Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 17350 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 17350 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/06/2024
O R D I N A N Z A
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME COGNOME NOMENOME rappresentati e difesi per procura alle liti a margine de l ricorso dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO.
Ricorrenti
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro, rappresentato e difeso ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, domiciliato presso i suoi uffici in Roma, INDIRIZZO.
Controricorrente-Ricorrente incidentale
avverso il decreto n. 3122/2022 RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Napoli, depositato il 18. 7. 2022.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta dal consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 5. 4. 2024.
Fatti di causa e ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione
Con decreto del 10. 3. 2021 la Corte di appello di Napoli, in persona del giudice designato, decidendo sul ricorso proposto da COGNOME NOME e COGNOME
ai sensi RAGIONE_SOCIALE legge 24 marzo 2001, n. 89, liquidò in favore di COGNOME NOME, a titolo di equo indennizzo, la somma di euro 646,66, mentre rigettò la domanda avanzata da COGNOME NOME.
Proposta opposizione da parte di entrambi i ricorrenti, la Corte di appello, con decreto n. 3122 del 18. 7. 2022, la rigettò.
Per la cassazione di questo decreto hanno proposto ricorso COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Il RAGIONE_SOCIALE ha notificato controricorso e ricorso incidentale, cui hanno resistito i ricorrenti in via principale con controricorso, depositando altresì memoria.
In via preliminare ed assorbente sia il ricorso principale, proposto da COGNOME NOME e COGNOME NOME, che quello incidentale, proposto dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, vanno dichiarati improcedibili, non risultando osservato da entrambe le parti l’adempimento previsto dall’art. 369, comma 2 n. 2), c.p.c., consistente nel deposito RAGIONE_SOCIALE copia autentica RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata.
Tra gli atti depositati dai ricorrenti principali unitamente al ricorso si rinviene infatti solamente il decreto del 10. 3. 2021 emesso nella fase monitoria dal giudice designato, ma non anche il provvedimento impugnato, indicato con il n. NUMERO_DOCUMENTO del 18. 7. 2022, che è quello emesso dalla Corte d’appello in composizione collegiale a seguito dell’ opposizione proposta ai sensi dell’art. 5 ter RAGIONE_SOCIALE legge n. 89 del 2001, che è l’unico provvedimento impugnabile dinanzi a questa Corte. Né tale mancanza è altrimenti superabile, atteso che il decreto impugnato nemmeno risulta tra gli atti depositati in via telematica dal RAGIONE_SOCIALE, controricorrente e ricorrente incidentale, ragione per cui anche il ricorso incidentale va dichiarato improcedibile.
A tali rilievi merita aggiungere che la sanzione di improcedibilità del ricorso comminata dall’art. 369 , comma 2 n. n. 2, c.p.c. non colpisce un mero inadempimento di carattere formale, in quanto il deposito RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata con il ricorso per cassazione è funzionale all’esame da parte di questa Corte RAGIONE_SOCIALE stesso ricorso ed alla formulazione del giudizio circa la sua fondatezza, che evidentemente non può essere espresso in mancanza del
R.G. N. NUMERO_DOCUMENTO.
necessario dato relazionale rappresentato dal provvedimento impugnato, tanto con riferimento al dispositivo che alla sua motivazione.
Attesa l’improcedibilità di entrambi i ricorsi, le spese di giudizio si dichiarano interamente compensate.
P. Q. M.
dichiara improcedibili il ricorso principale e quello incidentale; compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 aprile 2024.