Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 9502 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 9502 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 14282-2021 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona dei Curatori pro tempore, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di RAGIONE_SOCIALE, depositato il 16/04/2021 R.G.N. 10005/2020;
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 14/02/2024
CC
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 14/02/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
il P.M. in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO ha depositato conclusioni scritte.
RILEVATO CHE
con decreto 16 aprile 2021, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha rigettato l’opposizione proposta, ai sensi dell’art. 99 l. fall., da NOME COGNOME allo stato passivo del RAGIONE_SOCIALE, da cui era stato escluso il suo credito di € 170.981,5 1, insinuato in via privilegiata ai sensi dell’art. 2751 bis n. 1 c.c. per mensilità retributive da maggio ad ottobre 2019 non corrispostegli, in quanto compenso suddiviso per stagioni, non dovutogli per la mancata partecipazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al campionato 2019/20, a seguito RAGIONE_SOCIALE revoca di affiliazione alla RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE), essendo egli responsabile, quale direttore generale, RAGIONE_SOCIALE mancata iscrizione al campionato;
il Tribunale ha disatteso le eccezioni preliminari RAGIONE_SOCIALE curatela fallimentare di inopponibilità, per mancanza di data certa anteriore al fallimento, del contratto di lavoro del ricorrente in data 8 maggio 2019 e di inefficacia per inosservanza del termine di deposito presso la RAGIONE_SOCIALELRAGIONE_SOCIALEN.P.) di serie B.
Esso ne ha invece ritenuto la sopravvenuta inefficacia, a norma dell’art. 3, p.to 4 dell’Accordo Collettivo tra RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE (L.NRAGIONE_SOCIALEP.B) ed RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, secondo i l quale ‘ indipendentemente dall’approvazione, il Contrato non sarà efficace o cesserà i propri effetti in caso di mancata
ammissione o partecipazione RAGIONE_SOCIALE Società al Campionato di competenza’ : e ciò, in ragione RAGIONE_SOCIALE incontestata (ed anzi documentata) deliberazione del 12 luglio 2019 del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (assunta in base alle risultanze degli accertamenti istruttori RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sulle Società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEche) di rigetto del ricorso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, comportante la negazione ad essa RAGIONE_SOCIALE Licenza RAGIONE_SOCIALE 2019/20 e la sua conseguente esclusione dal Campionato di RAGIONE_SOCIALE B 2019/20;
dato quindi atto RAGIONE_SOCIALE corresponsione in suo favore, con bonifici del 18 giugno 2019 e del 4 settembre 2019, RAGIONE_SOCIALE complessiva somma di € 42.194,20, a titolo di emolumenti netti per ‘retribuzione fissa’ dei mesi di maggio e giugno 2019, il Tribunale ha neg ato al lavoratore la spettanza RAGIONE_SOCIALE somma di € 92.000,00 lordi, a titolo di ‘retribuzione variabile’ del periodo ‘in caso di promozione in serie A al termine RAGIONE_SOCIALE stagione’ e di ogni altro compenso retributivo.
