Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 10021 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 10021 Anno 2024
AVV_NOTAIO: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data RAGIONE_SOCIALEzione: 12/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 18256-2021 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in RAGIONE_SOCIALEINDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che lo rappresenta e difende ope legis; RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in RAGIONE_SOCIALE,
INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO COGNOME, che lo rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrenti –
nonché contro
PROCURATORE RAGIONE_SOCIALE REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI RAGIONE_SOCIALE;
– intimati –
avverso la decisione n. 23/2020 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di ROMA, depositata il 03/05/2021;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 09/04/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Lette le memorie del ricorrente;
RAGIONI IN FATTO RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
A seguito di segnalazione da parte del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in merito ad alcune dichiarazioni rese dal AVV_NOTAIO. COGNOME in materia di terapie vaccinali su numerosi siti Internet, l’RAGIONE_SOCIALE decideva di intraprendere un procedimento disciplinare nei confronti del AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO COGNOME, sul presupposto che la RAGIONE_SOCIALEzione di commenti e video in rete costituissero una propaganda contro le vaccinazioni pediatriche, in contrasto con le indicazioni nazionali ed internazionali, con le disposizioni del SSN e le direttive regionali, nonché con le evidenze RAGIONE_SOCIALE letteratura scientifica disponibile.
Dopo avere proceduto all’audizione del AVV_NOTAIO. COGNOME, il quale sosteneva la legittimità RAGIONE_SOCIALE propria conAVV_NOTAIOa, in quanto
espressiva RAGIONE_SOCIALE libera manifestazione del pensiero, ed essendo pervenute altre segnalazioni circa l’attività del ricorrente, tra cui una missiva inviata con la sottoscrizione anche del COGNOME al AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, con la quale era esternato un atteggiamento di scetticismo nei confronti del rimedio vaccinale, la RAGIONE_SOCIALE chirurghi deliberava l’apertura del procedimento disciplinare, assumendo che il sanitario aveva gettato discredito sulle terapie vaccinali e propalato in maniera censurabile, scorretta e scarsamente scientifica i nocumenti RAGIONE_SOCIALE‘attività vaccinale per l’infanzia, senza però evidenziarne i vantaggi prevalenti, negando anche la sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘immunità di gregge e menzionando la presenza di mercurio nei vaccini, sebbene da tempo non più utilizzato per la loro preparazione. Il tutto in violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 1, co. 2, 2 e 55 del Codice di deontologia medica 2006/2007, e per conAVV_NOTAIOe poste in essere tra il 20 ottobre 2015 ed il 2017.
In sede di procedimento disciplinare il AVV_NOTAIO. COGNOME contestava la ricorrenza RAGIONE_SOCIALE‘illecito contestatogli, evidenziando di avere sempre dato una corretta informazione, in ragione RAGIONE_SOCIALE necessità di dare contezza anche dei rischi RAGIONE_SOCIALE pratica vaccinale, rischi confermati anche dalle leggi RAGIONE_SOCIALEo Stato che riconoscevano un indennizzo in favore dei soggetti che avessero subito dei danni in conseguenza RAGIONE_SOCIALEe vaccinazioni obbligatorie.
Assumeva che erano anche corrette le informazioni offerte quanto all’immunità di gregge ed alla presenza del mercurio.
La RAGIONE_SOCIALE con delibera del 2 ottobre 2017 disponeva la radiazione del sanitario dall’RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE chirurghi.
Tale decisione era impugnata dinanzi alla RAGIONE_SOCIALE che, con la decisione n. 23 del 3 maggio 2021, rigettava il ricorso.
La RAGIONE_SOCIALE disattendeva la deduzione circa il difetto di specificità RAGIONE_SOCIALE contestazione così come quella relativa alla sussistenza di una violazione del principio del ne bis in idem , atteso che i fatti per i quali in precedenza il COGNOME era stato sottoposto a procedimento disciplinare erano del tutto diversi e molto risalenti nel tempo.
