SENTENZA TRIBUNALE DI TORINO N. 2445 2025 – N. R.G. 00005550 2025 DEPOSITO MINUTA 28 11 2025 PUBBLICAZIONE 28 11 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata dalla Giudice AVV_NOTAIO NOME COGNOME in data 28/11/2025 nella causa RG n. 5550/2025 promossa da
,
, in proprio e in qualità di legale rappresentante di
, assistito dall’AVV_NOTAIO
NOME
Parte ricorrente
Contro
, assistito dall’AVV_NOTAIO
Parte convenuta
C.F.
P.
P.
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
-la parte ricorrente si è rivolta al Tribunale di Torino, per ottenere l’annullamento dell’ordinanza ingiunzione n. 001881467 emessa dall’ e notificatale in data 23.5.25, con cui è stata contestata la violazione dell’art. 2, co. 1 bis d.l. 463/83 e s.m.i., per ‘mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali ‘; C
, costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso; -la causa, istruita documentalmente e discussa oralmente all’udienza del 9.10.25, è stata trattenuta a
decisione in data odierna, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Considerato che:
-i fatti che fondano la domanda di parte ricorrente, sostanzialmente pacifici, possono essere illustrati nei seguenti termini;
-è stato accertato e non è in contestazione che parte attrice abbia omesso il versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni dei dipendenti per il periodo dicembre 17-aprile 18;
-a seguito di tale inadempimento, l’ tra maggio e luglio 2018, ha notificato alla parte ricorrente tre avvisi di addebito per il recupero dei contributi omessi (docc. 3-5 fasc. ric.);
-parte attrice ha formulato istanza di rateizzazione (anche) in relazione agli ava di cui sopra e la relativa istanza è stata accolta con comunicazione del 24 ottobre 18 (doc. 6 fasc. ric.);
-il 15 gennaio 20 l’ ha notificato alla ricorrente l’accertamento della violazione prevista dall’art. 2, co. 1 bis d.l. 463/83 e s.m.i., con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta, evidenziando che ‘ da una verifica dei nostri archivi è emerso che Lei, per i periodi di competenza indicati nell’allegato ‘prospetto (…)’, non ha versato all’ le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori (…)’ (doc. 7 fasc. ric.);
-il 1 febbraio 23, la parte ricorrente ha aderito alla definizione agevolata (rottamazione quater), includendovi i tre ava già rateizzati (doc. 8 fasc. ric.); all’udienza di discussione, parte attrice ha fatto presente, richiamando il proprio doc. 9, che tutti i pagamenti di cui alla definizione agevolata sono stati effettuati (il documento 9, indicherebbe, alla voce ‘da pagare’ l’importo 0,00); -in data 23 maggio 25 l’ ha notificato a parte ricorrente l’ordinanza ingiunzione opposta;
-ebbene, parte attrice ha sostenuto: 1) l’avvenuta decadenza dell’Istituto ex art. 14 l. 689/81, per aver contestato la violazione oltre il termine di 90 giorni previsto dalla norma citata; 2) la realizzata prescrizione quinquennale del diritto in capo all’ 3) l’insussistenza dell’elemento soggettivo dell’illecito, per incolpevole affidamento sul proprio corretto operare, tenuto conto dell’accoglimento della domanda di rateazione e di definizione agevolata e dell’avvenuto pagamento dei debiti ad esse riferibili; sulla scorta di tali ragioni, ha chiesto, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza ingiunzione opposta;
-l’ ha contestato la fondatezza delle argomentazioni prospettate dalla parte ricorrente e difeso la correttezza del proprio operato;
-ciò premesso, ritiene il Tribunale, assumendo la presente decisione sulla base del principio della ragione più liquida, che il ricorso sia fondato, essendosi effettivamente realizzata la decadenza dell’ per tardiva notificazione dell’illecito, con conseguente estinzione del credito sanzionatorio;
-a sostegno dell’infondatezza della tesi dell’ si richiama sul punto quanto espresso in plurime decisioni dalla Corte territoriale in fattispecie sovrapponibili, cui si fa rinvio anche ex art. 118 disp att. c.p.c. (vd. ad esempio sent. 153/25): ‘ Il motivo d’appello sulla contestata applicazione dell’art. 14 l. cit. è infondato e va disatteso, richiamando il Collegio (e dandovi continuità, anche ai sensi dell’art. 118, co. 1, disp. att. c.p.c.) la sentenza n. 89/23 pronunciata da questa Corte in un’analoga vertenza. 2.1. Si ritiene, dunque, che l’art. 14 l. cit., secondo la condivisibile impostazione difensiva di parte appellata, sia applicabile alla fattispecie, in quanto “Il primo elemento da porre in evidenza è rappresentato dal rinvio operato alla disposizione in discussione, posto che l’art.6 del D. Lgs. n. 8 del 2016 prevede che “Nel procedimento per l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della L. 24 novembre 1981, n. 689” (fra le citate disposizioni è compreso anche l’art.14). … Ora, seguendo il meccanismo di rinvio normativo sopra delineato, si deve ritenere che anche nel caso di specie possa essere applicato l’effetto estintivo/decadenziale previsto per l’inosservanza dei termini di contestazione. Infatti, fermo restando che secondo l’art.9 D.Lgs. n. 8 del 2016 l’autorità amministrativa è tenuta a notificare gli estremi della violazione entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti penali, il ‘vuoto’ normativo circa gli effetti dell’inosservanza di tale
-non appare, infatti, convincente la tesi dell’ secondo cui non potrebbe trovare applicazione, in ipotesi di violazione delle previsioni di cui all’art. 2 bis d.l. 463, l’art. 14 l. 689/81, dovendo, invece – stante la specialità delle sue previsioni – applicarsi il d. lgs. 8/16, con particolare riguardo all’art. 9 1 , che, diversamente dall’art. 14 l. cit., non prevederebbe, in ipotesi di contestazione tardiva, l’estinzione della pretesa sanzionatoria;
1 Che così dispone: ‘1. Nei casi previsti dall’articolo 8, comma 1, l’autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all’autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.