Infine, esso ha ritenuto irrilevante la lamentata ‘disparità di trattamento’ rispetto ai creditori COGNOME e COGNOME, ammessi allo stato passivo anche per le retribuzioni RAGIONE_SOCIALE stagione 2019/20, pur trovandosi -a detta dell’opponente in analoga posizione contrattuale;
con atto notificato il 18 maggio 2021, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi, cui il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso;
Il P.G. ha comunicato conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis ) nel senso del rigetto;
entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c.;
il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380 bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
CONSIDERATO CHE
1. il ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 2 RAGIONE_SOCIALE Direttiva 2008/94/CE, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati, che non abbiano potuto ottenere le retribuzioni spettanti in ragione dell’insolvenza del datore di lavoro, per il contrasto RAGIONE_SOCIALE disciplina dell’Accordo C ollettivo tra RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 4 legge n. 91/1981, previo eventuale ‘rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia al fine di stabilire la conformità del diritto interno’ (primo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 4 dell’Accordo Collettivo tra FRAGIONE_SOCIALECRAGIONE_SOCIALE, LRAGIONE_SOCIALEP.B e ARAGIONE_SOCIALE., 72 l. fall., 1453 ss. c.c., per il diritto del lavoratore all’ammissione del credito insinuato, essendosi il suo contratto risolto per il fallimento del datore di lavoro (dichiarato dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE il 19 ottobre 2019) e pertanto di diritto, con decorrenza dalla data di apertura RAGIONE_SOCIALE procedura, a norma dell’art. 72 l. fall. e, analogamente, dell’art. 189 d.lgs. 14/2019, Codice RAGIONE_SOCIALE crisi d’impresa e dell’insolvenza (secon do motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 4 dell’Accordo Collettivo tra RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e del principio di favor praestatoris , ispirante l’intero processo del lavoro e riconosciuto in via generale dall’art. 35 Cost. (terzo motivo); violazione e falsa applicazione dell’art. 1 disp. prel. c.c., per non avere il Tribunale, senza rispettare la gerarchia RAGIONE_SOCIALE fonti, applicato la nor ma di legge dell’art. 72 l. fall., di sospensione del rapporto, anche di lavoro, pendente alla data di dichiarazione di fallimento, in luogo dell’Accordo Collettivo citato (quarto motivo); violazione e falsa applicazione del principio di uguaglianza quale principio generale dell’Unione Europea in
riferimento artt. 3 e 4 dell’Accordo Collettivo tra RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, per ‘il trattamento distinto, ed immotivatamente diverso, disposto nei confronti di COGNOME NOME NOME COGNOME NOME NOME ammessi al passivo, senza colpo ferire, in privilegio, anche per le retribuzioni RAGIONE_SOCIALE stagione 2019/20, fino al mese di ottobre 2019 … La posiz ione contrattuale degli anzidetti … era identica a quella dell’odierno ricorrente, trattandosi di direttori sportivi, con contratto di prestazione sportiva a tempo determinato, a scadere in data successiva all’anno 2019 … ‘ (quinto motivo);
essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono infondati;
non sussiste, infatti, violazione RAGIONE_SOCIALE Direttiva 2008/94/CE, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati, che non abbiano potuto ottenere le retribuzioni spettanti in ragione dell’insolvenza del datore di lavoro (né tanto meno si pone alcuna questione interpretativa esigente un rinvio pregiudiziale, a norma dell’art. 267 T.F.U.E., alla Corte di Giustizia UE), non essendone pertinente la denuncia, posto che il lavoratore non ha diritti di credito (esclusi dallo stato passivo) da far valere nei confronti del suo datore di lavoro insolvente;
neppure ricorre un error in iudicando in relazione degli artt. 3 e 4 dell’Accordo Collettivo tra RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, non essendosi verificata un’ipotesi di risoluzione del contratto, bensì di sua accertata sopravvenuta inefficacia, a norma dell’art. 3, p.to 4 del citato Accordo Collettivo, per effetto RAGIONE_SOCIALE documentata deliberazione del 12 luglio 2019 del RAGIONE_SOCIALE
Tanto meno si configura una violazione dell’art. 72 l. fall. (non applicandosi ratione temporis l’art. 189 del Codice RAGIONE_SOCIALE crisi d’impresa e dell’insolvenza, entrato in vigore il 15 luglio 2022,
a norma dell’art. 389 d.lgs. 14/2019 come da ultimo mod. dall’art. 42, primo comma, lett. a ) d.l. 36/2022 conv. con mod. in legge n. 79/2022), che è norma relativa ai rapporti giuridici pendenti, ossia ancora reciprocamente ineseguiti da entrambe le parti al momento di dichiarazione di fallimento (nel caso di specie: con sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE del 19 ottobre 2019), essendo invece il rapporto di lavoro oggetto di controversia cessato in epoca ad esso anteriore (il 12 luglio 2019): con la conseguente inconferenza RAGIONE_SOCIALE sua denuncia nel caso di specie, comportante l’ovvia inconfigurabilità dell’ error in iudicando , genericamente dedotto in relazione all’art. 1 disp. prel. c.c., riferito al citato Accordo Collettivo;
5. non è poi proprio deducibile la violazione di principi generali di diritto, senza alcuna denuncia di norme di diritto puntualmente individuate secondo la tassativa e specifica previsione dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., siccome privi di efficacia cogente, per essere esterni al sistema RAGIONE_SOCIALE fonti di diritto (Cass. S.U. 3 maggio 2019, n. 11747, in motivazione sub p.to 13.2).