Osservava che la decisione impugnata non aveva contestato al ricorrente il libero esercizio RAGIONE_SOCIALE manifestazione del pensiero, ma aveva piuttosto censurato la diffusione presso un pubblico indifferenziato di informazioni fuorvianti, non convalidate dalla comunità scientifica prevalente, violando il dovere deontologico di dare un’informazione sanitaria accessibile, trasparente, rigorosa e prudente.
In tal senso lo stesso COGNOME aveva ammesso che alcune RAGIONE_SOCIALEe informazioni trasmesse, circa il maggiore livello di salute dei bambini non vaccinati erano prive di fondamento scientifico ed erano rese senza una precisa indicazione RAGIONE_SOCIALEe percentuali dalle quali erano tratte le conseguenze, non rappresentando il risultato di una compiuta ricerca epidemiologica.
Dopo aver ricordato la cogenza per i RAGIONE_SOCIALE anche RAGIONE_SOCIALEe norme deontologiche, sottolineava come molte RAGIONE_SOCIALEe affermazioni fatte dal COGNOME erano prive di conforto dal punto di vista scientifico, non potendo essere invocata la libertà RAGIONE_SOCIALE‘arte e RAGIONE_SOCIALE scienza per giustificare la conAVV_NOTAIOa contestata.
Secondo la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dal contenuto RAGIONE_SOCIALE missiva inviata al AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE‘ISS, e sottoscritta per adesione del
reclamante, si rilevava come la stessa offrisse un’informazione di carattere allarmistico, ed ad un pubblico indifferenziato, senza il supporto RAGIONE_SOCIALE letteratura scientifica settoriale né di dati epidemiologici acclarati.
La conAVV_NOTAIOa era quindi meritevole di sanzione e con una misura particolarmente rigorosa in ragione del coinvolgimento nella conAVV_NOTAIOa illecita RAGIONE_SOCIALE salute di soggetti fragili e maggiormente vulnerabili.
Occorreva armonizzare il diritto alla libera manifestazione del pensiero con quello alla tutela RAGIONE_SOCIALE salute, individuale e collettiva, e ciò poteva avvenire solo tramite un’informazione trasmessa secondo le evidenze scientifiche disponibili, tenendo conto RAGIONE_SOCIALEe linee diagnostiche e terapeutiche accreditate.
Inoltre, non poteva non tenersi conto del fatto che la stessa Costituzione riconosce l’ammissibilità di trattamenti sanitari obbligatori occorrendo contemperare il diritto alla salute del singolo con quello RAGIONE_SOCIALE collettività, e ciò anche ove il trattamento riguardi dei minori che vantano in ogni caso un interesse a ricevere la cura migliore anche nei confronti dei genitori che non intendano adempiere al loro compito di cura.
La Corte Costituzionale aveva poi ribadito la piena compatibilità con l’art. 32 Cost. RAGIONE_SOCIALEe norme che impongano un trattamento sanitario obbligatorio, ed anche di tipo vaccinale, non potendo il potere attribuito ai genitori di provvedere alla cura dei figli, risolversi in scelte potenzialmente pregiudizievoli per la loro salute La cassazione RAGIONE_SOCIALE decisione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è chiesta da COGNOME NOME sulla base di sette motivi di ricorso.
Il RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con autonomi controricorsi.
Gli altri intimati non hanno svolto difese in questa fase.
Il ricorrente ed il RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memorie in prossimità RAGIONE_SOCIALE‘udienza.
Con ordinanza interlocutoria n. 32741 del 24 novembre 2023 è stata ordinata la rinnovazione RAGIONE_SOCIALE notifica alla Procura RAGIONE_SOCIALE ReRAGIONE_SOCIALE presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza stessa ed a tanto ha provveduto il ricorrente in data 19 gennaio 2024.
All’esito di tale adempimento la causa è stata fissata per l’adunanza camerale del 9 aprile 2024, in prossimità RAGIONE_SOCIALE quale il ricorrente ha depositato memorie.