2. Se l’azione penale non è stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti è disposta direttamente dal pubblico ministero che, in caso di procedimento già iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta estinto per qualsiasi causa, il pubblico ministero richiede l’archiviazione a norma del codice di procedura penale; la richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti.
3. Se l’azione penale è stata esercitata, il giudice pronuncia, ai sensi dell’articolo 129 del codice di procedura penale, sentenza inappellabile perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1. Quando è stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice dell’impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, decide sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.
L’autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all’estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti.
Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l’interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. Il pagamento determina l’estinzione del procedimento’.
termine (non specificati dall’art.9) è logicamente ed agevolmente colmabile, seguendo il rinvio dell’art.6 D. Lgs. n. 8 del 2016, tramite il ricorso all’ultimo comma dell’art. 14 L. n. 689 del 1981, ritenendo quindi che la violazione del termine, con riferimento al soggetto destinatario della notificazione tardiva, comporti l’estinzione dell’obbligazione sanzionatoria. L’applicabilità dell’art.14 L. n. 689 del 1981 ed in particolare dell’effetto decadenziale/estintivo ivi previsto si desume anche adottando un diverso profilo interpretativo. L’art. 9 del D. Lgs. n. 8 del 2016, titolato “Trasmissione degli atti all’autorità amministrativa” prevede un complesso doppio passaggio di atti che in un primo tempo, concomitante con il periodo in cui i mancati versamenti delle ritenute costituivano in ogni caso reato penale, comportava la trasmissione dalla sede amministrativa a quella penale e successivamente, con la depenalizzazione, un ritorno all’autorità amministrativa; la ‘ritrasmissione’ in sede amministrativa, come si è visto, segna anche la decorrenza della notifica degli ‘estremi della violazione’ da effettuarsi nei confronti del trasgressore. Ora nel caso di specie non vi è notizia che tale complesso iter sia stato seguito, né l onerato in tal senso, ha allegato se e quando gli atti siano stati eventualmente trasmessi in sede penale e nuovamente inviati in sede amministrativa. In sostanza, in assenza di qualsiasi notizia in ordine ai citati passaggi, ed in particolare del momento in cui eventualmente gli atti trasmessi dalla sede penale siano stati ricevuti dall’autorità amministrativa, si deve ritenere inapplicabile la tempistica prevista dall’art.9D.Lgs. n. 8 del 2016, con conseguente piena applicabilità (mediante il rinvio dell’art.6), dell’art.14 L. n. 689 del 1981, con particolare riferimento alla fattispecie decadenziale ivi prevista. (…)’;
-neppure nel caso di specie vi è notizia che sia stato seguito l’iter della trasmissione degli atti previsto dall’art. 9 cit., dalla AG o dal PM alla PA, momento, questo, che rappresenta la data da cui decorre -ai sensi dell’art. 9 cit. – il termine di 90 giorni per la contestazione al trasgressore;
-inoltre, le violazioni contestate alla parte attrice si riferiscono a condotte omissive poste in essere in epoca successiva all’entrata in vigore del d. lgs. 8/2016 ( dies a quo individuato dalla giurisprudenza, anche di legittimità, in ipotesi di violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del d. lgs. 8/16);
il dies a quo dal quale decorrono i 90 giorni per la contestazione della violazione può, quindi, essere individuato, nel caso di specie, ai sensi dell’art. 14 l. 689/81, nel momento dell’ ‘ accertamento ‘ dell’illecito;
-nel caso di specie la contestazione dell’illecito, del gennaio 2020, risulta tardiva, se sol si considera che: 1) l’ già nel 2018, aveva emesso e notificato gli avvisi di addebito per i medesimi contributi omessi; 2) che, dunque, già all’epoca (quantomeno nel luglio 2018) si trovava nel pieno possesso di tutti i dati utili ai fini dell’accertamento della violazione amministrativa; 3) e che, quindi, ben avrebbe potuto procedere sin da quel momento alla contestazione della violazione;
-quanto, infine, al rilievo dell’Istituto, secondo cui il termine di cui all’art. 14 l. 689/81 (e di cui all’art. 9 d. lgs. 8/16) sia di natura ordinatoria, si osserva, al contrario, che la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell’interpretarlo come termine di decadenza dall’esercizio della potestà sanzionatoria e, dunque, di natura perentoria (vd., ad esempio, Cass. Civ. 4345/24);
-le spese di lite seguono la soccombenza dell’ e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/14, valori medi, relativo scaglione.
-in definitiva, stante la decadenza dell’ dall’esercizio della propria potestà sanzionatoria, deve essere annullata l’ordinanza ingiunzione opposta, con assorbimento di ogni ulteriore questione;
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
-annulla l’ordinanza ingiunzione opposta;
-condanna l’ a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, complessivamente liquidate in euro 3.727,00 oltre rimb. 15%, iva e cpa come per legge, cu.
Torino, 28/11/2025.
La Giudice AVV_NOTAIO NOME COGNOME