Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 20579 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 20579 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 3157/2019 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione;
-controricorrente-
nonché
RAGIONE_SOCIALE;
nonché
RAGIONE_SOCIALE;
-intimata –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA n. 523/2018, pubblicata il 13 luglio 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME ha impugnato il 19 gennaio 2015, davanti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, i contratti di RAGIONE_SOCIALE somministrato a termine conclusi, nel periodo 4 giugno 2010-31 maggio 2014, pr ima con l’RAGIONE_SOCIALE interinale RAGIONE_SOCIALE dal 4 giugno 2010 al 30 aprile 2013, poi con RAGIONE_SOCIALE (dal 1° maggio 2013 al 31 ottobre 2013) e, infine, con RAGIONE_SOCIALE (dal 1° novembre 2013 al 31 maggio 2014.
Egli ha contestato la legittimità dei contratti di RAGIONE_SOCIALE somministrato e dei contratti di somministrazione a essi collegati e ha convenuto in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, chiedendo dichiararsi la nullità o l’annullabil ità dei contratti in questione e della loro reiterazione e la sussistenza di un rapporto di RAGIONE_SOCIALE a tempo determinato, con condanna di RAGIONE_SOCIALE o, in via subordinata, dell’RAGIONE_SOCIALE, a pagare le differenze retributive e il risarcimento del danno.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, autorizzata la chiamata in causa di RAGIONE_SOCIALE, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 371/2016, ha accolto la domanda risarcitoria del ricorrente nei confronti della sola RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello.
Si sono costituiti i soli NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE.
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 523/2018, ha accolto l’appello e dichiarato NOME COGNOME decaduto dall’impugnazione dei contratti conclusi con RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, rigettando il suo originario ricorso.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
La sola RAGIONE_SOCIALE si è difesa con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 414 e 416 c.p.c., dell’art. 6 della legge n. 604 del 1966, dell’art. 32 della legge n. 183 del 2010 e dell’art. 2697 c.c.
Egli contesta che la corte territoriale abbia ritenuto fondata l’eccezione di decadenza ex artt. 6 della legge n. 604 del 1966 e 32 della legge n. 183 del 2010 sebbene essa fosse stata proposta dall’RAGIONE_SOCIALE solo nella comparsa di risposta del giudizio di primo grado e in modo generico, con il richiamo indeterminato agli artt. 6 della legge n. 604 del 1966 e 32 della legge n. 183 del 2010 e senza menzionare il fatto generatore della decadenza stessa.
La doglianza è inammissibile.
Dalla lettura dello stesso ricorso e della sentenza si evince che l’RAGIONE_SOCIALE aveva tempestivamente sollevato nella comparsa di costituzione di primo grado l’eccezione di decadenza di cui artt. 6 della legge n. 604 del 1966 e 32 della legge n. 183 del 2010 ‘sia ai fini delle domande afferenti al periodo relativo al contratto di somministrazione stipulato tra l’RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, si con quelli stipulati tra l’ente e RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘, ripetendo detta eccezione alle pagine 11 e 21-22.
Sostiene il ricorrente che, nella menzionata comparsa, non vi sarebbero riferimenti al fatto generatore di detta decadenza, che sarebbe stato il ‘decorso del tempo’.
Peraltro, deve ritenersi che la semplice prospettazione di una decadenza implichi un riferimento al decorso di un periodo di tempo, nella specie facilmente desumibile dal contenuto della normativa indicata e dalla durata dei contratti in esame come individuati dallo stesso ricorrente.
2) Con il secondo motivo il ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 414 e 416 c.p.c., 20, 21 e 27 d.lgs. n. 276 del 2003, 42 e
43 CCNL del 24 luglio 2008 e 2697 c.c. in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel ritenerlo decaduto dall’impugnazione dei contratti di somministrazione con le agenzie interinali RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE per avere in sostanza rivolto le impugnative e le domande solo nei confronti dell’impresa utilizzatrice, mentre sarebbe stato necessario coinvolgere anche il somministratore.
La doglianza è inammissibile.
Infatti, la corte territoriale ha accertato la decadenza in questione, rilevando che il ricorrente aveva proposto, nel rispetto dei termini previsti, l’atto di impugnazione e la successiva azione giudiziaria solo relativamente all’ultimo contratto di RAGIONE_SOCIALE somministrato concluso con RAGIONE_SOCIALE (avuto riguardo alla data di cessazione della prestazione lavorativa avvenuta in data 31 maggio 2014), ‘mentre è decaduto dall’impugnazione e dall’azione in ordine ai precedenti contratti’.
Questa è la ratio decidendi della sentenza di appello e la censura in esame non la investe.
Il fatto che la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE abbia aggiunto che l’atto di impugnazione fosse stato proposto esclusivamente contro l’azienda utilizzatrice e non pure nei confronti delle agenzie coinvolte non ha, quindi, alcuna incidenza sulla decisione.
3) Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Le spese di lite s ono compensate, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., in ragione della complessità dell’accertamento e dell’esito differente dei giudizi di merito .
Si attesta che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), se dovuto.
P.Q.M.
La Corte,
dichiara inammissibile il ricorso;
compensa le spese di lite;
dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile, il 21