RAGIONI IN DIRITTO RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso denuncia la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per l’irregolare costituzione del collegio giudicante RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in quanto i relativi membri sarebbero stati nominati con Decreto del AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE dei AVV_NOTAIO del 27 dicembre 2016 n. 425, in maniera illegittima, posto che il potere di nomina ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 17 del D. Lgt. n. 233/1946 prevede che la nomina debba avvenire con Decreto del Capo RAGIONE_SOCIALEo Stato.
Né vale opporre la diversa previsione di cui all’art. 1 RAGIONE_SOCIALE legge n. 13/1991, in quanto tale norma prescrive che il decreto del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEe ReRAGIONE_SOCIALE sia necessario per tutte le nomine e conferimento di incarichi direttivi a magistrati sia ordinari che speciali, tra i quali rientra anche la RAGIONE_SOCIALE.
Il secondo motivo denuncia la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza in quanto la RAGIONE_SOCIALE ha giudicato nella vicenda con la partecipazione di soli quattro membri (il AVV_NOTAIO, cons. COGNOME, e tre giudici a latere, COGNOME, COGNOME e COGNOME), il tutto in evidente violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 17 del D. Lgt. n. 233/1946 che per la validità RAGIONE_SOCIALEe decisioni prescrive la presenza di non meno di cinque membri, compreso il AVV_NOTAIO.
Il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE art. 111 e 117 co. 1 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU; nonché violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 28 del DLCPS n. 233/1946, in relazione all’art. 66 del DPR n. 221/1950, con assenza o mera apparenza RAGIONE_SOCIALE motivazione.
Si sostiene che sarebbe avvenuta la trattazione unitaria dei primi cinque motivi di opposizione, senza avvedersi che si trattava RAGIONE_SOCIALE paragrafazione dei diversi profili in cui si articolava il ricorso. Ma in ogni caso la motivazione ha eluso le critiche poste dal ricorrente, stante anche il richiamo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a precedenti RAGIONE_SOCIALE Corte Costituzionale privi di pertinenza, ed offrendo una lettura RAGIONE_SOCIALE‘art. 32 Cost. mai avallata dal giudice RAGIONE_SOCIALEe leggi.
Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 25 co. 2, e 117 co. 1, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 7 ed 8 CEDU ed all’art. 1 Prot. Add. CEDU, per insufficiente determinatezza RAGIONE_SOCIALEe fattispecie di illecito disciplinare contestate e per l’imprevedibilità RAGIONE_SOCIALE loro applicazione. Necessaria interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata RAGIONE_SOCIALE artt. 7, co. 3, e 28 del DLCPS n. 233/1946, come specificata dagli artt. 1, 2, 4 e 55 del Codice deontologico del 2006/2007, o in alternativa sollevazione di una questione di legittimità costituzionale sulle medesime disposizioni.
Si deduce che le norme del codice deontologico applicate si espongono ad un evidente contrasto con i principi di determinatezza e prevedibilità RAGIONE_SOCIALE fattispecie di illecito, principi suscettibili di trovare applicazione anche rispetto a sanzioni non formalmente penali, quali quelle disciplinari.
Le previsioni di cui al DLCPS conterrebbero RAGIONE_SOCIALEe deleghe in bianco con il rinvio a norme di rango inferiore, le quali descrivono l’illecito con previsioni dal contenuto del tutto vago e generico che a loro volta contrastano con principi costituzionali e convenzionali. Il quinto motivo denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 25 c. 2, e 117 co. 1 Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 7 ed 8 CEDU ed all’art. 1 Prot. Add. CEDU, nonché RAGIONE_SOCIALE art. 7 co. 3 e 28 del DLCPS n. 233/1946 per erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 1, 2, 4 e 55 del Codice deontologico del 2006/2007, non più vigenti nel tempus commissi delicti.
