Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 17307 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 17307 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1616/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (EMAIL), giusta procura speciale in calce al ricorso.
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ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (avv.masci.a.EMAIL), giusta procura speciale in calce al controricorso.
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contro
ricorrente – avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA n. 1367/2020 depositata il 16/10/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/04/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
COGNOME NOME conveniva in giudizio COGNOME NOME e RAGIONE_SOCIALE, esponendo di essersi recato presso il RAGIONE_SOCIALE per comprare dei latticini e di essere stato aggredito da un cane di taglia grande, razza pastore tedesco, posto alla catena ma in modo tale che poteva comunque raggiungere gli avventori, riportando lesioni; chiedeva pertanto ex art. 2052 cod. civ. la condanna in solido di entrambi i convenuti, il primo perché proprietario dell’animale, il secondo (il RAGIONE_SOCIALE) perché lo utilizzava per la guardiania dell’esercizio commerciale, ovvero perché comunque responsabile in via concorrente ex art. 2043 cod. civ., poiché l’animale era tenuto in custodia presso l’esercizio commerciale in violazione delle comuni regole di prudenza.
Si costituivano, resistendo, con difesa comune, COGNOME NOME e RAGIONE_SOCIALE
1.1. Con sentenza n. 260/2015 il Tribunale di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona, ravvisava la concorrente responsabilità, ex art. 2052 cod. civ. dello COGNOME ed ex art. 2051 cod. civ. del RAGIONE_SOCIALE, e li condannava in solido al risarcimento dei danni.
Avverso tale sentenza proponeva appello soltanto il RAGIONE_SOCIALE; il COGNOME resisteva al gravame.
2.1. Con sentenza n. 1370/2020 del 16 ottobre 2020 la Corte
d’Appello di L’Aquila, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda risarcitoria proposta da COGNOME NOME nei confronti del RAGIONE_SOCIALE
Avverso tale sentenza COGNOME NOME propone ora ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
Resiste con controricorso il RAGIONE_SOCIALE.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1, cod. proc. civ.
Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.
Parte ricorrente e parte resistente hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
Lamenta che la corte territoriale erroneamente ha riformato la sentenza di primo grado, che aveva condannato al risarcimento dei danni anche il RAGIONE_SOCIALE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2051 cod. civ., senza considerare che il Tribunale aveva legittimamente esercitato il suo potere di qualificare giuridicamente la domanda attorea secondo il principio jura novit curia .
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 342, n. 1 e 2, cod. proc. civ.
Lamenta che la corte d’appello ha sindacato la qualificazione giuridica della domanda svolta dal tribunale in riferimento all’art. 2051 cod. civ., ed ha espresso una valutazione contraria, senza che tuttavia fosse stato proposto un motivo di appello in tal senso, e dunque violando il principio tantum devolutum, tantum
appellatum .
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la falsa applicazione dell’art. 113 cod. proc. civ.
Lamenta, con argomentazioni simili a quelle dedotte a sostegno dei precedenti motivi, che il tribunale in prime cure ha esattamente interpretato la domanda attore nell’ambito dei poteri attribuitigli dall’art. 113, comma 1, cod. proc. civ., mentre la corte territoriale ha impropriamente sostenuto che il primo giudice avesse violato l’art. 112 cod. proc. civ.
Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la falsa applicazione dell’art. 2051 cod. civ. in ordine alla qualificazione della domanda risarcitoria formulata dall’attore.
Lamenta che, dopo aver affermato che il Tribunale non aveva correttamente operato la qualificazione giuridica della domanda attorea, la Corte di merito ha anche negato la sussistenza nel caso di specie della responsabilità ex art. 2051 cod. civ., assumendo che non vi fosse alcuna prova della custodia dell’animale da parte del RAGIONE_SOCIALE.
Con il quinto motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 92 cod. proc. civ. e la contestuale violazione dell’obbligo di motivazione previsto dall’art. 111, comma 6, Cost. e 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.
I primi quattro motivi, che possono essere scrutinati congiuntamente per la loro stretta connessione, sono infondati.
Va anzitutto premesso che nel caso di specie la corte territoriale ha riformato la decisione di primo grado, che aveva affermato la responsabilità anche del RAGIONE_SOCIALE riconducendola alla responsabilità da custodia di cui all’art. 2051 cod. civ., ed ha rilevato: a) che l’originario attore ‘non invocò affatto un terzo
titolo di responsabilità nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, ossia quella, oggettiva, di cui all’art. 2051 cod. civ.’ (v. p. 7 della sentenza impugnata), dato che l’esame del tenore letterale della domanda proposta (‘Nondimeno, anche al di fuori dello schema della responsabilità oggettiva, stabilito dall’art. 2052 cod. civ., per entrambi i convenuti sussisterebbe una responsabilità per colpa, solidale ovvero concorrente, ex art. 2043 cod. civ., poiché l’animale era tenuto in custodia presso l’esercizio commerciale di Francavilla al Mare in violazione delle comuni regole di prudenza e diligenza’) induce a ritenere che l’attore abbia invocato soltanto i titoli di responsabilità di cui all’art. 2052 ed all’art. 2043 cod. civ. ed abbia utilizzato il termine ‘custodia’ soltanto in riferimento alla responsabilità per colpa invocata ai sensi del citato art. 2043; b) che nel caso di specie l’unica responsabilità configurabile ‘poteva essere solo quella di cui all’art. 2052 cod. civ. perché in concreto si controverteva unicamente in tema di custodia di un animale’ e che ‘a tale responsabilità poteva aggiungersi solo quella ex art. 2043 cod. civ. a carico dell’appellante in quanto soggetto non custode, ma anch’essa è stata esclusa’ (v. p. 8 della sentenza).
