibilità dall’art. 369, comma 1, cod. proc. civ., rilevabile d’ufficio e non esclusa dalla costituzione della parte resistente (Cass. 1325/2015, 22914/2013, 12894/2013, 1635/2006)’.
Nella sua richiesta di decisione, la ricorrente ha dedotto che ‘il fascicolo con l’originale del ricorso e della procura è stato consegnato per la spedizione alla Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, all’ufficio spedizione di Sondrio il 26.08.2021 (n.d.r., rectius , 2022) come risulta dalla ricevuta di spedizione (doc. 1 allegato)’ e che ‘pertanto la consegna del fascicolo avvenuta il giorno 30-08 ossia, 1 giorno oltre il termine di 20 giorni per il deposito del fascicolo non è imputabile alla parte ricorrente, avendo la stessa provveduto alla consegna del fascicolo per la spedizione 4 giorni prima della scadenza del termine’.
Ritiene il Collegio che si può prescindere dall’ulteriore questione della ritualità della richiesta di decisione della parte ricorrente ex art. 380 bis, comma 2, c.p.c. novellato (tale richiesta spedita telematicamente il 3.6.2023 non si era per tal modo perfezionata a seguito di dedotto malfunzionamento del PCT, sicché dalla Prima Presidente di questa Corte ne era stato
autorizzato in via d’urgenza il deposito cartaceo, nei termini sopra accennati).
Invero, in base al principio della ragione più liquida, resta condivisibile quanto osservato dal Consigliere delegato nella sua proposta ex art. 380 bis, comma 1, c.p.c. anche tenendo conto di quello che ha rappresentato la ricorrente in detta propria istanza.
In particolare, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, il ricorso per cassazione, che sia inoltrato a mezzo di corriere privato e pervenga alla cancelleria dopo il decorso del termine indicato dall’art. 369 c.p.c., deve essere dichiarato improcedibile poiché le disposizioni in materia di trasmissione di atti a mezzo del servizio postale e, in particolare, l’art. 3 della l. n. 59 del 1979, secondo cui il deposito si ha per avvenuto alla data della spedizione, non sono estensibili agli altri strumenti di consegna (così Cass., sez. III, 6.5.2020, n. 8513; id., sez. III, 5.2.2018, n. 2667; n. 1465/1991).
Ebbene, nel caso in esame, come risulta dal modulo di spedizione in data 26.8.2022 allegato all’istanza ex art. 380 bis, comma 2, c.p.c., la ricorrente per l’inoltro del ricorso per cassazione si è avvalsa, non già del servizio postale (c.d. universale), bensì appunto di soggetto privato, per la precisione, della RAGIONE_SOCIALE
Non può, pertanto, trovare applicazione nella specie l’art. 134, comma 5, disp. att. c.p.c., a termini del quale il deposito del ricorso si ha per avvenuto ‘a tutti gli effetti, alla data di spedizione dei plichi con la posta raccomandata’ (l’intero art . 134 disp. att. c.p.c. è stato poi abrogato dall’art. 4, comma 6, lett. a), d.lgs. 10.10.2022, n. 149).
Né può accedersi alla richiesta di rimessione in termini, avanzata in subordine dalla ricorrente nello stesso atto depositato a seguito della proposta di decisione accelerata del ricorso sopra riferita.
Secondo questa Corte, infatti, l’inosservanza del termine stabilito dall’art. 369 c.p.c. per il deposito in cancelleria del ricorso per cassazione ne comporta l’improcedibilità, non assumendo alcun rilievo la causa del mancato tempestivo adempimento di tale onere, in quanto nel giudizio di cassazione non trova applicazione l’istituto della rimessione in termini (così Cass., sez. lav., 23.7.2010, n. 4356, in caso peraltro analogo a quello in esame). Nella specie, infatti, la ricorrente ha prescelto ab origine per la spedizione del ricorso per cassazione un mezzo privato che la esponeva al rischio che nel caso in cui il plico fosse pervenuto alla Cancelleria di questa Corte oltre il termine di venti giorni dalla notifica non potesse valere la data di spedizione del plico ex art. 134, comma 5, disp. att. c.p.c. ancora vigente ratione temporis , ma, secondo quanto avanti chiarito, operante solo per l’invio a mezzo del servizio postale.
In definitiva, in conformità alla suddetta proposta, il ricorso dev’essere dichiarato improcedibile.
La ricorrente, soccombente in rito, dev’essere condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. Inoltre, ai sensi dell’art. 380 bis, ult. comma, c.p.c. novellato, siccome il giudizio di legittimità viene definito in conformità alla proposta di cui sopra, devono essere applicati il
terzo ed il quarto dell’art. 96 c.p.c. nei termini specificati in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi e in € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge; condanna, altresì, la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, della somma di € 2.000,00, ex art. 96, comma terzo, c.p.c., ed al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di € 2.000,00, ex art. 96, comma quarto, c.p.c.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così dec iso in Roma nell’adunanza camerale del 24.1.2024.