Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 17401 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 17401 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4091/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, domiciliazione telematica , dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME, domiciliazione telematica , dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende
-controricorrenti-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 2741/2022 depositata il 20/12/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, ricorre, sulla base di quattro motivi, corredati da memoria, per la cassazione della sentenza n. 2741 del 2022 della Corte di appello di Venezia, esponendo che:
-aveva ottenuto, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, e NOME COGNOME in proprio quale socio accomandatario, un decreto ingiuntivo per il pagamento di fatture relative a fornitura di gas effettuata a una struttura recettiva gestita dalla convenuta;
-quest’ultima si era opposta contestando la congruità dei consumi e imputandola al possibile malfunzionamento del misuratore di gas, o ad errata valutazione del distributore;
-il Tribunale aveva rigettato l’opposizione con pronuncia riformata dalla Corte di appello secondo cui, a fronte della contestazione dell’utente, il fornitore non aveva dato prova del corretto funzionamento del contatore, di cui era stata chiesta senza esito la verifica, che, al contempo, non poteva ritenersi dover essere fatta dalla società di distribuzione RAGIONE_SOCIALE, stante l’estraneità di quest’ultima rispetto al rapporto contrattuale sussistente tra somministrante e somministrato dedotto in lite;
resistono con controricorso RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, e NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, cod. civ., 115, cod. proc. civ., poiché
la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la contestazione dei consumi da parte dell’utente era stata generica, sia perché aveva ipotizzato anche un ‘errata valutazione del distributore’, i cui dati erano trasmessi al fornitore in relazione al contratto in parola, sia perché non era stata accompagnata dalla dimostrazione dei consumi effettivi sostenuti e ritenuti congrui;
con il secondo motivo si prospetta l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la società deducente aveva inoltrato la richiesta di verifica del contatore al distributore, che di quello era proprietario, e a ciò era seguita la comunicazione volta alla sua sostituzione cui, però, la società utente non aveva dato séguito;
con il terzo motivo si prospetta il vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la Corte di appello limitandosi ad affermare la sussistenza d’idonee contestazioni alle fatture di cui si era richiesto il pagamento, senza nulla dire in ordine alla loro specificità anche con riguardo alla dimostrazione degli effettivi consumi ritenti effettuati;
con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione de ll’ art. 2, comma 1, lett. n) e o), d.lgs. n. 164 del 23 maggio 2000, in correlazione alla Deliberazione AEEG n. 311/01 del 21 dicembre 2001, alla Delibera A.R.E.R.A. n. 229/2001, alla Delibera A.R.E.R.A 463/2016/R/com, Allegato A), poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la quantificazione dei consumi era di competenza del distributore e non del fornitore che, pertanto, non avrebbe potuto essere chiamato a rispondere del malfunzionamento delle rilevazioni;
il quarto motivo, da esaminare prioritariamente per ragioni logiche, è infondato;
è del tutto evidente che il rapporto contrattuale di cui si discute, e in forza del quale l’odierna ricorrente ha chiesto gli adempimenti in parola, è quello tra somministrante e
somministrato, e quest’ultimo non ha alcun rapporto col distributore quale quello che, invece, ha il fornitore, sicché l’eventuale malfunzionamento del misuratore, pacificamente di proprietà del medesimo distributore, non potrà che opporsi, da parte del consumatore finale, al somministrante;
in altri termini, l’utente è estraneo ai rapporti che potranno essere regolati tra fornitore e distributore;
il primo e terzo motivo, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, sono fondati per quanto di ragione, con assorbimento logico del secondo motivo;
è stato anche di recente ribadito (Cass., 18/10/2023, n. 28984, pag. 6) che «’ il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione ‘ , sicché, ‘ di fronte alla pretesa creditoria ‘ avanzata dal somministrante ‘ è l’utente che deve dimostrare che l’inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell’art. 1218 cod. civ’ (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 21 maggio 2019, n. 13605, non massimata, nello stesso senso, sempre in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 9 gennaio 2020, n. 297, Rv. 65645501). Nondimeno, ‘l’obbligo del gestore di effettuare gli addebiti’ a carico dell’utente ‘sulla base delle indicazioni del contatore’, evidentemente, ‘non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l’utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta’, con la conseguenza, dunque, che ‘la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità’ (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 23699 del 2016, cit.; in senso conforme Cass. Sez. 3, ord. 19 luglio 2018, n. 19154, Rv. 649731-02; nonché Cass. Sez. 3, ord. n. 13605 del 2019, cit., e Cass. Sez. 6-3, ord. n. 297 del
2020, cit.) », fermo che, all’esito, il fruitore deve offrire evidenza, per andare esente dalla sua responsabilità, del fatto che «l’eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo» (Cass., n. 28984 del 2023, cit., stessa pag. 6), che, perciò, non avrebbe potuto evitare con un’idonea custodia dell’impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi;
come logico, il presupposto è che si tratti di compiuta e non ‘mera’ contestazione, dovendo « l’utente … contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte -secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola-, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione )» (Cass., 09/01/2020, n. 297, pag. 9);
orbene, nella specie, pur in presenza sia della contestazione stragiudiziale dei consumi sia della richiesta di verifica del contatore nell’impugnata sentenza la corte di merito non fornito indicazione alcuna in merito al compiuto vaglio, quand’anche in termini presuntivi, in ordine ai consumi ritenuti congrui rispetto a quelli di cui l’odierna ricorrente ha preteso il corrispettivo la cui eccessività è stata eccepita dagli odierni controricorrenti, facendo richiamo alla consulenza di parte (all. B, doc. 11 prodotto in primo grado dalla parte con l’atto introduttivo) ove risultano esaminati i consumi -rapportati all’uso -degli anni 2009-2012, laddove il decreto ingiuntivo (all. B, doc. 1 della originaria citazione) concerneva i consumi degli anni tra il 2012 e il 2016, come allegato nel medesimo atto difensivo in questa sede depositato (pagg. 5-7),
sicché la Corte territoriale avrebbe dovuto vagliare tale documento, al pari della fattura per il solo mese di settembre 2016 prodotta come comunicata dal successivo gestore (all. G, doc. 15 dell’atto di opposizione all’ingiunzione), motivando sul punto per poi trarne le conseguenze in tema di riparto degli oneri probatori, quale sopra ricostruito;
non si tratta, quindi, d’indicare come provati i consumi effettivi, bensì di motivare, ai visti fini, su quelli presumibili in rapporto a quelli richiesti;
alla fondatezza nei suindicati termini del terzo motivo di ricorso consegue la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione;
P.Q.M.
La Corte accoglie p.q.r. il primo e il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, rigetta il quarto. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d ‘A ppello di Venezia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 12/03/2024.