Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 17315 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 17315 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 25650-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– RAGIONE_SOCIALE –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– controRAGIONE_SOCIALE –
avverso la sentenza n. 56/2019 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 07/03/2019 R.G.N. 89/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/04/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO.
RILEVATO
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 17/04/2024
CC
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che, con sentenza del 7 marzo 2019 la Corte d’Appello di Campobasso in parziale riforma, disposta solo con riguardo alla statuizione in punto spese di lite, della decisione resa dal Tribunale di Larino, sulla domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, dichiarava, sul presupposto dell’illegittimità, per difetto della causale giustificatrice, dei contratti a termine in base ai quali l’istante era stato assunto presso l’RAGIONE_SOCIALE, il diritto, non alla conversione a tempo indeterminato del rapporto, come richiesto dall’istante in via principale, stante la natura pubblicistica dello stesso, ma al risarcimento del c.d. danno comunitario, non avendo riconosciuto valenza riparatoria alla stabilizzazione seguita al superamento da parte dell’istante di un concorso indetto senza collegamento alcuno con l’illecito;
che per la cassazione di tale decisione ricorreva l’RAGIONE_SOCIALE, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resisteva, con controricorso, il COGNOME;
che entrambe le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO
che, con il primo motivo, l’RAGIONE_SOCIALE, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., deduce il difetto di interesse ad agire del COGNOME per non avere il bene della vita al cui conseguimento l’azione sarebbe volta, dato dalla continuità dell’occupazione, subito alcun pregiudizio per essere stato il COGNOME mantenuto in servizio, seppur a termine, fino alla stabilizzazione ottenuta mediante l’accesso privilegiato alla procedura concorsuale successivamente indetta;
che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 e della clausola 5 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sulla base del
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medesimo presupposto di cui al motivo che precede, dato dall’inconfigurabilità nella specie di un pregiudizio per il COGNOME, stante le varie chances di occupazione stabile offerte e conseguite, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia di condanna al risarcimento del danno comunitario resa dalla Corte territoriale;
che nel terzo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza impugnata, è prospettata in relazione all’omessa pronunzia circa l’eccezione tempestivamente sollevata dall’RAGIONE_SOCIALE relativamente alla compensatio lucri cum damno , legittimata, a detta della medesima, dall’essere la stessa situazione fonte di danno, ovvero l’abusivo impiego a termine del COGNOME, causa del vantaggio economico al medesimo riveniente dall’essere stato retribuito per aver prestato servizio a termine fino alla definitiva stabilizzazione; che tutti gli esposti motivi possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi per fondarsi tutti sulla tesi secondo cui non sarebbe configurabile alcun danno, essendo stata garantita al COGNOME dapprima la continuità dell’occupazione, attraverso le proroghe e dei rinnovi dei contratti a termine in virtù dei quali ha prestato servizio e successivamente l’immissione nei ruoli dell’RAGIONE_SOCIALE, idonea, in ogni caso, a cancellare le conseguenze dell’illecito; che i motivi devono ritenersi manifestamente infondati;
che, in effetti, in primo luogo è a dirsi come non possa trovare fondamento la tesi per cui la perdurante funzionalità del rapporto a termine osti alla ravvisabilità in capo al lavoratore di un interesse giuridico attuale e concreto all’accertamento dell’abusivo ricorso a tale tipologia di rapporto configurabile come illecito e fonte di danno risarcibile;
che, in secondo luogo, la ritenuta inconfigurabilità del danno comunitario risulta ampiamente smentita alla luce del
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principio di diritto secondo cui l’intervenuta immissione in ruolo può essere qualificata misura satisfattiva equivalente alla conversione solo qualora sia provata la stretta correlazione tra abuso del contratto a termine e procedura di stabilizzazione, ravvisabile allorché l’immissione in ruolo sia ‘ricollegabile alla successione dei contratti a termine con rapporto di causa/effetto ossia nelle ipotesi in cui la reiterazione abusiva operi come condicio sine qua non della successiva immissione in ruolo’, rapporto, questo, da escludere nei casi in cui l’assunzione a tempo indeterminato sia conseguenza del superamento di una procedura concorsuale, sia pure parzialmente riservata (cfr., da ultimo, Cass. 35145/2023);
che il principio enunciato da questa Corte è conforme alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, secondo cui «sebbene l’organizzazione di procedimenti di selezione fornisca ai lavoratori occupati in modo abusivo nell’ambito di una successione di rapporti di lavoro a tempo determinato l’occasione di tentare di accedere a un impiego stabile, potendo questi ultimi, in linea di principio, partecipare a tali procedimenti, siffatta circostanza non può dispensare gli Stati membri dal rispetto dell’obbligo di prevedere una misura adeguata per sanzionare debitamente il ricorso abusivo a una successione di contratti e rapporti di lavoro a tempo determinato» ( Corte di Giustizia 22.2.2024 in cause c-59/22, c- 110/22, c- 159/22);
che, infine, è da escludere che la misura risarcitoria prevista a ristoro dell’illecito subito possa trovare compensazione nella retribuzione percepita vigente il rapporto, trovando questa causa nel porsi quale corrispettiva della prestazione resa;
che il ricorso va, dunque, rigettato, con spese a carico del soccombente, liquidate come da dispositivo, da distrarre in
favore dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali del 15% ed altri accessori di legge, da distrarre in favore dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del RAGIONE_SOCIALE, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 17.4.2024