Si deduce che sarebbero state applicate RAGIONE_SOCIALEe sanzioni in applicazione di norme del codice deontologico che non erano più vigenti alla data RAGIONE_SOCIALE commissione RAGIONE_SOCIALEe conAVV_NOTAIOe contestate, esseno nelle more stato emanato un nuovo codice deontologico.
Il sesto motivo di ricorso denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 21 Cost. in combinato disposto con gi artt. 33 e 32 Cst., nonché con l’art. 117 co. 1 Cost., in relazione all’art. 10 CEDU, con violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 7. C. 3 e 28 del DLCPS n. 233/1946 in relazione agli artt. 1, 2, 4 e 55 del Codice deontologico del 2006/2007, stante la necessità di un’interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata di queste disposizioni, o in alternativa la necessità di sollevare questione di legittimità costituzionale.
Si deduce che la conAVV_NOTAIOa contestata non è inerente all’esercizio RAGIONE_SOCIALE professione medica, ma alla manifestazione RAGIONE_SOCIALEe opinioni del ricorrente in ambito scientifico ovvero nel dibattito politico legislativo.
La radiazione può giustificarsi solo per le conAVV_NOTAIOe che siano strettamente correlate all’attività di cura dei pazienti, ma non può farsi derivare invece dall’attività informativa del ricorrente
Atteso anche il divario RAGIONE_SOCIALEe opinioni circa l’utilità dei vaccini nella comunità scientifica, le opinioni del AVV_NOTAIO. COGNOME, sebbene non condivise dala maggioranza RAGIONE_SOCIALE studiosi, sono espressione di libera manifestazione del pensiero e non possono quindi essere represse con il rimedio RAGIONE_SOCIALE sanzione disciplinare.
Si palesa quindi erronea l’interpretazione RAGIONE_SOCIALEe norme deontologiche offerta dal giudice speciale, non potendosi reputare che vi sia stato un effettivo bilanciamento tra il diritto RAGIONE_SOCIALE‘individuo ad esprimere la propria opinione e la tutela RAGIONE_SOCIALE salute collettiva.
L’art. 55 del codice deontologico obbliga il medico ad aAVV_NOTAIOare cautela nell’informazione data al cittadino, ma non può comprimere in maniera così grave la libertà di espressione del sanitario, essendo quindi necessario leggere la norma in conformità dei principi costituzionali e convenzionali.
Il settimo motivo denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 3, 25 co. 2, 117 co. 1 Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 7 ed 8 CEDU ed 1 Prot. Add. CEDU, anche n combinato disposto con l’art. 14 EDU per assenza di proporzionalità RAGIONE_SOCIALE sanzione e di idonei criteri legali volti a limitare la discrezionalità RAGIONE_SOCIALE organi disciplinari nella sua individuazione.
Si sostiene la necessità di un’interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata RAGIONE_SOCIALE artt. 7 co. 3 e 28 del DLCPS n. 233/1946, come specificata dagli artt. 40 e 41 del DPR n. 221/1950 e dagli artt. 1, 2, 4 e 55 del Codice deontologico del 2006/2007, ovvero in alternativa la necessità di sollevare questione di legittimità costituzionale.
Si assume che la sanzione RAGIONE_SOCIALE radiazione sia del tutto sproporzionata rispetto ai fatti di causa, essendo stata omessa una adeguata motivazione sul punto.
La rilevanza e l’incidenza RAGIONE_SOCIALE radiazione impongono invece una particolare attenzione e motivazione.
Ove si opinasse in senso diverso, e si ritenesse che nella discrezionalità del giudice speciale rientri la possibilità di irrogare la radiazione anche per conAVV_NOTAIOe come quelle poste in essere dal ricorrente, allora la norma nazionale si porrebbe in evidente contrasto sia con i principi costituzionali in tema di determinatezza e prevedibilità RAGIONE_SOCIALE pena, sia con gli analoghi principi convenzionali.
2. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Questa Corte ha specificato che (Cass. nn. 596 e 597 del 2015) la RAGIONE_SOCIALE è un organo di giurisdizione speciale chiamato ad esaminare, tra l’altro, i ricorsi avverso i provvedimenti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in materia di RAGIONE_SOCIALE e di irrogazione di sanzioni disciplinari.