6.1. Orbene, siffatta motivazione, che nelle valutazioni in fatto è ormai insindacabile in sede di legittimità (v. tra le tante Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34476), nei profili di diritto è anzitutto conforme a quanto questa Suprema Corte ha già avuto modo di affermare, e cioè che la responsabilità per il danno causato dall’animale, prevista dall’art. 2052 cod. civ., incombe a titolo oggettivo ed in via alternativa o sul proprietario, o su chi si serve dell’animale, per tale dovendosi intendere non già il soggetto diverso dal proprietario che vanti sull’animale un diritto reale o parziale di godimento, che escluda ogni ingerenza del proprietario sull’utilizzazione dell’animale, ma colui che, col consenso del proprietario, ed anche in virtù di un rapporto di
mero fatto, usa l’animale per soddisfare un interesse autonomo, anche non coincidente con quello del proprietario (Cass., 26/05/2020, n.9661; Cass., 22/12/2015, n. 25738; Cass., 07/07/2010, n. 16023).
E’ stato inoltre specificato: a) che la responsabilità oggettiva prevista dall’art. 2052 cit. può essere posta a carico, in via alternativa, del proprietario dell’animale o di chi se ne serve per il periodo in cui l’ha in uso, come dimostrato dall’uso della congiunzione disgiuntiva “o” contenuta nella norma citata; b) che il carattere alternativo concerne la responsabilità ai sensi della disposizione citata, ma che tanto non impedisce “che dell’azione dell’animale possa rispondere anche altro soggetto, svincolato da un rapporto di custodia”; in tal caso non si tratta più di una responsabilità ai sensi dell’art. 2052 cit., bensì “di responsabilità aquiliana ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., la quale presuppone l’accertamento del dolo o della colpa e può concorrere con quella indicata dall’art. 2052 cit.” (Cass., 26/05/2020, n.9661, che richiama le sentenze n. 13016 del 1992 e n. 16023 del 2010); c) che pertanto, nell’ipotesi di danno cagionato da animali, è dunque astrattamente possibile ravvisare il concorso di responsabilità ove i titoli della responsabilità stessa siano diversi.
6.2. Tanto premesso, va altresì rilevato che la corte di merito non è incorsa in alcuna delle violazioni di legge che i motivi di ricorso lamentano.
Secondo l’orientamento di questa Corte, cui si intende dare continuità, intanto si forma il giudicato anche sulla qualificazione giuridica data dal giudice all’azione, quando essa abbia condizionato l’impostazione e la definizione dell’indagine di merito e la parte interessata abbia omesso di proporre specifica impugnazione sul punto; ma, è stato precisato, che non si può formare giudicato sulla qualificazione giuridica della domanda quando l’appellante abbia formulato difese di merito incompatibili
con essa, pur non avendola impugnata espressamente (v. Cass., Sez. Un., 27/04/2021, n. 16084, in motivazione, che richiama Cass. n. 4905/2021 e Cass. n 34026/2019).
Inoltre, si è precisato, in riferimento alla necessità di stabilire se una domanda giudiziale dovesse essere decisa applicando l’art. 2043 cod. civ. o l’art. 2052, che la questione attiene alla corretta individuazione della norma applicabile, da risolvere in base al principio jura novit curia , per cui è sempre consentito al giudice, anche in sede di legittimità, valutare d’ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti, quale norma debba essere applicata al caso di specie (Cass., 10/11/2023, n. 31330; Cass., 05/03/2019, n. 6341).
Correttamente, dunque, la corte di merito, nel pronunciarsi sul secondo motivo proposto dall’allora appellante RAGIONE_SOCIALE, ha rilevato che l’originario attore in primo grado aveva prospettato a suo carico unicamente la responsabilità oggettiva per danni cagionati da animali e quella colposa da fatto illecito, peraltro entrambe escluse, e mai sono stati invocati titoli di responsabilità ulteriori, dato che l’azione di responsabilità ex art. 2051 cod. civ. presuppone sul piano eziologico e probatorio accertamenti diversi e distinti temi di indagine, che nel caso di specie non sono stati inclusi nel thema decidendum .
L’impugnata sentenza non ha affatto violato il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all’art. 112 cod. proc. civ., che risulta piuttosto essere stato disatteso in prime cure, e, senza necessità di invocare il principio di cui all’art. 113 cod. proc. civ., non attinente alla controversia in esame, ha fatto corretta applicazione al caso di specie dell’art. 2052 cod. civ., come interpretato dal costante orientamento di legittimità nel rapporto con il diverso titolo della responsabilità per colpa ex art. 2043 cod. civ.
Il quinto motivo è infondato.
Nel liquidare le spese dei due gradi di giudizio secondo soccombenza l’impugnata sentenza si è infatti conformata al costante orientamento di questa Suprema Corte, secondo cui il criterio della soccombenza viene ritenuto non frazionabile in relazione all’esito delle varie fasi del giudizio, dovendo essere riferito in modo unitario e globale all’esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (cfr. Cass., 31/10/2022, n. 32061; Cass., 23/03/2016, n. 5820; Cass., 18/03/2014, n. 6259; Cass., 28/09/2015, n. 19122).
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità, che vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza; con distrazione a favore del difensore che si dichiara antistatario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge; con distrazione a favore del difensore che si dichiara antistatario.
Ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 15 aprile
2024.
Il Presidente NOME COGNOME