Nel caso di specie, essi sono stati genericamente indicati in quelli di favor praestatoris e di uguaglianza quale principio generale dell’Unione Europea in riferimento artt. 3 e 4 dell’Accordo Collettivo, in riferimento a diverso trattamento dei due creditori suindicati, asseritamente versanti nella medesima condizione del ricorrente, del tutto irrilevanti ai fini dello specifico ed argomentato accertamento RAGIONE_SOCIALE posizione individuale del ricorrente (come anche ritenuto dal Tribunale al penultimo capoverso di pg. 5 del decreto);
6. il ricorrente ha inoltre dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 2751 bis , n. 1, 2697 c.c., 99 l. fall., 116 c.p.c., per avere il Tribunale, nonostante le buste paga prodotte da maggio
ad ottobre 2019 e la Certificazione Unica 2020 e pertanto quale ‘frutto di una svista’ , escluso il credito del lavoratore, essendosi (secondo quanto dal medesimo Tribunale ritenuto, ferme le contestazioni fatte) la cessazione del rapporto verificata il 12 luglio 2019 ed avendo il medesimo così diritto alla mensilità retributiva fino a tale data (sesto motivo);
7. anch’esso è infondato;
giova sottolineare al riguardo che il credito retributivo del lavoratore ricorrente è stato escluso, non già per un suo difetto di prova, bensì per avere la curatela fallimentare opposto a tale pretesa creditoria un’eccezione di inadempimento, originante responsabilità risarcitoria, in riferimento alla mancata partecipazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al campionato 2019/20 per impossibilità di iscrizione ad esso, a seguito RAGIONE_SOCIALE revoca di affiliazione alla RAGIONE_SOCIALE, di cui NOME NOME è stato ritenuto appunto responsabile, in qualità di direttore generale: il che comporta la non pertinenza RAGIONE_SOCIALE denuncia;
infine, il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per la mancata compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio tra le parti, reciprocamente soccombenti, in quanto rigettate le eccezioni del RAGIONE_SOCIALE di inopponibilità, in mancanza di data certa anteriore al fallimento, del contratto di lavoro 8 maggio 2019 del ricorrente e di inefficacia dello stesso, per inosservanza del termine di deposito presso la RAGIONE_SOCIALE.N.P. B (settimo motivo);
esso pure è infondato;
il Tribunale ha correttamente statuito in ordine alle spese del giudizio, poste a carico del lavoratore in applicazione del regime di soccombenza, individuata dal criterio dell’aver dato
causa al processo (Cass. 29 maggio 2018, n. 13498; Cass. 27 febbraio 2023, n. 5813).
Non si configura, nel caso di specie, un’ipotesi di reciproca soccombenza, al fine di un’eventuale compensazione RAGIONE_SOCIALE spese tra le parti, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti, o in caso di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi e non consente, quindi, la condanna RAGIONE_SOCIALE parte vittoriosa al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore RAGIONE_SOCIALE parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall’art. 92, secondo comma c.p.c. (Cass. S.U. 31 ottobre 2022, n. 32061): qui né invocati, né tanto meno ricorrenti;
12. pertanto il ricorso deve rigettato, con la regolazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e con raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso e condanna il lavoratore ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 7.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 14 febbraio 2024