La nomina e la composizione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per gli RAGIONE_SOCIALE le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sono disciplinate dal D.Lgs.C.P.S. n. 233 del 1946, art. 17.
In base a questa disposizione, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è “nominata con decreto del Capo RAGIONE_SOCIALEo Stato, su proposta del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE dei AVV_NOTAIO, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, presieduta da un consigliere di Stato e costituita da un membro del RAGIONE_SOCIALE superiore di RAGIONE_SOCIALE e da un funzionario RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione civile RAGIONE_SOCIALE‘interno di grado non inferiore al sesto. Fanno altresì parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE: (…) a) per l’esame RAGIONE_SOCIALE affari concernenti la professione dei RAGIONE_SOCIALE chirurghi, un ispettore generale medico ed otto RAGIONE_SOCIALE chirurghi, di cui cinque effettivi e tre supplenti”.
Questa disposizione ha ricevuto alcune modifiche implicite di dettaglio, e tra queste, rilevano, ai fini del motivo in esame, la circostanza che l’atto di nomina non assume più la forma del D.P.R., ma quello del D.P.C.M., in forza RAGIONE_SOCIALE L. 12 gennaio 1991, n. 13, art. 2 (Determinazione RAGIONE_SOCIALE atti amministrativi da aAVV_NOTAIOarsi nella forma del D.P.R.), ai sensi del quale “Gli atti amministrativi, diversi da quelli previsti dall’art. 1, per i quali è aAVV_NOTAIOata alla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE presente legge la forma del D.P.R., sono emanati con decreto del AVV_NOTAIO o con decreto ministeriale, a seconda RAGIONE_SOCIALE competenza a formulare la proposta sulla base RAGIONE_SOCIALE normativa vigente di cui sopra. Gli atti amministrativi di cui al comma 1, ove proposti da più AVV_NOTAIO, sono emanati nella forma del decreto del AVV_NOTAIO“.
La disciplina, così modificata, è tuttora vigente e l’organo continua ad operare in base ad essa. Il D.L. 13 settembre 2012, n. 158, art. 15, comma 3-bis (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela RAGIONE_SOCIALE salute), aggiunto dalla Legge di Conversione 8 novembre 2012, n.
189, ha, infatti, stabilito: “In considerazione RAGIONE_SOCIALEe funzioni di giurisdizione speciale esercitate, la RAGIONE_SOCIALE, di cui al D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, art. 17 e successive modificazioni, è esclusa dal riordino di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 2, comma 4 e continua ad operare, sulla base RAGIONE_SOCIALE normativa di riferimento, oltre il termine di cui al D.L. 28 giugno 2012, n. 89, art. 1, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 132, come modificato dal comma 3-ter del presente articolo.
Ne consegue che la designazione dei componenti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con decreto del AVV_NOTAIO è legittima, rivelandosi quindi il motivo privo di fondamento.
Viceversa deve reputarsi fondato il secondo motivo di ricorso, dovendosi quindi dare continuità a quanto già affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di procedimento disciplinare a carico di RAGIONE_SOCIALE le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la decisione assunta dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, formata da meno di cinque componenti, così come richiesto dall’art. 17 del d.lgs. del Capo Provvisorio RAGIONE_SOCIALEo Stato n. 233 del 1946, è nulla (Cass. n. 2817 del 31/01/2023).
La composizione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è disciplinata dall’art. 17 del d.lgs.vo del Capo Provvisorio RAGIONE_SOCIALEo Stato n.233 del 1946, che, per quanto di interesse, prevede al primo comma che “Presso l’RAGIONE_SOCIALE è costituita, per i RAGIONE_SOCIALEsti di cui al presente decreto, una RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nominata con decreto del Capo RAGIONE_SOCIALEo Stato, su proposta del AVV_NOTAIO, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, presieduta da un
consigliere di Stato e costituita da un membro del RAGIONE_SOCIALE superiore di RAGIONE_SOCIALE e da un funzionario RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione civile RAGIONE_SOCIALE‘interno di grado non inferiore al 6°”.
