Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11914 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11914 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15817/2023 R.G. proposto da: NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, IN PERSONA DEL MINSITRO PRO TEMPORE, PREFETTURA RAGIONE_SOCIALEA PROVINCIA DI FERRARA rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Sato
-resistenti- avverso ORDINANZA di GIUDICE DI PACE FERRARA n. 912/2023 depositata il 16/06/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
…
Il Sig. NOME COGNOME nato in Nigeria il DATA_NASCITA, cittadino nigeriano, ricorre per cassazione avverso l’ordinanza n. 187/23 emessa dal Giudice di Pace di Ferrara in data 09.05.2023, depositata in Cancelleria e comunicata in data 16.06.2023, a definizione del procedimento n. 912/2023 R.G., con cui veniva rigettato il ricorso presentato ex art. 13 comma 8 D. Lgs. n. 286/1998 avverso il decreto di espulsione n. 35/2023 e l’ordine questorile n. 13/2023, emessi rispettivamente dalla Prefettura e dalla Questura di Ferrara in data 24.02.2023 e in pari data notificati.
Il RAGIONE_SOCIALE si è costituito al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
I motivi di ricorso sono i seguenti:
Nullità del provvedimento impugnato ex art. 111 comma 6 Cost. et 132, comma 2, n. 4, c.p.c per motivazione insufficiente e manifestamente e irriducibilmente contraddittoria; nonché violazione di legge ex art. 360 co. 1 n. 3) in relazione artt. 168 bis-168 quater c.p.p. e 464 bis-464 novies c.p.p Il Giudice di prime cure, pur riscontrando come si evinca dagli atti come il Ricorrente venisse ammesso al beneficio RAGIONE_SOCIALEa messa alla prova, poco oltre riteneva che la documentazione allegata non confermasse tale circostanza, che avrebbe condotto, ove provata, alla sua inespellibilità (da pag. 7 a pag. 14).
Violazione di legge ex art. 360 co. 1 n. 3, in relazione all’art. 19, commi 1 e comma 1.1., 1.2. T.U. Imm. come modificato dal
D.L. n. 130 del 2020, conv. con mod. dalla L. n. 173 del 2020, in rapporto alla mancata considerazione del divieto di espulsione per chi rischia la violazione del diritto al rispetto RAGIONE_SOCIALEa propria vita privata e familiare (da pag. 14 a pag. 19).
Il ricorso è fondato per il primo motivo assorbito il secondo.
Il trattenimento RAGIONE_SOCIALEo straniero, che non possa essere allontanato coattivamente contestualmente all’espulsione, costituisce una misura di privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata. Ne consegue che, in virtù del rango costituzionale e RAGIONE_SOCIALEa natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall’art. 13 Cost., l’autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e condizioni legislativamente imposte, con l’ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida originaria del trattenimento (come la convalida RAGIONE_SOCIALEa proroga del trattenimento) deve accertare la specificità dei motivi addotti a sostegno RAGIONE_SOCIALEa richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio. Del resto, l’art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998 prevede espressamene che il giudice provvede alla convalida «con decreto motivato (Cass. 18227/2022; Cass. 18937/2022; Cass. 18939/2022). Nel caso concreto, la motivazione è del tutto apodittica, limitandosi a richiamare le norme di cui agli artt. 13, 14 e 19 d.lgs. n. 286/1998, ed a dire che non vi sono ragioni di inammissibilità del decreto.
Sulle spese si osserva che il richiedente è ammesso ex lege al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, secondo quanto dispone il D. Lgs.
n. 286/1998 (artt. 13 co. 5 bis e 14 co. 4) che prevedono nel giudizio di convalida l’ammissione automatica al beneficio del patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, scelta questa che è stata reputata conforme a Costituzione. (v. Corte Cost. n. 439/2004; v. Cass. n. 24102 del 2022). Il difensore ha chiesto la distrazione RAGIONE_SOCIALEe spese, ma è da escludere che questa richiesta costituisca una implicita rinuncia al beneficio del patrocinio spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, dal momento che il difensore non può disporre del diritto del suo assistito (Cass. sez. un n. 8561 del 26/03/2021).
Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 83, comma 2, RAGIONE_SOCIALEo stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese RAGIONE_SOCIALEa parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore RAGIONE_SOCIALEo Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021). Pertanto, le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di pace di Ferrara.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo assorbito il secondo, cassa il provvedimento impugnato e decidendo nel merito dichiara nullo il provvedimento impugnato.
Così deciso in Roma, il 13/02/2024.