Il settimo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 17 d.lgs. 233/1946 dispone che per la validità di ogni seduta occorre la presenza di non meno di cinque membri RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, compreso il presidente; almeno tre dei membri devono appartenere alla stessa categoria alla quale appartiene il sanitario di cui è in esame la pratica.
Sulla vicenda RAGIONE_SOCIALE composizione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è, a suo tempo, intervenuta la Corte Costituzionale che, con sentenza n. 215 del 7 ottobre 2016, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 17, primo e secondo comma, lettere a), b), c), d) ed e) del d. lgs. C.p.S. n. 233 del 1946 per via RAGIONE_SOCIALE illegittima composizione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE stessa, poiché di essa facevano parte due dirigenti del RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE che è, a sua volta, parte necessaria del procedimento, come tale legittimato ad impugnarne le decisioni.
Il RAGIONE_SOCIALE di Stato con sentenza n. 769 del 6 febbraio 2018 nel ribadire che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, soprattutto con riferimento ai suoi poteri disciplinari, ha natura giurisdizionale “alla luce di una interpretazione sistematica RAGIONE_SOCIALEe disposizioni RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento in materia e, comunque, di quelle già contenute nella disciplina del 1946, e che – come la AVV_NOTAIOrina ha osservato – il sistema RAGIONE_SOCIALE c.d. giurisdizione professionale rimonta a tempi precedenti alla Costituzione, a tempi, cioè, in cui la disciplina RAGIONE_SOCIALE giurisdizione, per usare le parole di tale AVV_NOTAIOrina, e la tutela stessa RAGIONE_SOCIALEe situazioni soggettive “era molto diversa, e certamente rigorosa, rispetto a quella RAGIONE_SOCIALE Carta costituzionale”, e pur manifestando l’auspicio che il legislatore intervenga con una disciplina RAGIONE_SOCIALE
materia più moderna, più organica e più rispettosa dei principi costituzionali ed europei, allo stato RAGIONE_SOCIALE legislazione vigente, quale rimodulata dalle pronunce RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale, ha però ritenuto che il d.P.C.M. del 27 dicembre 2016, era illegittimo, quanto alla nomina di due componenti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di cui uno effettivo e l’altro supplente.
Si trattava, infatti, di due dirigenti del RAGIONE_SOCIALE che, sebbene designati dal RAGIONE_SOCIALE e non più, dopo la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte Costituzionale, dallo stesso RAGIONE_SOCIALE, non fornivano, stavolta sul piano sostanziale, i prescritti requisiti di autonomia e indipendenza dal RAGIONE_SOCIALE stesso, riproducendo la stessa situazione censurata dal giudice RAGIONE_SOCIALEe leggi.
E’ stato quindi dato l’invito all’RAGIONE_SOCIALE ed alla RAGIONE_SOCIALE a provvedere, nell’ambito RAGIONE_SOCIALEe rispettive competenze, alla designazione e alla nomina di due membri, effettivo e supplente, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che forniscano, da un lato, per ambito attitudinale, RAGIONE_SOCIALEtà e competenza e, dall’altro, per l’assenza di qualsivoglia soggezione del proprio status economico e giuridico al RAGIONE_SOCIALE, in sostanziale e non solo formale conformità a quanto ha stabilito la Corte costituzionale nelle motivazioni RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 215 del 7 ottobre 2016, le necessarie e sufficienti garanzie di imparzialità e di indipendenza nel proprio operato di componenti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE stessa, quale organo decisionale RAGIONE_SOCIALE giurisdizione speciale in sede disciplinare.
Analogo contenuto presenta anche la sentenza del RAGIONE_SOCIALE di Stato n. 4059 del 2018, che ha ribadito come, anche a seguito RAGIONE_SOCIALE‘intervento RAGIONE_SOCIALE Consulta, la composizione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE per gli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, organo di giurisdizione speciale, è disciplinata dall’art. 17, d.lg. 13 settembre 1946, n. 233, senza che sul punto sia necessario, per il suo perdurante funzionamento, un intervento normativo a rimodularne la composizione, il cui numero si è riAVV_NOTAIOo da nove a sette membri.
Così riassunto il quadro normativo, anche alla luce RAGIONE_SOCIALE parziale dichiarazione di incostituzionalità RAGIONE_SOCIALE norma, resta però tuttora applicabile la previsione di cui all’art. 17 sopra riportata che individua in 5 il numero di membri minimo per la validità RAGIONE_SOCIALEe decisioni (comma 7), avendo peraltro di recente questa Corte affermato che nulla osta a che la RAGIONE_SOCIALE possa decidere anche con un numero pari di componenti, stante la previsione di cui all’art.65 del d.p.r. 221/1950 che prevede che “Le decisioni RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sono aAVV_NOTAIOate a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente, che vota per ultimo, dopo aver raccolto i voti dei componenti” (Cass. n. 23253/2021).
Il caso esaminato dal precedente ora richiamato, se avalla la legittimità RAGIONE_SOCIALEe decisioni aAVV_NOTAIOate dalla RAGIONE_SOCIALE con un numero di componenti superiore a quello minimo di cinque, e ciò anche se il numero sia pari, trovando la norma il rimedio per l’ipotesi di parità di voti tra i componenti nella prevalenza accordata al voto del AVV_NOTAIO, non può in alcun modo avallare una soluzione che consenta di superare la previsione in merito al numero minimo dei partecipanti alla decisione, previsione a presidio RAGIONE_SOCIALE quale è appunto posta la sanzione RAGIONE_SOCIALE validità RAGIONE_SOCIALE decisione.
Come si ricava dal testo del provvedimento impugnato, effettivamente lo stesso risulta essere stato deciso da soli quattro componenti (il AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, e tre componenti,
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, AVV_NOTAIO. NOME COGNOME e AVV_NOTAIO. NOME COGNOME), e con l’assistenza del segretario verbalizzante, AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, funzionario del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, circostanza questa che non può che determinarne la nullità.
Né vale addurre, come sostenuto dalla difesa erariale, che si tratti di scelta imposta a seguito RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte Costituzionale e del successivo annullamento del Decreto del AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE dei AVV_NOTAIO del 27 dicembre 2016 di nomina dei nuovi componenti, posto che, come ricordato dal precedente del RAGIONE_SOCIALE di Stato sopra riportato, è pur vero che il numero dei componenti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si era riAVV_NOTAIOo a sette, ma che si tratta in ogni caso di un numero che consente il rispetto RAGIONE_SOCIALE prescrizione minimale di cui al settimo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 17.
Così come del pari priva di fondamento è la deduzione del RAGIONE_SOCIALE, non potendosi reputare che il vizio denunciato implichi il difetto di giurisdizione del giudice adito (peraltro da eccepire dinanzi alla stessa RAGIONE_SOCIALE in composizione difforme da quella legale), dovendosi peraltro ribadire che la decisione con un numero di giudici inferiore a quello minimo imposto dalla legge costituisce una alterazione strutturale RAGIONE_SOCIALE‘organo decidente, che determina un vizio di costituzione del giudice di particolare gravità suscettibile di essere denunciato in sede di legittimità (cfr. Cass. S.U. n. 38598/2021).
Il motivo deve quindi essere accolto e la decisione gravata deve essere cassata, con rinvio per nuovo esame alla RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione.
L’accoglimento del secondo motivo determina poi l’assorbimento dei restanti motivi di ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo ed assorbiti i restanti, cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio alla RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione;
Condanna i controricorrenti, in solido tra loro, al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese in favore del ricorrente che liquida in complessivi € 4.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE 2^ Sezione